CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18157-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] )'AQUINO N. ,7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: avvpierluigivicidomini©pec.ordineforense.salerno.it [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1458/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in forza di decreto ingiuntivo n. 7460 del 2010, conveniva in giudizio lo stesso Saggese, la sorella [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srl per sentir pronunciare la revocatoria dell'atto con il quale il Saggese aveva alienato alla sorella Anna le proprie quote di partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] srl, atto ritenuto pregiudizievole alla soddisfazione delle ragioni creditorie; il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia dell'atto e la Corte d'Appello di Salerno rigettava il gravame confermando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e ritenendo, quanto alla sussistenza del credito, che anche un credito litigioso, e dunque eventuale, come quello di cui è causa, è tutelato dall'art. 2901 c.c.; che l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, e che non é rilevante né la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva revocato il decreto ingiuntivo (attesa la mancata prova del suo passaggio in giudicato), né l'atto di transazione della lite, depositato solo unitamente alla comparsa conclusionale, privo di sottoscrizione della Lambiase e del suo difensore; avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; t (1,,elri'mkstA,.. kng_ weltro caTk. 09~5•43< 4 NAt nn il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Rilevato che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in uno agli artt. 113, 115, 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 Cost, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - le ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto sussistente il credito della Lambiase, presupposto dell'azione revocatoria, nonostante il decreto ingiuntivo da lei intimato fosse stato revocato dal Tribunale di Salerno. Contestano che il credito fosse litigioso, come ritenuto dall'impugnata sentenza, e che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto non esservi prova del passaggio in giudicato della sentenza portante la revoca del suddetto decreto, atteso che tra le parti non vi sarebbe stata contestazione sul punto. Assumono che alla certificazione del cancelliere -dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1034 del 2015- la Corte di merito abbia erroneamente negato efficacia costitutiva. 2. Con il secondo motivo - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -la parte ricorrente rileva che la corte territoriale abbia omesso di valutare - quale fatto decisivo - l'intervenuta rinuncia da parte della Lambiase all'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1034 del 2015, giusta scrittura privata del 4/5/2016. 3. Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1966 c.c. in uno con gli artt. 113, 115, 116 c.p.c, 306 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto di non poter prendere in considerazione il documento di parte appellante, depositato solo contestualmente alla comparsa conclusionale, ovvero l'atto di transazione della lite, in quanto non recante la sottoscrizione della Lambiase e del suo difensore. Ad avviso delle ricorrenti, contrariamente a quanto assunto dalla impugnata sentenza, la scrittura privata del 4 maggio 2016 recherebbe la sottoscrizione della Lambiase. 4. Con il quarto motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - le ricorrenti insistono nel censurare, sotto il profilo motivazionale, l'omessa valutazione della suddetta scrittura che assumono essere sottoscritta. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 Tutti i motivi di ricorso violano i requisiti di specificità di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c. in quanto le ricorrenti fondano le loro doglianze avverso la decisione impugnata, su atti processuali e documenti (sentenza n. 1034/2015 che avrebbe revocato il decreto '\ ingiuntivo già richiamato e che sarebbe passata in giudicato; atto transattivo del 4 maggio 2016; certificazione della Corte d'Appello di Salerno del 2020, vedi ricorso p. 8) senza testualmente riportare, almeno per quanto rileva in questa sede, tali atti in ricorso e senza neppure indicare, per la certificazione appena richiamata, se e quando la stessa è stata prodotta nel giudizio di merito. In ciò l'impugnazione contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso, sancita dalle Sezioni Unite, ribadita in modo costante da successive pronunce, ritenute, peraltro, sul punto compatibili con la Cedu (Cass., S.U., n. 34469 del 27/12/2019; Cass., n. 27 del 3/1/2020 e Cass. n. 8569 del 9/4/2013). Inoltre, i motivi 3 e 4 si fondano entrambi, sostanzialmente, su un vizio revocatorio (non rilevata - da parte della Corte di merito- sottoscrizione della scrittura privata del 4/5/2016), inammissibile in questa sede. 5.2 Per mera completezza si evidenzia che la certezza del giudicato esterno va provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass., ord. 6-1, n. 4803 del 1/3/2018; Cass., 3, n. 20974 del 23/8/2018). 6. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non deve disporsi sulle spese attesa la mancata difesa di parte intimata. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio . della Sesta S