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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 dicembre 2025

Cassazione n. 25532/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza depositata il 27 dicembre 2025, ha confermato il provvedimento del 5 dicembre 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a ipotesi di spaccio continuato di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Catania, condotta che era stata monitorata dalle forze dell'ordine per ampio arco temporale' nell'autunno 2024 ed inoltre ripresa attraverso sistemi di video registrazione che documentavano la consegna dello stupefacente a vari tossicodipendenti, dopo avere il [OSCURATO:PERSONA] recuperato il narcotico nei vari nascondigli lungo la strada ove era occultato.

Il carattere sistematico delle cessioni, l'esistenza di profili organizzativi nella preparazione dello stupefacente e nelle relazioni intrattenute con i fornitori della piazza di spaccio, secondo il giudizio dei giudici della cautela, consentivano di escludere la riconducibilità dello spaccio alla ipotesi di cui all'art.73, comma 51cIPR 309/90.

Quanto alle esigenze cautelarli il Tribunale del riesame ha ravvisato il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie in ragione delle modalità della condotta e della personalità dell'indagato / desunta da precedenti penali/ e il pericolo di fuga in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva una stabile dimora, sia in ragione della sua condizione di straniero privo di stabili riferimenti sul territorio, sia per gli stretti rapporti con i suoi connazionali, da cui il rischio che l'indagato, per sottrarsi alle conseguenze del presente procedimento penale, si isdr_epauesop irreperibile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] t denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all'art.274, lett.b) cod. proc. pen. laddove il Tribunale aveva riconosciuto che il pericolo di fuga fosse desumibile dalla condizione di straniero e dai rapporti con i propri connazionali senegalesi, atteso che il ricorrente, seppure [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dalla maggiore età era divenuto cittadino italiano e domiciliato a Catania, di talchè doveva ritenersi che il pericolo di fuga fosse tratto da elementi del tutto travisati.

Assume ancora difetto di motivazione ove era stata data rilevanza, ai fini della esclusione di misura cautelare domiciliare, nadeguatezza d luogo di esecuzione della misura per essere il soggetto straniero e privo di dimora stabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e 1insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

2. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.

Come è noto, l"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.

Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato con riferimento allo svolgimento, da parte dell'indagato, di una attuale, sistematica e continuativa attività di spaccio in luogo pubblico e al collegamento con circuiti criminali organizzati legati al traffico di stupefacenti; da qui ha desunto il pericolo di recidiva in ragione delle concrete modalità del reato che, oltre a essere connotato dalla ripetitività e sistematicità dello spaccio, manifesta altresì la rilevante capacità, da parte del ricorrente di diffondere lo stupefacente ad una vasta platea di acquirenti.

Ha inoltre escluso una misura cautelare meno afflittiva in quanto il luogo di residenza dello [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] in Catania) coincide con il luogo di abituale spaccio, in cui il ricorrente è stato ripreso e monitorato, per ampio arco temporale, mentre era intento a vendere dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana di talchè la misura attenuata, anche se assistita da presidio di controllo elettronica a distanza, non sarebbe in grado di scongiurare la protrazione della condotta illecita.

In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, n.34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Ry.273674-01; Sez.5, 29/11/2018, Avolio, Ry.277242-01; sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iorfachescu,Rv.282991).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni4z tgt?-4 sia possibile formulare una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che*ill'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (con precedenti penali in materia di ricettazione e di vendita di prodotti in violazione del diritto di autore) costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, e della inadeguatezza di misura meno afflittiva, seppure con strumento di controllo a distanza.

3. La ricorrenza di tale esigenza cautelare risulta pertanto assorbente e rende superflua la verifica degli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame per confermare la ricorrenza dell'ulteriore esigenza ravvisata dal giudice della cautela (il pericolo di fuga), che il ricorrente sostiene fondata su un dato travisato (essere il ricorrente privo del permesso di soggiorno in quanto straniero proveniente dal Senegal) laddove, a prescindere dal carattere non autosufficiente del ricorso sul punto, la cautela risulta sostanzialmente fondata sul rischio di reiterazione di condotte della stessa specie e la precarietà del domicilio dell'indagato, come rilevata dal giudice con corretti argomenti logico giuridicipreclude la applicazione di misure meno afflittive a prescindere dalla condizione di irregolarità amministrativd.dello Ndaye sul territorio nazionale.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in ta,_j_GAti_v_AMe--frre_ t 7 -.11-zit 4 -12'

17. •MC4ir favore della Cassa delle ammende fon ricorrendo ragronr -di-éà-d usioe per—assenza n colpa.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - l'avviso al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo

94. • P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza depositata il 27 dicembre 2025, ha confermato il provvedimento del 5 dicembre 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a ipotesi di spaccio continuato di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Catania, condotta che era stata monitorata dalle forze dell'ordine per ampio arco temporale' nell'autunno 2024 ed inoltre ripresa attraverso sistemi di video registrazione che documentavano la consegna dello stupefacente a vari tossicodipendenti, dopo avere il [OSCURATO:PERSONA] recuperato il narcotico nei vari nascondigli lungo la strada ove era occultato. Il carattere sistematico delle cessioni, l'esistenza di profili organizzativi nella preparazione dello stupefacente e nelle relazioni intrattenute con i fornitori della piazza di spaccio, secondo il giudizio dei giudici della cautela, consentivano di escludere la riconducibilità dello spaccio alla ipotesi di cui all'art.73, comma 51cIPR 309/90. Quanto alle esigenze cautelarli il Tribunale del riesame ha ravvisato il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie in ragione delle modalità della condotta e della personalità dell'indagato / desunta da precedenti penali/ e il pericolo di fuga in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva una stabile dimora, sia in ragione della sua condizione di straniero privo di stabili riferimenti sul territorio, sia per gli stretti rapporti con i suoi connazionali, da cui il rischio che l'indagato, per sottrarsi alle conseguenze del presente procedimento penale, si isdr_epauesop irreperibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] t denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all'art.274, lett.b) cod. proc. pen. laddove il Tribunale aveva riconosciuto che il pericolo di fuga fosse desumibile dalla condizione di straniero e dai rapporti con i propri connazionali senegalesi, atteso che il ricorrente, seppure [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dalla maggiore età era divenuto cittadino italiano e domiciliato a Catania, di talchè doveva ritenersi che il pericolo di fuga fosse tratto da elementi del tutto travisati. Assume ancora difetto di motivazione ove era stata data rilevanza, ai fini della esclusione di misura cautelare domiciliare, nadeguatezza d luogo di esecuzione della misura per essere il soggetto straniero e privo di dimora stabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e 1insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). 2. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato con riferimento allo svolgimento, da parte dell'indagato, di una attuale, sistematica e continuativa attività di spaccio in luogo pubblico e al collegamento con circuiti criminali organizzati legati al traffico di stupefacenti; da qui ha desunto il pericolo di recidiva in ragione delle concrete modalità del reato che, oltre a essere connotato dalla ripetitività e sistematicità dello spaccio, manifesta altresì la rilevante capacità, da parte del ricorrente di diffondere lo stupefacente ad una vasta platea di acquirenti. Ha inoltre escluso una misura cautelare meno afflittiva in quanto il luogo di residenza dello [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] in Catania) coincide con il luogo di abituale spaccio, in cui il ricorrente è stato ripreso e monitorato, per ampio arco temporale, mentre era intento a vendere dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana di talchè la misura attenuata, anche se assistita da presidio di controllo elettronica a distanza, non sarebbe in grado di scongiurare la protrazione della condotta illecita. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, n.34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Ry.273674-01; Sez.5, 29/11/2018, Avolio, Ry.277242-01; sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iorfachescu,Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni4z tgt?-4 sia possibile formulare una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che*ill'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (con precedenti penali in materia di ricettazione e di vendita di prodotti in violazione del diritto di autore) costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, e della inadeguatezza di misura meno afflittiva, seppure con strumento di controllo a distanza. 3. La ricorrenza di tale esigenza cautelare risulta pertanto assorbente e rende superflua la verifica degli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame per confermare la ricorrenza dell'ulteriore esigenza ravvisata dal giudice della cautela (il pericolo di fuga), che il ricorrente sostiene fondata su un dato travisato (essere il ricorrente privo del permesso di soggiorno in quanto straniero proveniente dal Senegal) laddove, a prescindere dal carattere non autosufficiente del ricorso sul punto, la cautela risulta sostanzialmente fondata sul rischio di reiterazione di condotte della stessa specie e la precarietà del domicilio dell'indagato, come rilevata dal giudice con corretti argomenti logico giuridicipreclude la applicazione di misure meno afflittive a prescindere dalla condizione di irregolarità amministrativd.dello Ndaye sul territorio nazionale. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in ta,_j_GAti_v_AMe--frre_ t 7 -.11-zit 4 -12' 17. •MC4ir favore della Cassa delle ammende fon ricorrendo ragronr -di-éà-d usioe per—assenza n colpa. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - l'avviso al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94. • P. P.Q.M
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