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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40051/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA\DAP nel procedimento di sorveglianza promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza che, superando il diniego frapposto dall'amministrazione penitenziaria, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art.41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, alla fruizione di colloqui visivi con i congiunti mediante collegamento a distanza.

Il Tribunale ha confermato la prima decisione sul rilievo che l'art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 — disposizione introdotta in costanza dell'emergenza pandemica da Covid-19, la cui vigenza è stata, per effetto di successivi provvedimenti normativi, prorogata sino al 31 dicembre 2022 — riconosce il diritto dei detenuti, senza distinzione di regime carcerario, di fruire del colloquio visivo in modalità a distanza, alla sola condizione che il carcere sia dotato della necessaria strumentazione tecnica.

I giudici emiliani hanno ritenuto, in proposito, che, essendo il detenuto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al video-colloquio, l'attenuazione della morsa pandemica ed il venir meno dello stato di emergenza e delle relative limitazioni ai movimenti non costituiscono fattori sopravvenuti incidenti sulla delibazione dell'istanza, che deve essere, invece, orientata in ragione della previsione, nella normativa vigente sino al 31 dicembre 2022, della possibilità di effettuare, allorquando vi sia richiesta in tal senso, colloqui visivi tramite piattaforma.

Hanno, ulteriormente, osservato che una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con plurime statuizioni della Corte costituzionale, che ha chiarito come le deroghe al regime detentivo ordinario debbano essere strettamente connesse alla salvaguardia di esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili, che non è dato ravvisarsi in relazione all'utilizzo del video-colloquio.

2. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico, articolato motivo, con il quale deduce erronea applicazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza offerto un'interpretazione della normativa di riferimento contrastante con il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato può fruire del colloquio visivo mediante video-collegamento solo qualora ricorrano situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza.

Ascrive, quindi, al Tribunale di sorveglianza di avere riconosciuto un diritto incondizionato al video-colloquio, pur in assenza di tali circostanze legittimanti, che nel caso in esame sono, comunque, insussistenti, una volta venuti meno i limiti di circolazione sul territorio nazionale, lo stato di emergenza sanitaria, e, con esso, ogni residua precauzione funzionale al contenimento della pandemia.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento venga annullato con rinvio, atteso che il Tribunale ha giustificato la concessione del video-colloquio al detenuto in regime differenziato per la ritenuta applicabilità della normativa eccezionale legata all'emergenza pandennica senza, contestualmente, verificare la gravissima difficoltà dello svolgimento del colloquio in presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Il provvedimento impugnato muove, invero, dal testo dell'art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, disposizione la cui vigenza è definitivamente cessata, in conseguenza dell'attenuazione dell'emergenza pandemica, il 31 dicembre 2022.

Ne discende che l'impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia tende ad un risultato processuale — l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza censurata — insuscettibile di produrre, in concreto, effetti di sorta sulla specifica situazione processuale o di incidere sulla futura interpretazione di un plesso normativo destinato a non avere ulteriore applicazione.

Tanto, a prescindere dalla verifica del rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'obbligo (sancito, tra le altre, da Sez. 1, n. 42654 del 28/09/2022, Guttadauro, non massimata) di indicare, attraverso un congruo percorso argomentativo, quali situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà, diverse dalla mera vigenza della normativa collegata all'emergenza pandemica, legittimino, nel caso concreto, l'autorizzazione del colloquio a distanza (sull'estensione dell'istituto ai detenuti in regime differenziato, cfr. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emnnanuello, Rv. 281221 - 01).Il ricorrente, dunque, non ha alcun apprezzabile interesse all'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato, posto che, d'ora in avanti, i colloqui di [OSCURATO:PERSONA], così come quelli di ogni altro detenuto sottoposto a regime differenziato, saranno eseguiti nell'ambito di una cornice normativa diversa da quella valorizzata dal Tribunale di sorveglianza.

