CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 29 giugno 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2019 dal Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di: - 8 mesi di reclusione per i reati di cui al capo 1, lett. a) - ex artt. 217, comma 2, I. fall., così riqualificata l'originaria imputazione del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), e 223, comma 1, I. fall. - e lett. b) - ex artt. 217, comma 1, n. 4), e 224, comma 1, n. 1), I. fall., previa concessione delle circostanze ex art. 62- bis cod. pen. ritenute prevalenti sull'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1), I. fa Il.; - 10 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 3 ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'anno di imposta 2010. Il Tribunale, effettuando il cumulo materiale, ha determinato la pena complessiva in un anno e 6 mesi di reclusione ed ha applicato la sospensione condizionale della pena e le pene accessorie. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i seguenti reati: - Capo 1, lett. a): ex artt. 217, comma 2, e 224, comma 1, n. 1), I. fall., così riqualificata l'originaria imputazione del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), e 223, comma 1, I. fall., perché, nella sua qualità dramministratore unico, dal 30 agosto 2013, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza del 22 settembre 2015, ha distrutto, ovvero non tenuto, negli anni 2013 e seguenti, i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge, così anche da non consentire al curatore del fallimento della predetta società di ricostruire la movimentazione degli affari e del patrimonio societario; - Capo 1, lett. b): ex artt. 217, comma 1, n. 4), e 224, comma 1, n. 1), I. fall., perché ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, quando lo stato di decozione dell'azienda risultava già dal 2010, non essendo più in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite (entrambi fatti commessi in Bologna, il 22 settembre 2015); - Capo 3: ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, al solo fine di sottrarsi al pagamento dell'I.V.A. per l'annualità 2010, indicato elementi attivi o passivi fittizi, anziché il reddito reale, così evadendo la relativa imposta per € 622.988,00 (fatto commesso in Medicina, in data 30 settembre 2011). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta semplice c.d. «impropria» per aggravamento del dissesto. La Corte territoriale avrebbe omesso la risposta al primo motivo di appello limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado. Sarebbe inconferente il richiamo alla giurisprudenza sulla non necessarietà, ai fini della configurazione del reato, dell'intenzione di aggravare il dissesto, in quanto con l'appello si sostenne che il ricorrente non ebbe l'intenzione di ledere il ceto creditorio della società fallita solo per evidenziare l'assenza di «spregiudicatezza» nell'agire del ricorrente. La Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla consapevolezza di aggravare il dissesto, elemento estraneo alla fattispecie di reato colposo in esame, che sarebbe diverso dalla consapevolezza dello stato di crisi della società fallita. La motivazione sulla condotta omissiva di mancata denuncia dello stato di dissesto sarebbe contraddittoria perché si affermerebbe che il ricorrente cercò di risollevare l'impresa in decozione. La motivazione sulla colpa si sostanzierebbe in una riproposizione della lettera della fattispecie ascritta ed in una sovrapposizione tra il piano oggettivo della condotta e l'elemento soggettivo del reato, ritenuto provato sulla base della mera esistenza del primo. La Corte territoriale avrebbe enfatizzato la circostanza lecita del mutamento di ragione sociale dell'impresa fallita da S.n.c. a S.r.l., quale indice di colpevolezza dell'imputato, trascurando l'elemento di segno negativo rappresentato dalle varie garanzie personali che il ricorrente ed il fratello avrebbero fornito alla società; non avrebbe valutato gli elementi di fatto, indicati nel primo motivo di appello, che dimostrerebbero l'insussistenza della colpa. Nonostante il motivo di appello sul punto, mancherebbe la motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al ricorrente e l'aggravamento del dissesto, anche in considerazione dell'iniezione di capitali e della prestazione di garanzie personali da parte del ricorrente nella società fallita. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità del quarto motivo di appello, con cui si sarebbe chiesta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio di ogni reato, con applicazione del relativo minimo edittale. Il motivo, benché sintetico, non conterrebbe formule di stile valevoli per qualsiasi processo - come, invece, ritenuto dalla Corte di appello - ma sarebbe stato volto ad evidenziare la personalità del ricorrente e la non adeguata valutazione del comportamento processuale dallo stesso tenuto; sarebbe specifico sia intrinsecamente che ab extrinseco, avuto riguardo alla motivazione della sentenza di primo grado. L'incensuratezza e la buona fede del ricorrente, pur se già valutati dal Tribunale ai fini del bilanciamento delle circostanze ex artt. 62-bis cod. pen. e 219, comma 2, n. 1), I. fall., potrebbero essere valorizzati anche nella determinazione del minimo edittale. 2.3. Il ricorrente ha depositato le proprie conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso, poi richiamate nella discussione orali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'appello non è stato proposto alcun motivo di impugnazione sulla declaratoria di responsabilità per il reato di cui al capo 1, lett. a), ex artt. 217, comma 2, I. fall.; inoltre, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla responsabilità per il capo 3) e non risulta proposto ricorso per cassazione avverso tale capo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In sostanza, si deduce l'omessa risposta al motivo di appello sull'insussistenza della penale responsabilità per il capo 1), lett. b), ex artt. 217, comma 1, n. 4), e 224, comma 1, n. 1), I. fall. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'omessa valutazione di un motivo di appello concretizza il vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. solo quando il motivo sia specifico e decisivo, nel senso che, ove valutato, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, o avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01). Inoltre, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). Non sussiste il vizio della motivazione se il motivo di appello non esaminato è inammissibile ab origine per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745), potendo l'inammissibilità dell'impugnazione essere dichiarata, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., quando non rilevata dal giudice dell'impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento. 2.2. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa grave in capo al ricorrente in quanto, benché avesse concesso in garanzia ipotecaria il proprio patrimonio immobiliare, la modificazione della forma giuridica della società fallita ha impedito la dichiarazione di fallimento personale, «temuta ed anche scontata» (pag. 4, sentenza di primo grado) a fronte della presenza, già dal 2010, in base a quanto accertato dal curatore del fallimento dott. [OSCURATO:PERSONA], di debiti per 8 milioni di euro. Il curatore, come riportato dal Tribunale a pag. 2, ha 'determinato l'aggravio del dissesto in circa C 1.560.000. Il Tribunale ha aggiunto che la strumentalità di tale decisione, nonché le condizioni del dissesto societario - ben note al ricorrente, il quale si occupava della gestione dei cantieri, e tali da non consentire neppure di ricorrere all'ausilio di un commercialista - sono rese evidenti dall'omesso adempimento degli obblighi di redazione e deposito dei bilanci societari. 2.3. Rispetto alla motivazione della sentenza del Tribunale, l'appello presenta una parte in cui si indicano una serie di circostanze di fatto che però - secondo quanto si riporta nell'impugnazione - non sono state acquisite nel processo perché su di esse avrebbero dovuto deporre due testi, la Prof. [OSCURATO:PERSONA] e detale Guglielmini, i quali, però, non sono stati escussi. L'appello, poi, fa riferimento ad alcuni elementi di prova (un verbale del 11 marzo 2011 e la deposizione del teste Pappalardo) concernenti l'illecita compensazione effettuata dal responsabile amministrativo della società, e quindi i reati tributari contestati. Le contestazioni effettuate con l'appello concernono, in sintesi, l'intervento del ricorrente e del fratello per salvare l'azienda mediante l'aiuto dei familiari (non risulta indicato nell'appello a quando tali azioni risalgono), la contestazione del dissesto al 2010, in base ad un passaggio dell'«elaborato peritale del consulente tecnico» sulla riduzione dei ricavi nel 2011, sulle dichiarazioni dell'imputato, sulla diversa lettura della trasformazione da s.n.c. a s.r.I., sulla omessa determinazione dell'aggravamento del dissesto, sul tempo decorso tra l'inattività aziendale e la declaratoria di fallimento, pari a 6 mesi. 2.4. La Corte territoriale ha dichiarato l'appello sul capo manifestamente infondato perché - in sostanza - la ratio della decisione del Tribunale non è stata specificamente contestata. 2.4.1. Tale motivazione è ineccepibile: ed invero, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, non risulta specificamente contestato con l'appello che già nel 2010 la società aveva smesso di pagare i creditori ed aveva maturato debiti per oltre 8.000.000 di euro. Contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, il Tribunale aveva anche specificamente indicato il nesso causale tra la condotta colposa e l'aggravio del dissesto che, a partire dal 2010, è stato quantificato in C 1.560.000 dal curatore del fallimento. La Corte territoriale ha ribadito tali argomentazioni proprio perché non specificamente contestate nonostante fossero alla base della sentenza di condanna. 