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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07393/2026

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11022/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.548/2021 depositata il 12/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento permaggior reddito non esposto al fisco sull’anno di imposta 2013, tradotto insomme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (Svizzera), per le quali nonNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026era stato compilato il rigo RW del relativo [OSCURATO:PERSONA].

L’atto impositivotraeva origine da una procedura di [OSCURATO:PERSONA] sulle predettesomme detenute all’estero, che però non arrivava a definizione per mancatacorresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operarvi altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento era impugnato avanti il giudice di prossimità,negando il carattere imprenditoriale dell’operazione ed evidenziando di nonaver svolto altre operazioni su quel rapporto bancario.I gradi del merito non apprezzavano le ragioni della parte privata chericorre per cassazione agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delleentrate, spiegando tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorsoincidentale condizionato.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare si censura l’erroneità della motivazionedella impugnata sentenza in punto qualificazione dell’attività prestata dalSig. [OSCURATO:PERSONA] e natura personale della vendita del cavallo, l’assenzadi attività di natura finanziaria assoggettabile a tassazione, nonchél’assoluta irrilevanza della pratica non conclusa di collaborazione volontaria.Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026Pur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale, oltre acarenza di motivazione, perché basata sugli assunti della sentenza di primogrado.1.1.

Il motivo non può essere accolto.

Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini.

Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività.

Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass.

V, n. 9461/2018).1.2.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casiNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3.

Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo icontenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass.

VI – 5, n. 22022/2017).

Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la sussistenza della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997 perobiettiva incertezza circa l’applicazione della norma e conseguente assenzadei presupposti per l’applicazione della sanzione principale e delle sanzioniaccessorie previste in caso di violazione delle disposizioni oggetto dicontestazione.2.1.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali,sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità dellesanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle qualila violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cuiapplicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cuicoordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del lorocontenuto, derivante da elementi positivi di confusione (cfr. Cass.

V, n.440/2015).Peraltro, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione delNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla streguadell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n.546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto,oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un genericocontribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sonocapaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, maal giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-doveredi accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; neconsegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste,pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dalgiudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie,mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranzaincolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o deifatti di causa (cfr. Cass.

T., n. 15144/2025).Nel caso di specie, con apprezzamento non sindacabile in sede dilegittimità, la sentenza in scrutinio ha escluso la sussistenza di obbiettivecondizioni di incertezza normativa.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3.

Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare assenza di alcun elemento da cui sitragga la applicabilità dell’IVA all’operazione oggetto di contestazione etotale omissione di valutazione da parte della Commissione TributariaRegionale.La censura deve intendersi come omesso esame dei presuppostinormativi sull’imponibilità IVA.Il terzo motivo riprende le ragioni del primo e ne segue le sorti.

Quandoil contribuente eserciti un’attività imprenditoriale, tutte le operazioniconnesse si presumono a quella attratte e spetta al contribuente dimostrareche una singola operazione ne è sottratta, dando la prova del carattereoccasionale e personale.

Sul punto, la sentenza in scrutinio rileva come siaNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026stata chiesta al contribuente di fornire documentazione in tale senso, senzaottenere adeguata risposta.In difetto di prova contraria, quindi, la cessione in Irlanda del cavalloSecret Marine deve intendersi come attinente ad attività imprenditoriale delcontribuente.Donde il terzo motivo non può essere accolto.4.

Con il quarto motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la non applicabilità dell’impostaIRAP in considerazione della mancanza di alcuna prova circa la “stabileorganizzazione” che è il presupposto dell’imposta.4.1.

Precisato che il riferimento deve intendersi alla “autonomaorganizzazione”, che è il presupposto della soggezione Irap, conapprezzamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, la sentenzain scrutinio ha accertato che all’epoca dei fatti il contribuente esercitavaspecifica attività nel mondo equestre, specificamente di allevamento dicavalli ed altri equini, da cui traeva il proprio reddito.

Ne consegue il correttoinquadramento, essendo ormai orientamento consolidato quello per cui intema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anchequalora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti,si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale diterzi remunerati (cfr. Cass.

T., n. 10422/2025).

Né risulta che ilcontribuente abbia fornito la prova negativa, atta ad escludere la suapresuntivamente- un’autonoma organizzazione, dalla quale discende lasoggezione anche ad Irap.Nemmeno il quarto motivo può essere accolto.5.

In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato, ilricorso incidentale -espressamente indicato come condizionatoall’accoglimento del principale- diviene improcedibile per carenza diNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026interesse e non deve esser esaminato.

Le spese seguono la regola dellasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Capitali detenutiGian [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. mancataesposizione –[OSCURATO:PERSONA] ConsiglierepresunzioneRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere maggior redditoUd.04/02/2026 CCLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11022/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.548/2021 depositata il 12/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento permaggior reddito non esposto al fisco sull’anno di imposta 2013, tradotto insomme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (Svizzera), per le quali nonNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026era stato compilato il rigo RW del relativo [OSCURATO:PERSONA].

L’atto impositivotraeva origine da una procedura di [OSCURATO:PERSONA] sulle predettesomme detenute all’estero, che però non arrivava a definizione per mancatacorresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operarvi altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento era impugnato avanti il giudice di prossimità,negando il carattere imprenditoriale dell’operazione ed evidenziando di nonaver svolto altre operazioni su quel rapporto bancario.I gradi del merito non apprezzavano le ragioni della parte privata chericorre per cassazione agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delleentrate, spiegando tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorsoincidentale condizionato.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare si censura l’erroneità della motivazionedella impugnata sentenza in punto qualificazione dell’attività prestata dalSig. [OSCURATO:PERSONA] e natura personale della vendita del cavallo, l’assenzadi attività di natura finanziaria assoggettabile a tassazione, nonchél’assoluta irrilevanza della pratica non conclusa di collaborazione volontaria.Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026Pur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale, oltre acarenza di motivazione, perché basata sugli assunti della sentenza di primogrado.1.1.

Il motivo non può essere accolto.

Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini.

Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività.

Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass.

V, n. 9461/2018).1.2.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casiNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3.

Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo icontenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass.

VI – 5, n. 22022/2017).

Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la sussistenza della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997 perobiettiva incertezza circa l’applicazione della norma e conseguente assenzadei presupposti per l’applicazione della sanzione principale e delle sanzioniaccessorie previste in caso di violazione delle disposizioni oggetto dicontestazione.2.1.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali,sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità dellesanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle qualila violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cuiapplicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cuicoordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del lorocontenuto, derivante da elementi positivi di confusione (cfr. Cass.

V, n.440/2015).Peraltro, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione delNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla streguadell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n.546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto,oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un genericocontribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sonocapaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, maal giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-doveredi accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; neconsegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste,pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dalgiudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie,mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranzaincolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o deifatti di causa (cfr. Cass.

T., n. 15144/2025).Nel caso di specie, con apprezzamento non sindacabile in sede dilegittimità, la sentenza in scrutinio ha escluso la sussistenza di obbiettivecondizioni di incertezza normativa.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3.

Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare assenza di alcun elemento da cui sitragga la applicabilità dell’IVA all’operazione oggetto di contestazione etotale omissione di valutazione da parte della Commissione TributariaRegionale.La censura deve intendersi come omesso esame dei presuppostinormativi sull’imponibilità IVA.Il terzo motivo riprende le ragioni del primo e ne segue le sorti.

Quandoil contribuente eserciti un’attività imprenditoriale, tutte le operazioniconnesse si presumono a quella attratte e spetta al contribuente dimostrareche una singola operazione ne è sottratta, dando la prova del carattereoccasionale e personale.

Sul punto, la sentenza in scrutinio rileva come siaNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026stata chiesta al contribuente di fornire documentazione in tale senso, senzaottenere adeguata risposta.In difetto di prova contraria, quindi, la cessione in Irlanda del cavalloSecret Marine deve intendersi come attinente ad attività imprenditoriale delcontribuente.Donde il terzo motivo non può essere accolto.4.

Con il quarto motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la non applicabilità dell’impostaIRAP in considerazione della mancanza di alcuna prova circa la “stabileorganizzazione” che è il presupposto dell’imposta.4.1.

Precisato che il riferimento deve intendersi alla “autonomaorganizzazione”, che è il presupposto della soggezione Irap, conapprezzamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, la sentenzain scrutinio ha accertato che all’epoca dei fatti il contribuente esercitavaspecifica attività nel mondo equestre, specificamente di allevamento dicavalli ed altri equini, da cui traeva il proprio reddito.

Ne consegue il correttoinquadramento, essendo ormai orientamento consolidato quello per cui intema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anchequalora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti,si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale diterzi remunerati (cfr. Cass.

T., n. 10422/2025).

Né risulta che ilcontribuente abbia fornito la prova negativa, atta ad escludere la suapresuntivamente- un’autonoma organizzazione, dalla quale discende lasoggezione anche ad Irap.Nemmeno il quarto motivo può essere accolto.5.

In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato, ilricorso incidentale -espressamente indicato come condizionatoall’accoglimento del principale- diviene improcedibile per carenza diNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026interesse e non deve esser esaminato.

Le spese seguono la regola dellasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11022/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.548/2021 depositata il 12/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento permaggior reddito non esposto al fisco sull’anno di imposta 2013, tradotto insomme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (Svizzera), per le quali nonNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026era stato compilato il rigo RW del relativo [OSCURATO:PERSONA]. L’atto impositivotraeva origine da una procedura di [OSCURATO:PERSONA] sulle predettesomme detenute all’estero, che però non arrivava a definizione per mancatacorresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operarvi altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento era impugnato avanti il giudice di prossimità,negando il carattere imprenditoriale dell’operazione ed evidenziando di nonaver svolto altre operazioni su quel rapporto bancario.I gradi del merito non apprezzavano le ragioni della parte privata chericorre per cassazione agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delleentrate, spiegando tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorsoincidentale condizionato.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare si censura l’erroneità della motivazionedella impugnata sentenza in punto qualificazione dell’attività prestata dalSig. [OSCURATO:PERSONA] e natura personale della vendita del cavallo, l’assenzadi attività di natura finanziaria assoggettabile a tassazione, nonchél’assoluta irrilevanza della pratica non conclusa di collaborazione volontaria.Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026Pur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale, oltre acarenza di motivazione, perché basata sugli assunti della sentenza di primogrado.1.1. Il motivo non può essere accolto. Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini. Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività. Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass. V, n. 9461/2018).1.2. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casiNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3. Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo icontenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017). Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la sussistenza della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997 perobiettiva incertezza circa l’applicazione della norma e conseguente assenzadei presupposti per l’applicazione della sanzione principale e delle sanzioniaccessorie previste in caso di violazione delle disposizioni oggetto dicontestazione.2.1. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali,sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità dellesanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle qualila violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cuiapplicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cuicoordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del lorocontenuto, derivante da elementi positivi di confusione (cfr. Cass. V, n.440/2015).Peraltro, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione delNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla streguadell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n.546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto,oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un genericocontribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sonocapaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, maal giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-doveredi accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; neconsegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste,pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dalgiudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie,mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranzaincolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o deifatti di causa (cfr. Cass. T., n. 15144/2025).Nel caso di specie, con apprezzamento non sindacabile in sede dilegittimità, la sentenza in scrutinio ha escluso la sussistenza di obbiettivecondizioni di incertezza normativa.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare assenza di alcun elemento da cui sitragga la applicabilità dell’IVA all’operazione oggetto di contestazione etotale omissione di valutazione da parte della Commissione TributariaRegionale.La censura deve intendersi come omesso esame dei presuppostinormativi sull’imponibilità IVA.Il terzo motivo riprende le ragioni del primo e ne segue le sorti. Quandoil contribuente eserciti un’attività imprenditoriale, tutte le operazioniconnesse si presumono a quella attratte e spetta al contribuente dimostrareche una singola operazione ne è sottratta, dando la prova del carattereoccasionale e personale. Sul punto, la sentenza in scrutinio rileva come siaNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026stata chiesta al contribuente di fornire documentazione in tale senso, senzaottenere adeguata risposta.In difetto di prova contraria, quindi, la cessione in Irlanda del cavalloSecret Marine deve intendersi come attinente ad attività imprenditoriale delcontribuente.Donde il terzo motivo non può essere accolto.4. Con il quarto motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la non applicabilità dell’impostaIRAP in considerazione della mancanza di alcuna prova circa la “stabileorganizzazione” che è il presupposto dell’imposta.4.1. Precisato che il riferimento deve intendersi alla “autonomaorganizzazione”, che è il presupposto della soggezione Irap, conapprezzamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, la sentenzain scrutinio ha accertato che all’epoca dei fatti il contribuente esercitavaspecifica attività nel mondo equestre, specificamente di allevamento dicavalli ed altri equini, da cui traeva il proprio reddito. Ne consegue il correttoinquadramento, essendo ormai orientamento consolidato quello per cui intema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anchequalora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti,si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale diterzi remunerati (cfr. Cass. T., n. 10422/2025). Né risulta che ilcontribuente abbia fornito la prova negativa, atta ad escludere la suapresuntivamente- un’autonoma organizzazione, dalla quale discende lasoggezione anche ad Irap.Nemmeno il quarto motivo può essere accolto.5. In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato, ilricorso incidentale -espressamente indicato come condizionatoall’accoglimento del principale- diviene improcedibile per carenza diNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026interesse e non deve esser esaminato. Le spese seguono la regola dellasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Capitali detenutiGian [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. mancataesposizione –[OSCURATO:PERSONA] ConsiglierepresunzioneRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere maggior redditoUd.04/02/2026 CCLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11022/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.548/2021 depositata il 12/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento permaggior reddito non esposto al fisco sull’anno di imposta 2013, tradotto insomme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (Svizzera), per le quali nonNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026era stato compilato il rigo RW del relativo [OSCURATO:PERSONA]. L’atto impositivotraeva origine da una procedura di [OSCURATO:PERSONA] sulle predettesomme detenute all’estero, che però non arrivava a definizione per mancatacorresponsione dell’importo dovuto.Più specificamente, le somme estere derivavano della cessione di uncavallo in Irlanda per €.250.000,00, il cui corrispettivo era versato su controestero, appositamente acceso, da cui il contribuente aveva poi attinto perle proprie necessità, senza operarvi altre operazioni commerciali.Per l’effetto, in ragione della professione del sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeallevatore di cavalli ed altri equini, l’Agenzia delle entrate qualificaval’operazione come connessa alla sua attività di impresa e disponeva laripresa a tassazione a fini Irpef, Iva ed Irap.Esaurita senza esito, come detto, la procedura di [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento era impugnato avanti il giudice di prossimità,negando il carattere imprenditoriale dell’operazione ed evidenziando di nonaver svolto altre operazioni su quel rapporto bancario.I gradi del merito non apprezzavano le ragioni della parte privata chericorre per cassazione agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delleentrate, spiegando tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorsoincidentale condizionato.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare si censura l’erroneità della motivazionedella impugnata sentenza in punto qualificazione dell’attività prestata dalSig. [OSCURATO:PERSONA] e natura personale della vendita del cavallo, l’assenzadi attività di natura finanziaria assoggettabile a tassazione, nonchél’assoluta irrilevanza della pratica non conclusa di collaborazione volontaria.Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026Pur in assenza della norma che si afferma violata, il motivo può essereriqualificato come assenza dei presupposti per attività professionale, oltre acarenza di motivazione, perché basata sugli assunti della sentenza di primogrado.1.1. Il motivo non può essere accolto. Con apprezzamento di merito,non scrutinabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza inscrutinio ha riconosciuto che il contribuente ha trascorso la sua vitaprofessionale del settore dell’equitazione, svolgendo altresì commercio diequini. Da un tanto, ogni operazione connessa viene attratta nell’ambitodell’attività esercitata, con la conseguente sottoposizione al regimetributario di quella attività. Le prove offerte dalla parte contribuente (asostegno della personalità dell’operazione) non sono state ritenutesufficienti per superare la presunzione di professionalità e imprenditorialitàdella cessione in Irlanda del cavallo [OSCURATO:PERSONA].In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attivitàcommerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzatedall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati edoccasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sulcontribuente (cfr. Cass. V, n. 9461/2018).1.2. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non giàil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casiNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n.5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).1.3. Né può essere accolto il profilo di motivo ove si lamenta ilriferimento alla motivazione dei primi giudici.Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo icontenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,Numero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017). Nel caso in esame, alcontrario, l’apprezzamento della sentenza di primo grado risulta sostenutada valutazione critica.Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la sussistenza della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997 perobiettiva incertezza circa l’applicazione della norma e conseguente assenzadei presupposti per l’applicazione della sanzione principale e delle sanzioniaccessorie previste in caso di violazione delle disposizioni oggetto dicontestazione.2.1. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali,sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità dellesanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle qualila violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cuiapplicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cuicoordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del lorocontenuto, derivante da elementi positivi di confusione (cfr. Cass. V, n.440/2015).Peraltro, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione delNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla streguadell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n.546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto,oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un genericocontribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sonocapaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, maal giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-doveredi accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; neconsegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste,pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dalgiudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie,mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranzaincolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o deifatti di causa (cfr. Cass. T., n. 15144/2025).Nel caso di specie, con apprezzamento non sindacabile in sede dilegittimità, la sentenza in scrutinio ha escluso la sussistenza di obbiettivecondizioni di incertezza normativa.Il secondo motivo non può pertanto essere accolto.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ed in particolare assenza di alcun elemento da cui sitragga la applicabilità dell’IVA all’operazione oggetto di contestazione etotale omissione di valutazione da parte della Commissione TributariaRegionale.La censura deve intendersi come omesso esame dei presuppostinormativi sull’imponibilità IVA.Il terzo motivo riprende le ragioni del primo e ne segue le sorti. Quandoil contribuente eserciti un’attività imprenditoriale, tutte le operazioniconnesse si presumono a quella attratte e spetta al contribuente dimostrareche una singola operazione ne è sottratta, dando la prova del carattereoccasionale e personale. Sul punto, la sentenza in scrutinio rileva come siaNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026stata chiesta al contribuente di fornire documentazione in tale senso, senzaottenere adeguata risposta.In difetto di prova contraria, quindi, la cessione in Irlanda del cavalloSecret Marine deve intendersi come attinente ad attività imprenditoriale delcontribuente.Donde il terzo motivo non può essere accolto.4. Con il quarto motivo si prospetta violazione di legge ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. ed in particolare la non applicabilità dell’impostaIRAP in considerazione della mancanza di alcuna prova circa la “stabileorganizzazione” che è il presupposto dell’imposta.4.1. Precisato che il riferimento deve intendersi alla “autonomaorganizzazione”, che è il presupposto della soggezione Irap, conapprezzamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, la sentenzain scrutinio ha accertato che all’epoca dei fatti il contribuente esercitavaspecifica attività nel mondo equestre, specificamente di allevamento dicavalli ed altri equini, da cui traeva il proprio reddito. Ne consegue il correttoinquadramento, essendo ormai orientamento consolidato quello per cui intema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anchequalora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti,si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale diterzi remunerati (cfr. Cass. T., n. 10422/2025). Né risulta che ilcontribuente abbia fornito la prova negativa, atta ad escludere la suapresuntivamente- un’autonoma organizzazione, dalla quale discende lasoggezione anche ad Irap.Nemmeno il quarto motivo può essere accolto.5. In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato, ilricorso incidentale -espressamente indicato come condizionatoall’accoglimento del principale- diviene improcedibile per carenza diNumero registro generale 11022/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7393/2026Data pubblicazione 27/03/2026interesse e non deve esser esaminato. Le spese seguono la regola dellasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO
Sentenza Cassazione n. 07393/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris