CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 21;04./1910 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 18/01/19E3 Avverso il decreto del 08/04:2h21 deila COP.Ii E Di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedi monto . -H',pu.l.riate e il udita la relazione svolta dal cons.uHere MARIA PEli [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero, n persona del .[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERL che no concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza 11.iiDLK:zir,Eit_a., i:a Corte di ppelio di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale partenopeo, che r2. respinto Vlstanza v3lta alla dichiarazione di esclusione di due particelle catastali (intestate alie terze interessate ricorrenti) dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisco ; cl]sposta nel cerhmeti del proposto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello, pur dando ;ALo cima ma caro fl(lic_:(uione, nel provvedimento di confisca, dei riferimenti catastali delle hedeH pàrticeHe„ o osservato che tale misura di prevenzione patrimoniale colpisce ipmphh sp;:, cmczza, compresi gli accessori e le pertinenze. 2. Ricorrono per cas.s,v_.phe jC terre lh',:e.:-essate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, madre e s ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, deriuniaiani vioiazioinzai legge e vizio di motivazione, sostenendo che le particelle in esame erano state legii_timannente acquisite dalle ricorrenti, e per questo, escluse dal decreto di confiscd. 2.1. In particolare, il cespite su cui insiste una piscina, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era a quest'ultima pervenuto per successone ereditaria del padre, che, a sua volta, l'aveva acquisito nel 1960, a seguito di cli szi'c ereditaria. inoiLra i, come dedotto con il gravame di merito, la costruzione della piscina era cLia,en.i_ita, a opera de.idd sorella e del cognato del proposto, in epoca in cui questi era detenuto 2.2. Quanto alla particelia ntestata ajla madre del proposto, [OSCURATO:PERSONA], essa era stata acquistata in epoca anteriore alla scelta dei Sgilo cii dedicarsi al crimine. (--(2)ric;1 ri) T N DIRITTO Il ricorso è inamrnissibHe. 1.Va preliminarmente considerato che si verte in materia di prevenzione, per cui è ammessa esclusivamente la denunda di violazioni c-E legge o di motivazione apparente o assente. La giurisprudenza di questa Colte ha dci tempo :iessia in luce ia circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso he: so{b-.in`,_o per violazione di legge, secondo il i disposto dell'art. 10 .di„ 'a (D.L.ejs. 159/2011)che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nei/a,-t. 5 legge 27 dice,nbre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 11 daiii,iiidic)1955,ri. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è declucible H ‘Aziú o rotiiviaz.one a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da i .rz: 5.. cz S e e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza iiebia7n-a _•.CinCità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assoiutamelle inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, ailoiica.e le iinee argomentrative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari l:35:Sagy: iocic da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione cieHn is._. Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, P.v. 23; i rici(i.i-c,e) alla sola "violazione di legge" è stata, tra l'altro/riconosciuta dalla J ScsL z.rir r;-,ID;poievole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione :cerru aie, nuncL 5. ",-.(on riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cosi., 9 20/5 n. 159); data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sui pia: bdeho sostanziale.( Sez. 6, e. 38471 del 13/10/2010 Cc. (deo. 02,/ i ) 'Mesto vuoi dire che è possibile svolgere in sede di legittimità il corLrn dires2' La. apoiicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di praveri;:iiiii, e e, ia3Ha io totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo e cd ai cc, ii2ppHcaziorie della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza ai ori :mnto es.senziaie, ia nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni a Cost; 125 Gomma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D Lgs. 06/67,5 nato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimeni riscliziunc Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 dur 017 CS Ciu. 1.6/C3/2018 ) Rv. 272608 ). Né può essere proposta come vizio di inuevz,cHie ;parente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, ;n -eaiti, sLéi: considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle arq,:n , 1,-iniento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, 2. Ciò posto sul piano t_eohce.. s esservT1 che ne! caso di specie, la Corte di appello non è incorsa in alcuna omissione cae ;ossa ricondursi alla violazione di legge. Nel provvedimento impugnato, 'an c.e2 i-:chiamo alla valutazione in fatto operata nel giudizio di prevenzione suna sLeSSE c:oetS; c :--ip -oposta; in particolare, la Corte di appello ha rilevato che ! !r secezione, ha correttamente interpretato il contenuto dei provvedin-iq u confisca„ oramai inoppugnabile, riscontrando che il provvedimento ablativo ,-Livcsse cc meSo. mr :-HT,3,2cando le indicazioni delle relative particelle catastali, oltre al bene pHi- inaiechu pei-Li-:ence e accessori, per entrambi i lotti oggetto di ricorso. 3. In effetti, nei procee fl`--=± - celebratosi alla presenza delle odierne ricorrenti, quali terze intesi_a'Lai -le ,ei Perii cy-1=q 'i sequestro, che si costituivano depositando un'ampia memoria tecnica Ci!r7i [OSCURATO:PERSONA] exore.ssis verbis il tema della piscina e del terreno indicati nel ricorso Tielys_irale alla conclusione che, a prescindere dai dati catastaii, con I HT"j..a famiglia Perrone" , utilizzata dal P.M. proponente, costituisse t'. e coni dubbio circa la effettiva portata del provvedimento ablatorio„,_:...T ,,31i'aitro intero complesso immobiliare" ( - cfr. ordinanza del Tribunale cfl e 19 -natia;2 0020) 4.Alla declaratoria di in eqge la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuaL niss:biLIO determinata da profili di colpa emergenti dai riCOn-P2. o cieiia cassa deile ammende, di una somma che si ritiene equo e conci: - Dichiara inammissibile l ricen,„ e danLa en!_e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ericH,e Ammende. Colsì deciso in Roma, 08 ne:, [OSCURATO:PERSONA]