2.4.2. Quanto alle contestazioni relative all'elemento soggettivo del reato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), I. fall., la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823-01). In risposta al primo motivo di appello, la Corte territoriale, rinviando alla motivazione della sentenza di primo grado, ha ribadito, sulla sussistenza della colpa grave, che il ricorrente era consapevole della situazione di dissesto societario, risalente al 2010, poiché a tale data risale - il dato è incontestato - la cessazione del pagamento dei creditori e il debito già di notevole entità, essendo stato determinato in oltre 8.000.000 di euro. Nonostante la consapevolezza delle condizioni societarie, il ricorrente ha omesso di denunciare lo stato di dissesto procedendo, al contrario, al mutamento della ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] da S.n.c. a S.r.l., al fine di evitare il proprio fallimento personale, limitandolo a quello societario. La motivazione della sentenza impugnata è, dunque, conforme al principio di diritto sopra enunciato e non sussistono i profili di contraddittorietà e manifesta illogicità denunciati, posto che l'appello non ha contestato la reale ratio della decisione di primo grado ed è stato, pertanto, correttamente dichiarato manifestamente infondato. 2.4.3. Inoltre, nel primo motivo dell'appello, sulla «valutazione della colpa» si è sostenuto che l'imputato avrebbe sperato di ricomporre lo squilibrio economico della società e che «dal suo animus esulava completamente l'intento di togliere garanzie ai creditori, non chiedendo personalmente il fallimento» (pag. 6 dell'appello). Al netto del tentativo di reinterpretare con il ricorso la doglianza proposta con l'appello, è coerente il riferimento operato dalla Corte territoriale alla giurisprudenza di legittimità in punto di non necessità, nel reato di bancarotta semplice, dell'intenzionalità di aggravare il dissesto. 2.4.4. Neppure sussiste la pretesa contraddittorietà della motivazione nella parte in cui farebbe riferimento ad una pretesa spinta finalistica del ricorrente di risollevare l'impresa in decozione. Il richiamato concetto di intenzionalità si distingue dalla consapevolezza dell'agire, la quale, al contrario di quanto affermato nel ricorso, non è estranea alle ipotesi di reato colposo, potendo consistere nella previsione dell'evento, benché non accompagnata dalla volontà che questo di verifichi. Nel caso in esame, non solo la Corte territoriale ha affermato tale spinta in chiave solo ipotetica («come sostiene il gravame», pag. 2), ma ha anche correttamente ritenuto che la consapevolezza dell'aggravamento del dissesto non esclude la natura colposa del reato, commesso con il preteso fine di risollevare la propria impresa in decozione (cfr. Sez. 5, n. 27964 del 07/06/2023, Ciuccariello, non massimata, in cui si è ribadito che l'obbligo di chiedere tempestivamente il fallimento della società non viene meno quando l'agente possa comunque rendersi consapevole dell'irreversibile condizione di dissesto e non eserciti il potere di iniziativa fallimentare, prescegliendo, in presenza dell'inevitabile aggravamento della situazione debitoria, improbabili vie di recupero o anche la semplice attesa). 2.4.5. Da ultimo, è inammissibile il dedotto vizio della motivazione per il travisamento della prova, con riguardo alla considerazione della prestazione di garanzie personali da parte del ricorrente nei confronti della società fallita. Nel caso di cosiddetta «doppia conforme» - come nell'ipotesi in esame - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01). Nel caso in esame, tuttavia, l'elemento che si assume travisato è stato considerato dal Tribunale - come sopra esposto - e, seppur in via ipotetica, anche dalla Corte territoriale; il motivo sul punto è, dunque, inammissibile. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Con l'appello si è chiesta la rideterminazione nel minimo edittale «per il delitto in ordine al quale [il Tribunale] condannava» l'imputato (pag. 8 dell'appello). 2.2. Il motivo di appello sulla pena è effettivamente inammissibile per il difetto di specificità, come ritenuto dalla Corte di appello, perché la sentenza di condanna è stata emessa in ordine a tre distinte ipotesi di reato, e con due distinte pene per il capo 1 ed il capo 3. Con l'appello, in modo del tutto generico, si è chiesto il minimo della pena senza neanche specificare rispetto a quale pena il motivo si riferisse, posto che il Tribunale ha applicato il cumulo materiale dopo aver determinato le pene per i diversi reati colposi e dolosi. 17-\ La Corte di appello ha, altresì, correttamente ritenuto che l'appello non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale valutato gli elementi indicati nell'appello ai fini del bilanciamento delle circostanze e ha stabilito la pena «tenendo conto dell'entità dell'imposta evasa e delle condotte costituenti bancarotta» (pag. 5). Il motivo di appello, dunque, era effettivamente generico rispetto al trattamento sanzionatorio, poiché non specificava neanche a quale pena si riferisse e non si confrontava con la motivazione della sentenza. Per altro, neanche con il ricorso si specifica per quale delle pene inflitte si sarebbe chiesto il minimo della pena. L'appello sul punto è stato correttamente dichiarato inammissibile. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della