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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 11645/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13253-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIR1 1A CORE l 11; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 242/2021 della CORTE D'APPELLO di DELL'AQUILA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza depositata in data 25/3/2021, ha respinto la domanda proposta dall'ingegner [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione separata INPS, in relazione all'attività professionale svolta nell'anno indicato il ricorso, 4.; tu vcisA-;De441-ct; . nonchélOptsis~a dell'obbligo del pagamento dei relativi contributi.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la prescrizione, dando rilievo alle DPCM 13/6/2013 con il quale era stato prorogato al giorno all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] luglio il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, già precedentemente fissato al 16 giugno, ma con facoltà per il contribuente di eseguire il versamento sino al 20 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, sicché la lettera dell'Inps datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuta dalla parte appellata il 31/7/2018 doveva considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale.

Contro la sentenza, il professionista propone ricorso per cassazione al quale resiste con controricorso l'Inps.

La proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis codice di procedura civile è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata alle parti.

Ric. 2021 n. 13253 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- Considerato che con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPCM 13 giugno 2013.

Il motivo deve ritenersi fondato.

È principio ormai costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020; Cass. 4721 del 2022) quello secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo.

La Corte d'appello si è conformata a tale consolidato orientamento, dando peraltro rilievo al fatto che per l'anno 2013 il termine per il pagamento è stato prorogato con D.M. 13/06/2013 all'8 luglio 2013, con ulteriore possibilità per il contribuente di eseguire il versamento sino al 20/08/2013 maggiorando le somme da versare: in questa prospettiva, ha ritenuto che quest'ultima data costituisse il dies a quo del termine di prescrizione, e, conseguentemente, che la nota dell'Inps del 31 luglio 2018 fosse tempestiva rispetto allo spirare del quinquennio.

Quest'ultima affermazione non è condivisibile.

Ric. 2021 n. 13253 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- Questa Corte ha statuito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale ad esempio quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021).

Si tuttavia precisato che nel caso in cui la dilazione sia onerosa, il termine fissato per l'adempimento non costituisce un termine alternativo rispetto al primo, bensì una «facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo è scaduto» (in tal senso Cass. 16 settembre 2019, n. 23040; in una fattispecie sovrapponibile a quello in esame v. da ultimo, Cass. 6 dicembre 2021, n. 38495).

Nel caso in esame il differimento al 20/08/2013 è stato previsto in cht. forma onerosa, sicché è al primo ternunevaccorre aver riguardo per stabilire il dies a quo della prescrizione e la idoneità della richiesta di pagamento ad interrompere la prescrizione.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; PQM La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13253-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIR1 1A CORE l 11; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 242/2021 della CORTE D'APPELLO di DELL'AQUILA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza depositata in data 25/3/2021, ha respinto la domanda proposta dall'ingegner [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione separata INPS, in relazione all'attività professionale svolta nell'anno indicato il ricorso, 4.; tu vcisA-;De441-ct; . nonchélOptsis~a dell'obbligo del pagamento dei relativi contributi. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la prescrizione, dando rilievo alle DPCM 13/6/2013 con il quale era stato prorogato al giorno all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] luglio il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, già precedentemente fissato al 16 giugno, ma con facoltà per il contribuente di eseguire il versamento sino al 20 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, sicché la lettera dell'Inps datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuta dalla parte appellata il 31/7/2018 doveva considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale. Contro la sentenza, il professionista propone ricorso per cassazione al quale resiste con controricorso l'Inps. La proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis codice di procedura civile è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata alle parti. Ric. 2021 n. 13253 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- Considerato che con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPCM 13 giugno 2013. Il motivo deve ritenersi fondato. È principio ormai costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020; Cass. 4721 del 2022) quello secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo. La Corte d'appello si è conformata a tale consolidato orientamento, dando peraltro rilievo al fatto che per l'anno 2013 il termine per il pagamento è stato prorogato con D.M. 13/06/2013 all'8 luglio 2013, con ulteriore possibilità per il contribuente di eseguire il versamento sino al 20/08/2013 maggiorando le somme da versare: in questa prospettiva, ha ritenuto che quest'ultima data costituisse il dies a quo del termine di prescrizione, e, conseguentemente, che la nota dell'Inps del 31 luglio 2018 fosse tempestiva rispetto allo spirare del quinquennio. Quest'ultima affermazione non è condivisibile. Ric. 2021 n. 13253 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- Questa Corte ha statuito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale ad esempio quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021). Si tuttavia precisato che nel caso in cui la dilazione sia onerosa, il termine fissato per l'adempimento non costituisce un termine alternativo rispetto al primo, bensì una «facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo è scaduto» (in tal senso Cass. 16 settembre 2019, n. 23040; in una fattispecie sovrapponibile a quello in esame v. da ultimo, Cass. 6 dicembre 2021, n. 38495). Nel caso in esame il differimento al 20/08/2013 è stato previsto in cht. forma onerosa, sicché è al primo ternunevaccorre aver riguardo per stabilire il dies a quo della prescrizione e la idoneità della richiesta di pagamento ad interrompere la prescrizione. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Il
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