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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33530/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GULLA' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; gCb udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Gullà anche in sostituzione per delega dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia in data 09/05/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 08/01/2020 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato agli stesso ascritto (art. 81, 110, 648 cod. pen.).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, il [OSCURATO:PERSONA] e il Gullà.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati proposti quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo d ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme relativamente alla acquisizione ed utilizzazione dei verbali contenti le denunce di furto.

È stato erroneamente ritenuto provato quanto dedotto in denuncia di furto senza sentire effettivamente le persone offese.

Si è ritenuto erroneamente che la dichiarazione degli operanti, l'acquisizione, ai soli fini di procedibilità, delle denunce di furto, la perdita di possesso dei veicoli attestata da atti pubblici, oltre che il verbale di perquisizione e sequestro, possano rappresentare prova dei fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Doveva essere sentita la persona offesa, la sola che poteva dare prova di quanto oggetto d denunzia.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge in relazione agli art. 507 e 603 cod. proc. pen, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la difesa aveva richiesto l'esame sia in primo grado che in appello del custode dello stabile ove venivano rinvenuti i beni oggetto di imputazione e del [OSCURATO:PERSONA] che era in possesso delle chiavi per accedere all'immobile in questione.

Nonostante esplicite indicazioni in tal senso fornite dai ricorrenti in fase d'indagine i testi non venivano citati dal Pubblico ministero e il Tribunale e la Corte di appello non disponevano l'integrazione istruttoria.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione agli art. 530 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; non è stata difatti in alcun modo dimostrata in capo al [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'immobile ove erano custoditi i beni in ipotesi oggetto di ricettazione; l'eventuale gestione del capannone insieme agli altri imputati non implica la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa del bene; il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nel Pecorella la persona che aveva a sua disposizione 6 il capannone e le forze dell'ordine non avevano effettuato alcun accertamento.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione al motivo di gravame relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Ricorso Gullà.

Sono stati proposti cinque motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 161 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto, in violazione di legge, che la notifica effettuata presso il precedente difensore del 2 m_ Gullà fosse corretta, nonostante il ricorrente avesse effettuato una diversa elezione di domicilio al momento della sua scarcerazione relativa ad altro procedimento; la giurisprudenza citata dalla Corte di appello, secondo la quale la diversa elezione di domicilio valeva esclusivamente con riferimento al diverso procedimento penale che aveva portato alla carcerazione del Gullà non poteva essere condivisa, anche considerato che aveva nominato un nuovo difensore ad esito del giudizio di primo grado.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme relativamente all'acquisizione ed utilizzazione dei verbali contenti le denunce di furto.

È stato erroneamente ritenuto provato quanto dedotto in denuncia di furto senza sentire effettivamente le persone offese.

Si è ritenuto erroneamente che la dichiarazione degli operanti, l'acquisizione, ai soli fini di procedibilità, delle denunce di furto, la perdita di possesso dei veicoli attestata da atti pubblici, oltre che il verbale di perquisizione e sequestro, possano rappresentare prova dei fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Doveva essere sentita la persona offesa, la sola che poteva dare prova di quanto oggetto d denunzia.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge in relazione agli art. 507 e 603 cod. proc. pen, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la difesa aveva richiesto l'esame sia in primo grado che in appello del custode dello stabile ove venivano rinvenuti i beni oggetto di imputazione e del [OSCURATO:PERSONA] che era in possesso delle chiavi per accedere all'immobile in questione.

Nonostante esplicite indicazioni in tal senso fornite dai ricorrenti in fase d'indagine i testi non venivano citati dal Pubblico ministero e il Tribunale e la Corte di appello non disponevano l'integrazione istruttoria.

Così come doveva essere indagato il ruolo del Pecorella per come evidenziato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre non poteva non tenersi conto dell'illogicità della motivazione considerata l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA].

4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione agli art. 530 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; non è stata in alcun modo accertata la consapevolezza in capo al ricorrente quanto alla provenienza delittuosa dei beni presenti all'interno del capannone oggetto di accertamento, né tanto meno appare sufficiente a tal fine la affermazione della Corte di appello secondo la quale il capannone era nella effettiva disponibilità del Gullà; manca qualsiasi effettiva considerazione e valutazione in ordine alla rcorrenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; non è stata vagliata la tesi difensiva in ordine alla riferibilità dei beni all'interno del capannone al Pecorella; la consapevolezza della provenienza delittuosa è data per scontata e presunta, manca qualsiasi prova sul punto. .

4.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione al motivo di gravame relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Deve essere in via preliminare affrontato il motivo a carattere processuale proposto dal Gullà, con il quale è stata lamentata violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato e le osservazioni difensive non colgono affatto nel segno, oltre ad essere nella sostanza generiche ed aspecifiche non avendo evidenziato alcun reale pregiudizio dal punto di vista dell'esercizio del diritto di difesa in capo al ricorrente, costantemente assistito da difensore di fiducia.

In tal senso si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che: "È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa." (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101-01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613- 01 ; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, Bardasu, Rv. 268785-01; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629-01).

La Corte di appello ha correttamente applicato i principi di diritto affermati in diverse occasioni da questa Corte quanto all'elezione di domicilio effettuata all'atto della scarcerazione.

Di recente, tra l'altro, si è affermato, con principio che qui si intende ribadire, in ipotesi sostanzialmente sovrapponibile al caso di specie, che in tema di notificazioni, l'imputato detenuto, al quale sia stata effettuata, presso l'istituto di detenzione, una prima notificazione della citazione a giudizio afferente ad un procedimento diverso da quello per il quale si trova ristretto, ha l'onere, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio anche per tale procedimento diverso, talché, qualora non vi adempia, le notificazioni successive sono validamente effettuate mediante consegna di copia al difensore, secondo quanto disposto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa, Rv. 277883-01).

Dunque, quando in carcere è stata validamente effettuata una notificazione relativa ad altro procedimento, la persona sottoposta a tale diverso procedimento ha l'onere di dichiarare o eleggere domicilio anche in riferimento a tale ultimo procedimento, circostanza non emersa in alcun modo nel caso di specie, essendo l'elezione di domicilio nel caso in esame del tutto generica, in assenza di qualsiasi riferimento al presente procedimento, con conseguente piena validità della originaria elezione di domicilio e della notifica ivi effettuata.

3. I residui motivi di ricorso del Gullà e del [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente.

In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino per entrambi i ricorrenti caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello di Venezia.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, poiché non si 5 It, confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

4. Inoltre tutti i motivi deducono in modo aspecìfico e congiuntamente violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme.

Si è, infatti, denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).

Invero, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Con numerose argomentazioni sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-01).

Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque attendibilità delle fonti di prova.

5.1. Il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il secondo del Gullà, del tutto sovrapponibili, non sono consentiti, poiché tesi ad ottenere una lettura alternativa del merito non ammissibile in questa sede.

I ricorrenti con motivo evidentemente generico e perplesso lamentano una serie di inutilizzabilità in modo evidentemente e manifestamente infondato.

Tutti gli elementi richiamati si riferiscono al delitto presupposto rispetto a quello oggetto di contestazione.

L'acquisizione delle querele è stata effettuata solo al fine di riscontrare l'effettiva presenza di un delitto presupposto, in relazione al quale considerare l'univoco esito della istruttoria dibattimentale, caratterizzata dalla riscontrata disponibilità in capo ai ricorrenti di beni provento di reato in mancanza di qualsiasi giustificazione quanto alla provenienza degli stessi.

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del Gullà, del tutto sovrapponibili, si caratterizzano per genericità ed aspecificità, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto all'inutilità della riapertura della istruttoria -- dibattimentale con particolare riferimento al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale sostanziale prestanome del [OSCURATO:PERSONA] ed al custode del bene (pag.4).

Con tale motivazione, del tutto logica e persuasiva, i ricorrenti non si confrontano, soprattutto nella parte in cui è stata descritta la ricorrenza di univoci elementi di collegamento tra gli imputati e l'immobile nel quale erano custoditi i beni di provenienza illecita, oltre che quanto al ruolo del Pecorella (pag.6).

La Corte di appello ha dunque dato conto in modo esplicito e nel rispetto dei presupposti previsti per legge della propria scelta nel non riaprire l'istruttoria dibattimentale e con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591-01).

5.3. Il terzo motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del Gullà, del tutto sovrapponibili, non sono consentiti essendo evidentemente diretti a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di articolate considerazioni della Corte di appello quanto al contesto nell'ambito del quale maturava la condotta oggetto di imputazione e alla totale mancanza di giustificazione da parte dei ricorrenti (pag.6) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

5.4. Il quarto motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del Gullà, in tutto corrispondenti e relativi al trattamento sanzionatorio e dosimetria della pena, sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha reso sul punto, ovvero dosimetria della pena ed omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, una ampia e chiara motivazione, con la quale ancora una volta i ricorrenti non si confrontano (pag.7 e 8).

Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il 7 Kt,- quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

La Corte ha inoltre puntualmente motivato richiamando l'assenza di elementi positivamente valutabili quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 cod. pen., richiamando i plurimi precedenti penali riferibili ad entrambi i ricorrenti e la oggettiva gravità della condotta accertata, oltre che la negativa personalità di entrambi i ricorrenti.