3. L'esame del ricorso nel merito è, dunque, precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA\DAP nel procedimento di sorveglianza promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza che, superando il diniego frapposto dall'amministrazione penitenziaria, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art.41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, alla fruizione di colloqui visivi con i congiunti mediante collegamento a distanza. Il Tribunale ha confermato la prima decisione sul rilievo che l'art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 — disposizione introdotta in costanza dell'emergenza pandemica da Covid-19, la cui vigenza è stata, per effetto di successivi provvedimenti normativi, prorogata sino al 31 dicembre 2022 — riconosce il diritto dei detenuti, senza distinzione di regime carcerario, di fruire del colloquio visivo in modalità a distanza, alla sola condizione che il carcere sia dotato della necessaria strumentazione tecnica. I giudici emiliani hanno ritenuto, in proposito, che, essendo il detenuto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al video-colloquio, l'attenuazione della morsa pandemica ed il venir meno dello stato di emergenza e delle relative limitazioni ai movimenti non costituiscono fattori sopravvenuti incidenti sulla delibazione dell'istanza, che deve essere, invece, orientata in ragione della previsione, nella normativa vigente sino al 31 dicembre 2022, della possibilità di effettuare, allorquando vi sia richiesta in tal senso, colloqui visivi tramite piattaforma. Hanno, ulteriormente, osservato che una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con plurime statuizioni della Corte costituzionale, che ha chiarito come le deroghe al regime detentivo ordinario debbano essere strettamente connesse alla salvaguardia di esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili, che non è dato ravvisarsi in relazione all'utilizzo del video-colloquio. 2. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico, articolato motivo, con il quale deduce erronea applicazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza offerto un'interpretazione della normativa di riferimento contrastante con il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato può fruire del colloquio visivo mediante video-collegamento solo qualora ricorrano situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza. Ascrive, quindi, al Tribunale di sorveglianza di avere riconosciuto un diritto incondizionato al video-colloquio, pur in assenza di tali circostanze legittimanti, che nel caso in esame sono, comunque, insussistenti, una volta venuti meno i limiti di circolazione sul territorio nazionale, lo stato di emergenza sanitaria, e, con esso, ogni residua precauzione funzionale al contenimento della pandemia. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento venga annullato con rinvio, atteso che il Tribunale ha giustificato la concessione del video-colloquio al detenuto in regime differenziato per la ritenuta applicabilità della normativa eccezionale legata all'emergenza pandennica senza, contestualmente, verificare la gravissima difficoltà dello svolgimento del colloquio in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Il provvedimento impugnato muove, invero, dal testo dell'art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, disposizione la cui vigenza è definitivamente cessata, in conseguenza dell'attenuazione dell'emergenza pandemica, il 31 dicembre 2022. Ne discende che l'impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia tende ad un risultato processuale — l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza censurata — insuscettibile di produrre, in concreto, effetti di sorta sulla specifica situazione processuale o di incidere sulla futura interpretazione di un plesso normativo destinato a non avere ulteriore applicazione. Tanto, a prescindere dalla verifica del rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'obbligo (sancito, tra le altre, da Sez. 1, n. 42654 del 28/09/2022, Guttadauro, non massimata) di indicare, attraverso un congruo percorso argomentativo, quali situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà, diverse dalla mera vigenza della normativa collegata all'emergenza pandemica, legittimino, nel caso concreto, l'autorizzazione del colloquio a distanza (sull'estensione dell'istituto ai detenuti in regime differenziato, cfr. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emnnanuello, Rv. 281221 - 01).Il ricorrente, dunque, non ha alcun apprezzabile interesse all'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato, posto che, d'ora in avanti, i colloqui di [OSCURATO:PERSONA], così come quelli di ogni altro detenuto sottoposto a regime differenziato, saranno eseguiti nell'ambito di una cornice normativa diversa da quella valorizzata dal Tribunale di sorveglianza. 3. L'esame del ricorso nel merito è, dunque, precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). P.Q.M. Dichiara i
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