Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:536
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0411_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-411/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal d'instance di Metz (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA],
e
Receveur principal des douanes,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1)
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e R. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: signor A. Tizzano
cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate
- per la [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. F. Goguel;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes, J. Serra de Andrade e Â. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. R. Tricot, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. F. Goguel, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra A. Colomb, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai sigg. B. Stromsky e X. Lewis, all'udienza del 27 novembre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 ottobre 2001, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre successivo, il Tribunal d'instance di Metz ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un'impresa che esercita l'attività di commissionario in dogana e l'amministrazione doganale in merito ad un'obbligazione doganale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perfezionamento passivo triangolare.
Contesto normativo
3 L'art. 65 del codice doganale dispone:
«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte dell'autorità doganale. La rettifica non può avere l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale:
(...)
c) (...) ha autorizzato lo svincolo delle merci».
4 L'art. 78 del codice doganale, che figura sotto il titolo «Controllo a posteriori delle dichiarazioni», enuncia:
« Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante
(...)
3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».
5 L'art. 87 del codice doganale prevede:
«1. L'autorizzazione definisce le condizioni in cui il regime in questione è utilizzato.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima».
6 Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli artt. 145-160 del codice doganale.
7 L'art. 145, n. 1, di tale codice prevede che il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.
8 L'art. 148, n. 1, lett. b), del medesimo codice enuncia che l'autorizzazione di perfezionamento passivo è concessa esclusivamente quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalla lavorazione di merci di temporanea esportazione.
9 Conformemente all'art. 150, n. 2, del codice doganale, l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'art. 151, n. 1, di tale codice, non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime.
10 L'art. 151, n. 1, del codice doganale prevede che l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 di tale codice consiste nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese ove hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.
11 L'art. 151, n. 2, del codice doganale precisa che l'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è calcolato in funzione della quantità e della specie delle merci considerate il giorno dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.
12 L'art. 220 del codice doganale, relativo alla contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale, prevede:
«Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale [...] sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). [...]
2. (...)non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(...)
b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».
13 Le disposizioni d'applicazione del regime di perfezionamento passivo di cui al codice doganale erano costituite, all'epoca dei fatti nella causa principale, dagli artt. 748-787 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
14 La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7 settembre 1987, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238 del 19 settembre 1986, pag. 1), è una nomenclatura delle merci destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della Tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità. Essa prevede posizioni a otto cifre, corrispondenti alla categoria tariffaria di ciascuna merce.
Causa principale e questione pregiudiziale
15 Nel 1995 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto dalle autorità italiane un'autorizzazione di perfezionamento passivo che permetteva di esportare temporaneamente schede elettroniche dall'Italia verso la Cina o il Giappone, al fine di installarle nelle stampanti e di reimportare tali stampanti quali prodotti compensatori sul territorio doganale comunitario, più precisamente in Francia.
16 L'autorizzazione di esportazione temporanea delle schede elettroniche riportava come voce doganale quella dichiarata dalla [OSCURATO:SOCIETA], cioè la voce 8473 30 90 della NC. Il bollettino di informazioni denominato «bollettino INF 2», redatto su richiesta di tale impresa, riportava come voce doganale di riferimento di tali componenti l'indicazione 8473 della NC, vale a dire un'indicazione contenente le prime quattro cifre della voce dichiarata.
17 Risulta dagli atti di causa che sia l'autorizzazione di esportazione temporanea sia il bollettino INF 2 recavano allegata una dettagliata descrizione del disegno tecnico delle schede elettroniche.
18 Le schede elettroniche venivano esportate dall'Italia verso la Cina e il Giappone. Le stampanti incorporanti le predette schede erano state importate nella Comunità dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima agiva per conto del suo cliente, la società [OSCURATO:PERSONA], a sua volta agente per conto della società [OSCURATO:PERSONA]. Al momento della suddetta importazione la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato tali schede sotto la voce doganale 8473 30 10 della NC e non sotto la voce 8473 30 90 della NC, dichiarata al momento dell'esportazione temporanea.
19 Tale discordanza delle voci doganali è stata rilevata dall'amministrazione doganale francese con verbale 3 dicembre 1998 ed è stata condotta un'indagine. Secondo tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impartito l'istruzione di dichiarare le merci reimportate sotto la voce doganale 8473 30 10 della NC, ma le stesse merci avrebbero continuato per errore ad essere dichiarate all'esportazione temporanea sotto la voce 8473 30 90 della NC e questo almeno fino al novembre 1996.
20 Dal 1_ gennaio 1996 le merci rientranti nella voce 84 73 30 90 della NC erano colpite da un dazio doganale dell'1,6% e quelle rientranti nella voce doganale 84 74 30 10 della NC da un dazio doganale del 3,3%.
21 Le autorità italiane hanno confermato, con verbale 21 giugno 1999, che la corretta classificazione doganale delle schede elettroniche era la voce doganale 8473 30 10 della NC e che l'indicazione figurante sulla documentazione relativa all'esportazione temporanea delle suddette schede era errata.
22 Secondo l'amministrazione doganale francese la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la voce doganale senza avere ottenuto a tale scopo l'accordo delle autorità doganali italiane. Tale società non avrebbe presentato nessuna istanza di perizia diretta a dimostrare che la voce doganale dichiarata all'esportazione era errata. Conseguentemente tale amministrazione ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], il 26 settembre 2000, un verbale d'infrazione che sollecitava il pagamento di un'obbligazione doganale corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili alle schede elettroniche secondo il codice tariffario dichiarato in Francia e quelli risultanti dall'applicazione del codice tariffario dichiarato in Italia.
23 La [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la menzione sulle dichiarazioni e sulle autorizzazioni all'esportazione era dovuta ad errori materiali, poiché il dichiarante è stato avvertito soltanto nel novembre 1996 del fatto che la voce doganale da prendere in considerazione dal 1_ gennaio 1996 era la voce 8473 30 10 della NC e non più la voce 8473 30 90 della NC.
24 Poiché tali argomenti non hanno convinto l'amministrazione doganale francese, l'esattore principale delle dogane ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], con atto 19 ottobre 2000, un'ingiunzione di pagamento per un importo di FRF 8 795 672 dovuti come dazi doganali ed imposta sul valore aggiunto evasi.
25 L'8 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso tale ingiunzione e adito il Tribunal d'instance di Metz. A suo parere i dazi dovuti dovrebbero essere calcolati sulla base della voce doganale dichiarata alle dogane francesi in occasione della reimportazione delle merci, in quanto tale voce doganale era materialmente corretta. Gli artt. 150, n. 2, e 151, n. 2, del codice doganale non farebbero riferimento alla specie dichiarata all'esportazione e, quanto al loro spirito, siffatte disposizioni riguarderebbero piuttosto l'esatta specie delle merci.
26 Il giudice nazionale constata che né nel codice doganale né agli artt. 748-796 del regolamento di applicazione viene precisato se «la specie delle merci» rinvii all'esatta voce doganale del prodotto o a quella citata nella dichiarazione di esportazione. Occorrerebbe chiarire tale punto per stabilire se, nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] potesse modificare unilateralmente la voce doganale.
27 Alla luce di quanto precede il Tribunal d'instance di Metz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nell'ambito di un perfezionamento passivo triangolare, una corretta interpretazione degli artt. 145-151 del codice doganale comunitario [regolamento CEE n. 2913/92] vieti ad un operatore di detrarre, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale, nell'ipotesi in cui la voce doganale dichiarata al momento della loro esportazione fosse diversa perché errata».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
28 La [OSCURATO:PERSONA] fa preliminarmente valere che la questione pregiudiziale attiene chiaramente ad una discordanza delle voci doganali risultante da un errore amministrativo e che la sua buona fede non è messa in questione. Nella fattispecie di cui alla causa principale le dichiarazioni di esportazione temporanea sarebbero state allegate in copia alle dichiarazioni di importazione talché la discordanza tra la voce doganale dichiarata all'esportazione e quella dichiarata all'importazione sarebbe dovuta emergere da un attento esame delle dichiarazioni di importazione.
29 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] le autorità doganali francesi sembrano considerare che l'art. 151, n. 2, primo comma, del codice doganale si riferisce alla specie dichiarata in occasione del vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo. Tuttavia nessun elemento giustificherebbe in tale comma un'interpretazione siffatta. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] è più probabile che la suddetta disposizione imponga di prendere in considerazione la specie reale della merce piuttosto che una specie dichiarata la quale si rivelerebbe a posteriori errata.
30 La [OSCURATO:PERSONA] fa peraltro valere l'art. 150, n. 2, del codice doganale ai sensi del quale l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime. Essa ricorda in proposito che il presupposto essenziale di tale funzionamento risiede nella possibilità di dimostrare che i prodotti compensatori risulteranno dalla lavorazione delle merci di esportazione temporanea. Nulla permetterebbe di sostenere che l'errore materiale commesso quanto alla voce doganale in occasione della dichiarazione di esportazione temporanea delle merci di cui alla causa principale abbia avuto la minima ripercussione sul buon funzionamento del regime doganale applicabile.
