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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02244/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/12/2016 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della Quadrifoglio s.r.I., fallita nel corso del 2004.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto richiesta di restituzione nel termine per impugnarla ai sensi dell'art. 175 comma 1 c.p.p. ed ha contestualmente proposto ricorso per cassazione.

Con la menzionata richiesta prospetta ricorrere l'ipotesi della causa di forza maggiore, poiché il difensore che lo assisteva all'epoca della pronunzia della sentenza avrebbe omesso di avvertirlo della possibilità di proporre ricorso per cassazione, nonché per essere entrato in possesso della sentenza a mezzo di posta elettronica soltanto il 19 maggio 2022.

Quanto al ricorso, questo articola due motivi.

Con il primo viene eccepita violazione di legge per aver il difensore di fatto rinunziato ai motivi d'appello pur non avendone il potere in quanto privo di procura speciale idonea a consentirvi anche in nome e per conto dell'imputato.

Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in merito al mancato accoglimento del motivo d'appello con il quale era stata eccepita la nullità della revoca disposta dal giudice di primo grado dell'assunzione dei testimoni indicati nella lista della difesa a causa della loro omessa citazione da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., che risulta peraltro inammissibile non avendo l'interessato in alcun modo precisato e documentato le circostanze relative al momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza della sentenza assertivamente indicate.

L'istante si limita infatti ad asserire di averla ricevuta per posta elettronica, senza allegare il relativo messaggio e senza nemmeno specificare chi glielo avrebbe trasmesso.

L'istanza risulta peraltro ulteriormente generica nella misura in cui non allega le ragioni per cui l'imputato non abbia potuto entrare in contatto con il proprio difensore in tempo utile per impugnarla e comunque nei sei anni successivi, circostanza che rivela il suo totale disinteresse per la vicenda processuale e il suo esito.

Non di meno va ribadito infine il costante insegnamento di questa Corte per cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dei propri doveri, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667).

2. L'inammissibilità dell'istanza determina quella per intempestività del ricorso, improvvidamente proposto senza attendere la decisione della richiesta di remissione termini.

Per mero desiderio di completezza si rileva come il suddetto ricorso sarebbe comunque inammissibile, rimanendo sconosciuto all'ordinamento processuale l'istituto della rinunzia "di fatto" ai motivi di ricorso da parte del difensore, rimanendo impregiudicate le iniziative che l'imputato riterrà di dover intraprendere nei confronti del medesimo qualora ritenga di dover censurare il suo comportamento.

Il secondo motivo si rivela invece generico nella misura in cui il ricorrente non precisa se all'atto della revoca delle prove di cui lamenta la mancata assunzione la difesa aveva tempestivamente eccepito sulla decisione del Tribunale, rimanendo altrimenti intempestiva quella proposta con i motivi d'appello e dunque irrilevante la sua mancata confutazione da parte della Corte territoriale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di rimessione in termini e dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/12/2016 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della Quadrifoglio s.r.I., fallita nel corso del 2004. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto richiesta di restituzione nel termine per impugnarla ai sensi dell'art. 175 comma 1 c.p.p. ed ha contestualmente proposto ricorso per cassazione. Con la menzionata richiesta prospetta ricorrere l'ipotesi della causa di forza maggiore, poiché il difensore che lo assisteva all'epoca della pronunzia della sentenza avrebbe omesso di avvertirlo della possibilità di proporre ricorso per cassazione, nonché per essere entrato in possesso della sentenza a mezzo di posta elettronica soltanto il 19 maggio 2022. Quanto al ricorso, questo articola due motivi. Con il primo viene eccepita violazione di legge per aver il difensore di fatto rinunziato ai motivi d'appello pur non avendone il potere in quanto privo di procura speciale idonea a consentirvi anche in nome e per conto dell'imputato. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in merito al mancato accoglimento del motivo d'appello con il quale era stata eccepita la nullità della revoca disposta dal giudice di primo grado dell'assunzione dei testimoni indicati nella lista della difesa a causa della loro omessa citazione da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., che risulta peraltro inammissibile non avendo l'interessato in alcun modo precisato e documentato le circostanze relative al momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza della sentenza assertivamente indicate. L'istante si limita infatti ad asserire di averla ricevuta per posta elettronica, senza allegare il relativo messaggio e senza nemmeno specificare chi glielo avrebbe trasmesso. L'istanza risulta peraltro ulteriormente generica nella misura in cui non allega le ragioni per cui l'imputato non abbia potuto entrare in contatto con il proprio difensore in tempo utile per impugnarla e comunque nei sei anni successivi, circostanza che rivela il suo totale disinteresse per la vicenda processuale e il suo esito. Non di meno va ribadito infine il costante insegnamento di questa Corte per cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dei propri doveri, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667). 2. L'inammissibilità dell'istanza determina quella per intempestività del ricorso, improvvidamente proposto senza attendere la decisione della richiesta di remissione termini. Per mero desiderio di completezza si rileva come il suddetto ricorso sarebbe comunque inammissibile, rimanendo sconosciuto all'ordinamento processuale l'istituto della rinunzia "di fatto" ai motivi di ricorso da parte del difensore, rimanendo impregiudicate le iniziative che l'imputato riterrà di dover intraprendere nei confronti del medesimo qualora ritenga di dover censurare il suo comportamento. Il secondo motivo si rivela invece generico nella misura in cui il ricorrente non precisa se all'atto della revoca delle prove di cui lamenta la mancata assunzione la difesa aveva tempestivamente eccepito sulla decisione del Tribunale, rimanendo altrimenti intempestiva quella proposta con i motivi d'appello e dunque irrilevante la sua mancata confutazione da parte della Corte territoriale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta l'istanza di rimessione in termini e dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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