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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 560/2011

ECLI:EU:T:2011:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑348/11) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, nn. 1 e 2) (v. punti 11‑12)

2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso (Artt. 263, quarto e sesto comma, TFUE e 275, secondo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656) (v. punto 16) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. 3) Non occorre statuire sulle domande di procedimento accelerato e di giudizio in via prioritaria.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑348/11) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, nn. 1 e 2) (v. punti 11‑12) 2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso (Artt. 263, quarto e sesto comma, TFUE e 275, secondo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656) (v. punto 16) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. 3) Non occorre statuire sulle domande di procedimento accelerato e di giudizio in via prioritaria.