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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33403/2026

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ello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] harespinto l’opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen. propostanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 29/10/2025, con ilquale la medesima Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la richiestavolta ad ottenere la revoca del sequestro conservativo e preventivo dispostisull'immobile di proprietà del medesimo istante, nell'ambito del procedimento acarico del padre [OSCURATO:PERSONA] definito con sentenza di condanna divenutoirrevocabile.Il giudice dell’opposizione ha rilevato che il bene era sottoposto a sequestroconservativo sin dal 24 marzo 2009, in esito alla conversione del precedentesequestro preventivo disposto nel procedimento instaurato nei confronti diAntonino [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per il reato di truffa, e haosservato che l’odierno istante non aveva dedotto elementi idonei a superarequanto già affermato in ordine alla natura fittizia dell’intestazione del cespite,desunta dal fatto che l’immobile era stato acquistato con risorse finanziarieprovenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., società della quale [OSCURATO:PERSONA] eralegale rappresentante e tramite la quale era stata commessa la truffa.La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che il provvedimento ablativodoveva ritenersi definitivo, non risultando utilmente impugnato nelle forme dilegge, e che, dopo la condanna generica al risarcimento del danno in favore dellaparte civile, la competenza a provvedere sulla revoca o modifica del sequestrospettava al giudice civile, non essendo stato il relativo giudizio dichiarato estinto.Ha, infine, rilevato che la domanda della parte civile era stata dichiaratainammissibile in ragione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e che la parte civileaveva manifestato l’intenzione di insinuarsi al passivo, con la conseguenza che ilgiudizio non poteva considerarsi né estinto né non iniziato, restando pertantoprecluso, allo stato, l’intervento del giudice penale in punto di revoca dellamisura.2.

Avverso l’impugnato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 665 cod. proc. pen.,sostenendo che, in presenza di condanna generica al risarcimento del danno e diimpossibilità di definire il giudizio civile, la competenza sulla domanda restitutoriaresterebbe radicata in capo al giudice dell’esecuzione penale.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 319 cod. proc. pen.,assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto ostativa allarevoca del sequestro conservativo la definitività del provvedimento e la mancataprestazione di cauzione, senza considerare il venir meno della funzione dellamisura e l’impossibilità di pervenire a una pronuncia definitiva sul risarcimentodel danno, in tesi ormai prescritto ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.3.

Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso conrequisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta l’affermazione dellaCorte territoriale relativa alla competenza del giudice civile a provvedere sullarichiesta di restituzione del bene, non si confronta con la effettiva ratio decidendidell’ordinanza impugnata e, comunque, non evidenzia un interesse concreto eLa Corte di appello, pur richiamando il profilo della competenza, non si èarrestata a una declaratoria di difetto di potestas decidendi, ma ha esaminato ilcontenuto della richiesta e ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegatoelementi idonei a incidere sul presupposto che aveva giustificato l’apposizione delvincolo, costituito dalla fittizia intestazione del bene in suo favore.Ne consegue che la doglianza sulla competenza resta priva di decisività,poiché il giudice dell’opposizione ha comunque scrutinato la domanda e l’hadisattesa sulla base di un’autonoma ragione di merito, non specificamenteaggredita.In ogni caso, la questione della competenza non può essere valutata intermini astratti, ma deve essere correlata alla concreta situazione processualededotta dall’istante.Gli atti richiamati dall’ordinanza impugnata danno conto dell’avvenutoesercizio dell’azione civile volta alla liquidazione del danno e della pronuncia diinammissibilità della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del suofallimento; non risulta, invece, allegata dal ricorrente alcuna prova dell’estinzionedel giudizio o della definitiva impossibilità di far valere la pretesa risarcitoria nellasede propria.Tale profilo assume rilievo decisivo, poiché, divenuta irrevocabile lasentenza penale di condanna, il sequestro conservativo conserva una funzioneormai esclusivamente servente rispetto alla tutela del credito civilistico; laquestione relativa alla permanenza, alla modificazione o alla cessazione delvincolo deve, pertanto, essere apprezzata alla luce delle vicende del giudiziocivile e dell’eventuale estinzione della relativa azione.

È onere di chi chiede larevoca allegare e documentare i fatti sopravvenuti dai quali inferire il venir menodella funzione cautelare della misura; onere che, nel caso di specie, non risultaassolto.3.

Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile per genericità easpecificità.Il nucleo della motivazione dell’ordinanza impugnata è rappresentatodall’affermazione secondo cui il bene oggetto della richiesta risultava soloformalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il vincolo originariamentedisposto proprio sul presupposto della fittizia intestazione in favore del terzo.Su tale passaggio il ricorso non sviluppa una censura effettiva: si limita arivendicare la titolarità formale del cespite e a richiamare il titolo di acquisto,senza confrontarsi con l’accertamento, posto a fondamento del provvedimentogenetico e ribadito dal giudice dell’opposizione, della riconducibilità sostanzialedel bene ad [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato e obbligato al risarcimento deldanno.La deduzione difensiva, dunque, non aggredisce la ragione decisiva delladecisione, ma ripropone una prospettazione già superata dal provvedimentoapplicativo del vincolo e non rimessa utilmente in discussione nelle formeproprie.Ne deriva che la richiesta di revoca non può essere utilizzata per sollecitareuna rivalutazione tardiva dei presupposti genetici del sequestro, tanto più inassenza dell’offerta di idonea cauzione ai sensi dell’art. 319 cod. proc. pen.4.

Sono parimenti generiche le deduzioni relative al venir meno dellafinalità della misura e alla prescrizione del diritto risarcitorio.Il ricorrente assume che la domanda civile sia ormai improseguibile e che ildiritto al risarcimento sia prescritto, ma non indica elementi dai quali desumerela definitiva estinzione dell’azione civile né dimostra che la declaratoria diinammissibilità pronunciata nel giudizio civile abbia determinato il venir menodella pretesa sostanziale garantita dal sequestro.La mera sopravvenienza di una pronuncia processuale di inammissibilità,emessa per effetto del fallimento del debitore, non equivale, di per sé,all’estinzione del credito né alla definitiva impossibilità di coltivare la pretesanella sede concorsuale o comunque nei confronti del soggetto sostanzialmenteobbligato.Il ricorso, che avrebbe dovuto indicare puntualmente i fatti sopravvenutiidonei a privare il vincolo della sua funzione di garanzia, si risolve invece inaffermazioni assertive e non documentate.5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili dicolpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma didenaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare ineuro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] harespinto l’opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen. propostanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 29/10/2025, con ilquale la medesima Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la richiestavolta ad ottenere la revoca del sequestro conservativo e preventivo dispostisull'immobile di proprietà del medesimo istante, nell'ambito del procedimento acarico del padre [OSCURATO:PERSONA] definito con sentenza di condanna divenutoirrevocabile.Il giudice dell’opposizione ha rilevato che il bene era sottoposto a sequestroconservativo sin dal 24 marzo 2009, in esito alla conversione del precedentesequestro preventivo disposto nel procedimento instaurato nei confronti diAntonino [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per il reato di truffa, e haosservato che l’odierno istante non aveva dedotto elementi idonei a superarequanto già affermato in ordine alla natura fittizia dell’intestazione del cespite,desunta dal fatto che l’immobile era stato acquistato con risorse finanziarieprovenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., società della quale [OSCURATO:PERSONA] eralegale rappresentante e tramite la quale era stata commessa la truffa.La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che il provvedimento ablativodoveva ritenersi definitivo, non risultando utilmente impugnato nelle forme dilegge, e che, dopo la condanna generica al risarcimento del danno in favore dellaparte civile, la competenza a provvedere sulla revoca o modifica del sequestrospettava al giudice civile, non essendo stato il relativo giudizio dichiarato estinto.Ha, infine, rilevato che la domanda della parte civile era stata dichiaratainammissibile in ragione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e che la parte civileaveva manifestato l’intenzione di insinuarsi al passivo, con la conseguenza che ilgiudizio non poteva considerarsi né estinto né non iniziato, restando pertantoprecluso, allo stato, l’intervento del giudice penale in punto di revoca dellamisura.2. Avverso l’impugnato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 665 cod. proc. pen.,sostenendo che, in presenza di condanna generica al risarcimento del danno e diimpossibilità di definire il giudizio civile, la competenza sulla domanda restitutoriaresterebbe radicata in capo al giudice dell’esecuzione penale.