CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ditta individuale omonima “[OSCURATO:PERSONA]” nonché quale socio della società “Cherry 2 di [OSCURATO:PERSONA]” quale cessionaria del ramo d’azienda della ditta individuale testé indicata; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio amministratore della predetta “Cherry 2 di [OSCURATO:PERSONA]”, quale cessionaria del ramo d’azienda della ditta individuale testé indicata; tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatasi presso lo studio dei primi tre in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 -ricorrenti- contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Oggetto: Imposta unica scommesse – Cessata materia . Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 21 dicembre 2016, n. 8967/19/16; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4maggio 2022. Fatti di causa. Emerge dalla sentenza impugnata che la società “Cherry 2 di [OSCURATO:PERSONA]” ha svolto per conto della [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell’Agenzia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell’agenzia di scommesse, la società anzidetta non si era limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma aveva sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’Agenzia, avuto riguardo all’anno di imposta 2009, ha recuperato l’imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della parte contribuente e del bookmaker [OSCURATO:PERSONA]. L’impugnazione dell’avviso non ha avuto successo in primo grado; non miglior sorte ha contrassegnato il susseguente appello. Il giudice del gravame di merito ha anzitutto rilevato che l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato e che comunque un esemplare del processo verbale di constatazione era stato consegnato dai verificatori alla parte soggetta a verifica. Ha poi ravvisato i presupposti di applicazione dell’imposta unica sulle scommesse, in base alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220, perché ha ritenuto che la gestrice titolare della ricevitoria, avesse gestito scommesse per conto del bookmaker estero erogando i premi ai vincitori e che i contratti tra ricevitore e scommettitori si fossero conclusi in Italia, a norma dell’art. 1336 c.c., come si evince dal rilascio ai giocatori delle ricevute di pagamento, che costituiscono titoli al portatore per la riscossione delle eventuali vincite. Contro la sentenza del giudice regionale i contribuenti propongono ricorso per cassazione, illustrato con memoria, che affidano a otto motivi, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde con controricorso. Ragioni della decisione. 1.- Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della legge legge di stabilità per il 2011, là dove il giudice d’appello ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo; Col secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 504/98, come intepretato dall’art. 1, comma 66, lett. a, l. di stabilità 2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto integrato il profilo oggettivo del presupposto dell’imposta unica; col terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e 1336 c.c., perché la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel configurare in capo al Centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo; col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all’art.3 Cost., con riferimento agli artt. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, commi 64 e 66, lett. b l. stabilità 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. col quinto motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1998, art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 1art. 1, comma 66, lett. a), della legge di stabilità per il 2011; col sesto motivosi punta sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 6 Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dell’art. 117, comma 1, Cost., con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità per il 2011; conil settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, l. di stabilità 2011 nonché la violazione del principio del legittimo affidamento; con l’ottavo motivo si evidenzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 35e 35 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c. L’avviso di accertamento per cui è controversia è stato fatto oggetto in data 2/11/2018 di annullamento in autotutela, documentato in atti con memoria datata 7 gennaio 2021. Pertanto, poiché il processo tributario è finalizzato all’accertamento del diritto collegato alla pretesa fiscale, la rimozione dell’atto impositivo comporta la cessazione della materia del contendere. La prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per la parte contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale. La complessità della vicenda fiscale è resa evidente dal venire in rilievo rispetto ad essa, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso per cassazione, della pronuncia resa dalla C. Cost. n. 27 del 14 febbraio 2018, indicata in memoria dal contribuente. Ciò suggerisce come congrua la compensazione delle spese del giudizio. Per questi motivi dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 4maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]