Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05724/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16581/2017 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro D.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio Trifirò & [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4715/2016 depositata il 09/01/2017 R.G.N. 1730/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.16581/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma ha riformato in parte la pronuncia del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto in capo alla società "D.E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." l'obbligo di versare i contributi all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) in relazione alla posizione previdenziale di due giornaliste ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la giornalista [OSCURATO:PERSONA], mentre ha accolto il ricorso della società riguardo alla posizione della giornalista [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovuti all'INPGI i contributi previdenziali, non essendo emersa in giudizio la prova del pieno inserimento di questa all'interno della redazione della testata, ove la stessa prestava attività di carattere saltuario; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la società "D.E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell'Adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 115, comma 1 e 116 comma 1 del codice di procedura civile, violazione dell'art. 2697 del codice civile"; deduce la mancata valutazione da parte del giudice dell'appello dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi redatti dall'INPGI da cui emergerebbe la natura subordinata del rapporto intercorso con la giornalista Molteni; i fatti attestati nei predetti verbali, secondo il ricorrente, farebbero piena fede, fino a querela di falso, attesa la loro natura di atto amministrativo; segnatamente sarebbe mancato, secondo l'Istituto, il necessario raffronto fra il contenuto dei verbali ispettivi e le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni escussi, di tenore palesemente contrastante rispetto al primo; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; la stessa critica oggetto del primo motivo è prospettata nel secondo sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ove per tale s'intende la mancata considerazione di quanto attestato dai verbali ispettivi; i motivi da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione sono inammissibili; essi concernono il mancato raggiungimento della prova della subordinazione del rapporto intercorso con la giornalista Molteni e contestano il malgoverno delle prove da parte del giudice dell'appello; tuttavia, diversamente da quanto sostiene l'Istituto, il percorso cognitivo attraverso il quale il giudice del merito giunge alla sua conclusione, è fondato non già unicamente sul contenuto dei verbali redatti a seguito dell'ispezione dell'INPGI, ma anche (e soprattutto) sulle testimonianze escusse in giudizio, che in modo inequivocabile hanno riferito della saltuarietà della collaborazione prestata dalla giornalista Molteni all'interno della redazione e dell'insussistenza dei basilari indici attestanti il vincolo di subordinazione (orario, potere direttivo, inserimento nell'organizzazione editoriale); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il principio di diritto sopra richiamato va letto, peraltro, in correlazione con l'altro, secondo cui: «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla

I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017);nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione delle doglianze come l'INPGI non intenda contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenti la mancata valutazione dei verbali ispettivi che avevano ritenuto, con un giudizio favorevole al medesimo creditore del versamento contributivo, il vincolo di subordinazione della giornalista Molteni nei confronti della società datrice; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società "D.E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16581/2017 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro D.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio Trifirò & [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4715/2016 depositata il 09/01/2017 R.G.N. 1730/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.16581/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma ha riformato in parte la pronuncia del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto in capo alla società "D.E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." l'obbligo di versare i contributi all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) in relazione alla posizione previdenziale di due giornaliste ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la giornalista [OSCURATO:PERSONA], mentre ha accolto il ricorso della società riguardo alla posizione della giornalista [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovuti all'INPGI i contributi previdenziali, non essendo emersa in giudizio la prova del pieno inserimento di questa all'interno della redazione della testata, ove la stessa prestava attività di carattere saltuario; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la società "D.E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell'Adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 115, comma 1 e 116 comma 1 del codice di procedura civile, violazione dell'art. 2697 del codice civile"; deduce la mancata valutazione da parte del giudice dell'appello dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi redatti dall'INPGI da cui emergerebbe la natura subordinata del rapporto intercorso con la giornalista Molteni; i fatti attestati nei predetti verbali, secondo il ricorrente, farebbero piena fede, fino a querela di falso, attesa la loro natura di atto amministrativo; segnatamente sarebbe mancato, secondo l'Istituto, il necessario raffronto fra il contenuto dei verbali ispettivi e le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni escussi, di tenore palesemente contrastante rispetto al primo; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; la stessa critica oggetto del primo motivo è prospettata nel secondo sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ove per tale s'intende la mancata considerazione di quanto attestato dai verbali ispettivi; i motivi da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione sono inammissibili; essi concernono il mancato raggiungimento della prova della subordinazione del rapporto intercorso con la giornalista Molteni e contestano il malgoverno delle prove da parte del giudice dell'appello; tuttavia, diversamente da quanto sostiene l'Istituto, il percorso cognitivo attraverso il quale il giudice del merito giunge alla sua conclusione, è fondato non già unicamente sul contenuto dei verbali redatti a seguito dell'ispezione dell'INPGI, ma anche (e soprattutto) sulle testimonianze escusse in giudizio, che in modo inequivocabile hanno riferito della saltuarietà della collaborazione prestata dalla giornalista Molteni all'interno della redazione e dell'insussistenza dei basilari indici attestanti il vincolo di subordinazione (orario, potere direttivo, inserimento nell'organizzazione editoriale); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il principio di diritto sopra richiamato va letto, peraltro, in correlazione con l'altro, secondo cui: «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017);nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione delle doglianze come l'INPGI non intenda contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenti la mancata valutazione dei verbali ispettivi che avevano ritenuto, con un giudizio favorevole al medesimo creditore del versamento contributivo, il vincolo di subordinazione della giornalista Molteni nei confronti della società datrice; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società "D.E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 05724/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris