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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15573/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RANCACCIO; eee OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art.583 cod. pen. 2.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncía violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è ammissibile perché formulato attraverso mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere una non consentita, diversa ricostruzione della vicenda utilizzando criteri di valutazione differenti da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Ed è noto che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. :2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata quanto alla prognosi sfavorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri delitti) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del giudice d'appello, che ha valorizzato le condotte pregresse dell'imputato, riconoscibili mediante i precedenti penali.

Rilevato, altresì, che anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, alla luce della valorizzazione negativa dei precedenti penali del ricorrente e del principio consolidato secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole - quali i precedenti penali - o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).Al giudice del merito chiamato a decidere, dunque, di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RANCACCIO; eee OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art.583 cod. pen. 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncía violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è ammissibile perché formulato attraverso mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere una non consentita, diversa ricostruzione della vicenda utilizzando criteri di valutazione differenti da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ed è noto che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. :2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata quanto alla prognosi sfavorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri delitti) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del giudice d'appello, che ha valorizzato le condotte pregresse dell'imputato, riconoscibili mediante i precedenti penali. Rilevato, altresì, che anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, alla luce della valorizzazione negativa dei precedenti penali del ricorrente e del principio consolidato secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole - quali i precedenti penali - o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).Al giudice del merito chiamato a decidere, dunque, di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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