Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 560/2011
ECLI:EU:T:2011:371
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑348/11)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263,
sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, nn. 1 e 2) (v. punti 11‑12)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso (Artt. 263, quarto e sesto comma,
TFUE e 275, secondo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656) (v. punto 16)
[OSCURATO:PERSONA] d’annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione
2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e, dall’altro, del regolamento
(UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive
specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10)
nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
3)
Non occorre statuire sulle domande di procedimento accelerato e di giudizio in via prioritaria.