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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17235/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14098-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 942/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha confermato la pronuncia della CTP di Campobasso, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di discrepanza tra compensi concordati e valore dei beni dedotti in bolletta doganale; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che il contribuente ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO che con l'unico motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 del C.D.C., vigenti ratione temporis, per aver la CTR ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non si fosse conformata al principio di diritto, sancito da questa Corte con la pronuncia n. 23245/2018 e, segnatamente, per aver asseritamente determinato il valore relativo alle dichiarazioni doganali di importazione, determinato sulla scorta del valore di transazioni di merci similari, senza illustrare le ragioni che avevano impedito di rispettare la sequenza stabilita dagli artt. 30 e 31 C.D.C.; che in materia questa Corte, nella sentenza n. 23245 del 2018, ha chiarito come l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale sia il valore in dogana; e il valore in dogana di norma coincide col Ric. 2020 n. 14098 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C116/12, Christodoulou e a., punto 28).

Una tale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie, Corte giust. in causa C-116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017, causa C- 529/16, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:PERSONA]; 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], causa C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C- 263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60) e tanto risponde altresì alle necessità di certezza della prassi commerciale.

Il che spiega perché il codice doganale comunitario abbia stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e perché il regolamento attuativo del codice abbia predisposto una apposita disciplina, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 settembre 2013, n. 20931).

In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29.

Il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economico di essa.

Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del Ric. 2020 n. 14098 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust. in causa C- 116/12, cit., punto 41).

E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 di tale codice (sentenza in causa C-116/12, punto 42).

In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (sentenza in causa C-116/12, punto 43).

Il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato.

Per disattenderlo, occorre che: a) l'amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; c) l'amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione.

Né è conseguita l'enunciazione del seguente principio di diritto: «Nel caso di fondati dubbi da parte dell'Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione- dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole Ric. 2020 n. 14098 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia procedurale di cui all'art. 181-bis, paragrafo 2, del Reg.

CEE n. 2454 del 1993- è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile» (Cfr. Cass., V, n, 23245/2018).

Nella specie, essendosi pacificamente trattato - a fronte del mancato superamento da parte della Amministrazione dei dubbi circa la non corrispondenza del valore dichiarato in dogana a quello del prezzo pagato o da pagare - di una successiva rideterminazione da parte dell'Amministrazione del valore in dogana della merce mediante il ricorso al valore medio di merce similare (art. 30, lett. b) C.D.C.), l'Agenzia ha impiegato un metodo di determinazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello ancorato al valore di transazione, senza allegare le ragioni che escludevano la possibilità di rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale, ossia quello fondato in base all'art. 30 sul valore di transazione di merci identiche di cui all'art. 30, lett. a), C.D.C.; che la CTR ha dunque fatto corretta applicazione dei principi già rassegnati da questa Corte con la suindicata sentenza n. 23245/2018 e ribaditi anche di recente (Cfr. Cass., V, n. 2215/2019); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2020 n. 14098 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -5- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14098-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 942/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha confermato la pronuncia della CTP di Campobasso, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di discrepanza tra compensi concordati e valore dei beni dedotti in bolletta doganale; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che il contribuente ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO che con l'unico motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 del C.D.C., vigenti ratione temporis, per aver la CTR ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non si fosse conformata al principio di diritto, sancito da questa Corte con la pronuncia n. 23245/2018 e, segnatamente, per aver asseritamente determinato il valore relativo alle dichiarazioni doganali di importazione, determinato sulla scorta del valore di transazioni di merci similari, senza illustrare le ragioni che avevano impedito di rispettare la sequenza stabilita dagli artt. 30 e 31 C.D.C.; che in materia questa Corte, nella sentenza n. 23245 del 2018, ha chiarito come l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale sia il valore in dogana; e il valore in dogana di norma coincide col Ric. 2020 n. 14098 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C116/12, Christodoulou e a., punto 28). Una tale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie, Corte giust. in causa C-116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017, causa C- 529/16, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:PERSONA]; 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], causa C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C- 263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60) e tanto risponde altresì alle necessità di certezza della prassi commerciale. Il che spiega perché il codice doganale comunitario abbia stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e perché il regolamento attuativo del codice abbia predisposto una apposita disciplina, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 settembre 2013, n. 20931). In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29. Il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economico di essa. Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del Ric. 2020 n. 14098 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust. in causa C- 116/12, cit., punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 di tale codice (sentenza in causa C-116/12, punto 42). In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (sentenza in causa C-116/12, punto 43). Il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: a) l'amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; c) l'amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione. Né è conseguita l'enunciazione del seguente principio di diritto: «Nel caso di fondati dubbi da parte dell'Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione- dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole Ric. 2020 n. 14098 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia procedurale di cui all'art. 181-bis, paragrafo 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993- è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile» (Cfr. Cass., V, n, 23245/2018). Nella specie, essendosi pacificamente trattato - a fronte del mancato superamento da parte della Amministrazione dei dubbi circa la non corrispondenza del valore dichiarato in dogana a quello del prezzo pagato o da pagare - di una successiva rideterminazione da parte dell'Amministrazione del valore in dogana della merce mediante il ricorso al valore medio di merce similare (art. 30, lett. b) C.D.C.), l'Agenzia ha impiegato un metodo di determinazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello ancorato al valore di transazione, senza allegare le ragioni che escludevano la possibilità di rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale, ossia quello fondato in base all'art. 30 sul valore di transazione di merci identiche di cui all'art. 30, lett. a), C.D.C.; che la CTR ha dunque fatto corretta applicazione dei principi già rassegnati da questa Corte con la suindicata sentenza n. 23245/2018 e ribaditi anche di recente (Cfr. Cass., V, n. 2215/2019); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2020 n. 14098 sez. MT - ud. 13-04-2022 -5- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad
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