5.5. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GULLA' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; gCb udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Gullà anche in sostituzione per delega dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia in data 09/05/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 08/01/2020 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato agli stesso ascritto (art. 81, 110, 648 cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, il [OSCURATO:PERSONA] e il Gullà. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati proposti quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo d ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme relativamente alla acquisizione ed utilizzazione dei verbali contenti le denunce di furto. È stato erroneamente ritenuto provato quanto dedotto in denuncia di furto senza sentire effettivamente le persone offese. Si è ritenuto erroneamente che la dichiarazione degli operanti, l'acquisizione, ai soli fini di procedibilità, delle denunce di furto, la perdita di possesso dei veicoli attestata da atti pubblici, oltre che il verbale di perquisizione e sequestro, possano rappresentare prova dei fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Doveva essere sentita la persona offesa, la sola che poteva dare prova di quanto oggetto d denunzia. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge in relazione agli art. 507 e 603 cod. proc. pen, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la difesa aveva richiesto l'esame sia in primo grado che in appello del custode dello stabile ove venivano rinvenuti i beni oggetto di imputazione e del [OSCURATO:PERSONA] che era in possesso delle chiavi per accedere all'immobile in questione. Nonostante esplicite indicazioni in tal senso fornite dai ricorrenti in fase d'indagine i testi non venivano citati dal Pubblico ministero e il Tribunale e la Corte di appello non disponevano l'integrazione istruttoria. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione agli art. 530 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; non è stata difatti in alcun modo dimostrata in capo al [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'immobile ove erano custoditi i beni in ipotesi oggetto di ricettazione; l'eventuale gestione del capannone insieme agli altri imputati non implica la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa del bene; il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nel Pecorella la persona che aveva a sua disposizione 6 il capannone e le forze dell'ordine non avevano effettuato alcun accertamento. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione al motivo di gravame relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ricorso Gullà. Sono stati proposti cinque motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 161 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto, in violazione di legge, che la notifica effettuata presso il precedente difensore del 2 m_ Gullà fosse corretta, nonostante il ricorrente avesse effettuato una diversa elezione di domicilio al momento della sua scarcerazione relativa ad altro procedimento; la giurisprudenza citata dalla Corte di appello, secondo la quale la diversa elezione di domicilio valeva esclusivamente con riferimento al diverso procedimento penale che aveva portato alla carcerazione del Gullà non poteva essere condivisa, anche considerato che aveva nominato un nuovo difensore ad esito del giudizio di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme relativamente all'acquisizione ed utilizzazione dei verbali contenti le denunce di furto. È stato erroneamente ritenuto provato quanto dedotto in denuncia di furto senza sentire effettivamente le persone offese. Si è ritenuto erroneamente che la dichiarazione degli operanti, l'acquisizione, ai soli fini di procedibilità, delle denunce di furto, la perdita di possesso dei veicoli attestata da atti pubblici, oltre che il verbale di perquisizione e sequestro, possano rappresentare prova dei fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Doveva essere sentita la persona offesa, la sola che poteva dare prova di quanto oggetto d denunzia. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge in relazione agli art. 507 e 603 cod. proc. pen, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la difesa aveva richiesto l'esame sia in primo grado che in appello del custode dello stabile ove venivano rinvenuti i beni oggetto di imputazione e del [OSCURATO:PERSONA] che era in possesso delle chiavi per accedere all'immobile in questione. Nonostante esplicite indicazioni in tal senso fornite dai ricorrenti in fase d'indagine i testi non venivano citati dal Pubblico ministero e il Tribunale e la Corte di appello non disponevano l'integrazione istruttoria. Così come doveva essere indagato il ruolo del Pecorella per come evidenziato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre non poteva non tenersi conto dell'illogicità della motivazione considerata l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione agli art. 530 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; non è stata in alcun modo accertata la consapevolezza in capo al ricorrente quanto alla provenienza delittuosa dei beni presenti all'interno del capannone oggetto di accertamento, né tanto meno appare sufficiente a tal fine la affermazione della Corte di appello secondo la quale il capannone era nella effettiva disponibilità del Gullà; manca qualsiasi effettiva considerazione e valutazione in ordine alla rcorrenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; non è stata vagliata la tesi difensiva in ordine alla riferibilità dei beni all'interno del capannone al Pecorella; la consapevolezza della provenienza delittuosa è data per scontata e presunta, manca qualsiasi prova sul punto. . 4.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione al motivo di gravame relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Deve essere in via preliminare affrontato il motivo a carattere processuale proposto dal Gullà, con il quale è stata lamentata violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato e le osservazioni difensive non colgono affatto nel segno, oltre ad essere nella sostanza generiche ed aspecifiche non avendo evidenziato alcun reale pregiudizio dal punto di vista dell'esercizio del diritto di difesa in capo al ricorrente, costantemente assistito da difensore di fiducia. In tal senso si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che: "È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa." (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101-01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613- 01 ; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, Bardasu, Rv. 268785-01; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629-01). La Corte di appello ha correttamente applicato i principi di diritto affermati in diverse occasioni da questa Corte quanto all'elezione di domicilio effettuata all'atto della scarcerazione. Di recente, tra l'altro, si è affermato, con principio che qui si intende ribadire, in ipotesi sostanzialmente sovrapponibile al caso di specie, che in tema di notificazioni, l'imputato detenuto, al quale sia stata effettuata, presso l'istituto di detenzione, una prima notificazione della citazione a giudizio afferente ad un procedimento diverso da quello per il quale si trova ristretto, ha l'onere, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio anche per tale procedimento diverso, talché, qualora non vi adempia, le notificazioni successive sono validamente effettuate mediante consegna di copia al difensore, secondo quanto disposto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa, Rv. 277883-01). Dunque, quando in carcere è stata validamente effettuata una notificazione relativa ad altro procedimento, la persona sottoposta a tale diverso procedimento ha l'onere di dichiarare o eleggere domicilio anche in riferimento a tale ultimo procedimento, circostanza non emersa in alcun modo nel caso di specie, essendo l'elezione di domicilio nel caso in esame del tutto generica, in assenza di qualsiasi riferimento al presente procedimento, con conseguente piena validità della originaria elezione di domicilio e della notifica ivi effettuata. 3. I residui motivi di ricorso del Gullà e del [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente. In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino per entrambi i ricorrenti caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello di Venezia. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, poiché non si 5 It, confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 4. Inoltre tutti i motivi deducono in modo aspecìfico e congiuntamente violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme. Si è, infatti, denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Invero, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-01). Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque attendibilità delle fonti di prova. 5.1. Il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il secondo del Gullà, del tutto sovrapponibili, non sono consentiti, poiché tesi ad ottenere una lettura alternativa del merito non ammissibile in questa sede. I ricorrenti con motivo evidentemente generico e perplesso lamentano una serie di inutilizzabilità in modo evidentemente e manifestamente infondato. Tutti gli elementi richiamati si riferiscono al delitto presupposto rispetto a quello oggetto di contestazione. L'acquisizione delle querele è stata effettuata solo al fine di riscontrare l'effettiva presenza di un delitto presupposto, in relazione al quale considerare l'univoco esito della istruttoria dibattimentale, caratterizzata dalla riscontrata disponibilità in capo ai ricorrenti di beni provento di reato in mancanza di qualsiasi giustificazione quanto alla provenienza degli stessi. 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del Gullà, del tutto sovrapponibili, si caratterizzano per genericità ed aspecificità, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto all'inutilità della riapertura della istruttoria -- dibattimentale con particolare riferimento al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale sostanziale prestanome del [OSCURATO:PERSONA] ed al custode del bene (pag.4). Con tale motivazione, del tutto logica e persuasiva, i ricorrenti non si confrontano, soprattutto nella parte in cui è stata descritta la ricorrenza di univoci elementi di collegamento tra gli imputati e l'immobile nel quale erano custoditi i beni di provenienza illecita, oltre che quanto al ruolo del Pecorella (pag.6). La Corte di appello ha dunque dato conto in modo esplicito e nel rispetto dei presupposti previsti per legge della propria scelta nel non riaprire l'istruttoria dibattimentale e con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591-01). 5.3. Il terzo motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del Gullà, del tutto sovrapponibili, non sono consentiti essendo evidentemente diretti a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di articolate considerazioni della Corte di appello quanto al contesto nell'ambito del quale maturava la condotta oggetto di imputazione e alla totale mancanza di giustificazione da parte dei ricorrenti (pag.6) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 5.4. Il quarto motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del Gullà, in tutto corrispondenti e relativi al trattamento sanzionatorio e dosimetria della pena, sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha reso sul punto, ovvero dosimetria della pena ed omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, una ampia e chiara motivazione, con la quale ancora una volta i ricorrenti non si confrontano (pag.7 e 8). Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il 7 Kt,- quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). La Corte ha inoltre puntualmente motivato richiamando l'assenza di elementi positivamente valutabili quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 cod. pen., richiamando i plurimi precedenti penali riferibili ad entrambi i ricorrenti e la oggettiva gravità della condotta accertata, oltre che la negativa personalità di entrambi i ricorrenti. 5.5. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro trem