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 319 cod. proc. pen.,assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto ostativa allarevoca del sequestro conservativo la definitività del provvedimento e la mancataprestazione di cauzione, senza considerare il venir meno della funzione dellamisura e l’impossibilità di pervenire a una pronuncia definitiva sul risarcimentodel danno, in tesi ormai prescritto ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso conrequisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta l’affermazione dellaCorte territoriale relativa alla competenza del giudice civile a provvedere sullarichiesta di restituzione del bene, non si confronta con la effettiva ratio decidendidell’ordinanza impugnata e, comunque, non evidenzia un interesse concreto eLa Corte di appello, pur richiamando il profilo della competenza, non si èarrestata a una declaratoria di difetto di potestas decidendi, ma ha esaminato ilcontenuto della richiesta e ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegatoelementi idonei a incidere sul presupposto che aveva giustificato l’apposizione delvincolo, costituito dalla fittizia intestazione del bene in suo favore.Ne consegue che la doglianza sulla competenza resta priva di decisività,poiché il giudice dell’opposizione ha comunque scrutinato la domanda e l’hadisattesa sulla base di un’autonoma ragione di merito, non specificamenteaggredita.In ogni caso, la questione della competenza non può essere valutata intermini astratti, ma deve essere correlata alla concreta situazione processualededotta dall’istante.Gli atti richiamati dall’ordinanza impugnata danno conto dell’avvenutoesercizio dell’azione civile volta alla liquidazione del danno e della pronuncia diinammissibilità della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del suofallimento; non risulta, invece, allegata dal ricorrente alcuna prova dell’estinzionedel giudizio o della definitiva impossibilità di far valere la pretesa risarcitoria nellasede propria.Tale profilo assume rilievo decisivo, poiché, divenuta irrevocabile lasentenza penale di condanna, il sequestro conservativo conserva una funzioneormai esclusivamente servente rispetto alla tutela del credito civilistico; laquestione relativa alla permanenza, alla modificazione o alla cessazione delvincolo deve, pertanto, essere apprezzata alla luce delle vicende del giudiziocivile e dell’eventuale estinzione della relativa azione. È onere di chi chiede larevoca allegare e documentare i fatti sopravvenuti dai quali inferire il venir menodella funzione cautelare della misura; onere che, nel caso di specie, non risultaassolto.3. Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile per genericità easpecificità.Il nucleo della motivazione dell’ordinanza impugnata è rappresentatodall’affermazione secondo cui il bene oggetto della richiesta risultava soloformalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il vincolo originariamentedisposto proprio sul presupposto della fittizia intestazione in favore del terzo.Su tale passaggio il ricorso non sviluppa una censura effettiva: si limita arivendicare la titolarità formale del cespite e a richiamare il titolo di acquisto,senza confrontarsi con l’accertamento, posto a fondamento del provvedimentogenetico e ribadito dal giudice dell’opposizione, della riconducibilità sostanzialedel bene ad [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato e obbligato al risarcimento deldanno.La deduzione difensiva, dunque, non aggredisce la ragione decisiva delladecisione, ma ripropone una prospettazione già superata dal provvedimentoapplicativo del vincolo e non rimessa utilmente in discussione nelle formeproprie.Ne deriva che la richiesta di revoca non può essere utilizzata per sollecitareuna rivalutazione tardiva dei presupposti genetici del sequestro, tanto più inassenza dell’offerta di idonea cauzione ai sensi dell’art. 319 cod. proc. pen.4. Sono parimenti generiche le deduzioni relative al venir meno dellafinalità della misura e alla prescrizione del diritto risarcitorio.Il ricorrente assume che la domanda civile sia ormai improseguibile e che ildiritto al risarcimento sia prescritto, ma non indica elementi dai quali desumerela definitiva estinzione dell’azione civile né dimostra che la declaratoria diinammissibilità pronunciata nel giudizio civile abbia determinato il venir menodella pretesa sostanziale garantita dal sequestro.La mera sopravvenienza di una pronuncia processuale di inammissibilità,emessa per effetto del fallimento del debitore, non equivale, di per sé,all’estinzione del credito né alla definitiva impossibilità di coltivare la pretesanella sede concorsuale o comunque nei confronti del soggetto sostanzialmenteobbligato.Il ricorso, che avrebbe dovuto indicare puntualmente i fatti sopravvenutiidonei a privare il vincolo della sua funzione di garanzia, si risolve invece inaffermazioni assertive e non documentate.5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili dicolpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma didenaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare ineuro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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