31 La [OSCURATO:PERSONA] considera che la penalizzazione risultante dall'impostazione proposta dall'amministrazione doganale francese sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità di un'infrazione come quella della causa principale. Essa ricorda in proposito la giurisprudenza della Corte desumibile dalle sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2595); 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 377), e 21 settembre 1989, causa 68/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2965).
32 La [OSCURATO:PERSONA] conclude che un'interpretazione corretta del codice doganale non le vieta di detrarre dai dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale.
33 Il governo francese ritiene che soltanto la voce doganale menzionata nell'autorizzazione di esportazione temporanea può essere presa in considerazione per determinare la tassazione applicabile ai sensi del regime di perfezionamento passivo. Esso ammette che un cambiamento di voce doganale è possibile in due ipotesi, ma considera che queste ultime non sussistono nella causa principale. In effetti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe informato le autorità doganali, in forza dell'art. 87, n. 2, del codice doganale, che occorreva modificare la voce doganale delle merci di esportazione temporanea. Essa non avrebbe neppure rettificato le indicazioni della dichiarazione di esportazione temporanea in conformità dell'art. 65, primo comma, del codice medesimo.
34 Il governo francese sostiene che la stessa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione doganale fissa le condizioni alle quali può essere utilizzato il regime di perfezionamento passivo. Di conseguenza l'operatore economico potrebbe detrarre, all'atto della reimportazione delle merci, solo i dazi corrispondenti alla voce doganale menzionata in tale autorizzazione.
35 Il governo francese conclude che, in circostanze come quelle di cui alla questione pregiudiziale, il disposto degli artt. 145-151 del codice doganale non permette ad un importatore che non ha informato le autorità doganali di elementi sopravvenuti dopo il rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo, che non ha rettificato le indicazioni della dichiarazione di esportazione temporanea dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali e che, conseguentemente, non ha potuto ottenere alcuna autorizzazione menzionante la modifica della voce doganale, di detrarre l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale.
36 Il governo portoghese considera che, dato che le merci di esportazione temporanea sono state classificate nella dichiarazione sotto la voce doganale 8473 30 90 della NC e che tale classificazione è stata confermata dall'agente doganale in occasione dell'esportazione, la [OSCURATO:PERSONA] non può in linea di principio modificare unilateralmente la suddetta classificazione, senza aver presentato alcuna domanda a tale scopo e senza esservi stata autorizzata.
37 Tale governo solleva la questione se si trattasse, nelle circostanze di fatto della causa principale, di un errore delle autorità doganali. Se così fosse stato, occorrerebbe esaminare, in conformità dell'art. 220, n. 2, lett. b), se l'errore non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore e se questi avesse agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
38 Secondo il governo portoghese occorre anche avere una visione d'insieme e tener conto del principio di proporzionalità. Le dichiarazioni in dogana errate sarebbero state regolarmente accettate dalle autorità italiane per un certo lasso di tempo e dagli atti di causa non risulterebbe alcun elemento di prova secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito in buona fede.
39 Tale governo conclude che le autorità doganali competenti devono permettere che le merci di esportazione temporanea siano considerate classificate sotto la voce doganale corretta nei limiti in cui sono riunite talune condizioni, cioè la buona fede e l'assenza di negligenza manifesta o di manovre imputabili all'operatore economico nonché l'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Inoltre non dovrebbe esistere alcun dubbio circa la specie delle merci in questione. Occorrerebbe anche prendere in considerazione l'errore commesso dall'impresa e dalle autorità competenti nonché valutare, sulla base dei criteri applicabili, se tale errore fosse rilevabile. Spetterebbe al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.
40 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il ricorso al regime di perfezionamento passivo è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Incomberebbe al giudice nazionale verificare se, nella causa principale, l'autorizzazione di cui si avvale l'operatore economico escluda dal suo campo di applicazione le merci di esportazione temporanea tenuto conto della loro vera categoria tariffaria.
41 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] esiste una presunzione secondo cui la dichiarazione erronea circa la specie delle merci interessate costituisce un inadempimento che realmente ha conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'art. 150, n. 2, del codice doganale. Una siffatta presunzione non sarebbe però irrefragabile. Spetterebbe all'operatore economico provare che la dichiarazione erronea in merito alla specie delle merci non ha prodotto tali conseguenze.
42 [OSCURATO:PERSONA] conclude che, in assenza di un inadempimento che abbia avuto realmente conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale di cui trattasi, qualora un controllo doganale provi in maniera certa l'esatta voce doganale delle merci di esportazione temporanea e qualora tale esportazione sia stata oggetto di autorizzazione da parte delle autorità doganali, l'operatore economico è autorizzato a detrarre l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale, nell'ipotesi in cui la voce doganale dichiarata al momento della loro esportazione fosse diversa perché errata.
Soluzione della Corte
43 Il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 145-151 del codice doganale vadano interpretati nel senso che ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo possa detrarre, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla esatta voce doganale.
44 Per risolvere tale questione occorre anzitutto esaminare se, come lascia intendere il governo portoghese, l'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale potrebbe applicarsi alla causa principale.
45 Va ricordato che ai sensi di tale disposizione non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere quando l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato correttamente determinato per un errore proveniente dalle stesse autorità competenti che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore.
46 Orbene, come giustamente rilevato dall'avvocato generale ai punti 53 e 54 delle sue conclusioni, l'errore di designazione della categoria tariffaria delle merci di esportazione temporanea in questione nella causa principale non è dovuto né all'autorità doganale francese né all'autorità doganale italiana, ma in primo luogo al dichiarante italiano, la [OSCURATO:SOCIETA], che ha utilizzato una voce doganale errata nelle proprie dichiarazioni di esportazione temporanea. Per di più emerge dagli atti di causa che l'errore ha potuto essere scoperto assai agevolmente dalla [OSCURATO:PERSONA].
47 Occorre quindi dichiarare che le condizioni di applicazione dell'art. 220. n. 2, lett. b) del codice doganale non sono riunite nella causa principale.
48 Le circostanze di fatto della causa principale vanno quindi esaminate unicamente sotto il profilo delle disposizioni che regolano il regime di perfezionamento passivo, segnatamente l'art. 150, n. 2, del codice doganale. Secondo tale paragrafo l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime.
49 E' necessario ricordare che, nella causa principale, la voce doganale utilizzata nella dichiarazione di esportazione temporanea e ripresa nell'autorizzazione di esportazione era errata. Risulta dagli atti di causa che tali documenti non sono stati formalmente rettificati. Non è contestato da alcuno degli interessati i quali hanno presentato osservazioni che, date tali circostanze, non sono stati soddisfatti tutte le condizioni e tutti gli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo.
50 Tali interessati sono tra loro in disaccordo sul punto se l'operatore economico abbia il diritto, in assenza di formale modifica dei pertinenti documenti doganali, di fornire la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'art. 150, n. 2, del codice doganale.
51 Occorre constatare in proposito che vietare all'operatore la produzione di una prova siffatta priverebbe del suo effetto utile l'art. 150, n. 2, del codice doganale. Va ricordato che uno degli obiettivi del regime di perfezionamento passivo consiste nell'evitare che siano assoggettate ad imposizione doganale merci esportate fuori della Comunità ai fini del perfezionamento passivo (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 1997, causa C-142/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4649, punto 21). Ora, come giustamente rileva l'avvocato generale al punto 66 delle sue conclusioni, un'interpretazione che non consente di poter fornire la prova in questione rischierebbe di compromettere la realizzazione di tale obiettivo dato che gli operatori economici sarebbero colpiti da dazi maggiorati non giustificati.
52 Dal momento che una prova siffatta sia ammissibile, va precisato che essa incombe proprio al debitore dell'obbligazione doganale. Spetta a quest'ultimo provare presso le competenti autorità nazionali che la dichiarazione erronea di esportazione temporanea non ha alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale di cui trattasi. Una prova siffatta deve segnatamente permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci di esportazione temporanea.
53 Come fa rilevare giustamente la [OSCURATO:PERSONA], una dichiarazione erronea produce in generale conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo. Ciò non accade però necessariamente allorché le autorità doganali hanno constatato esse stesse l'inesattezza del contenuto dei pertinenti documenti doganali ed una classificazione corretta può essere agevolmente operata fornendo la prova della natura reale delle merci di esportazione temporanea.
54 Va ricordato che, nelle circostanze di fatto della causa principale, le autorità doganali italiane hanno confermato che la corretta voce doganale delle merci di esportazione temporanea era quella che dichiara la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre l'autorizzazione di esportazione temporanea conteneva un certo numero di indicazioni che permettevano di provare la natura reale di tali merci.
55 Alla luce delle precedenti considerazioni la questione sollevata va risolta nel senso che:
- gli artt. 145-151 del codice doganale vanno interpretati nel senso che essi non ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ai sensi dell'art. 150, n. 2, del codice doganale;
- una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci di esportazione temporanea;
- spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l'operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta;
- in caso di soluzione affermativa l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Le spese sostenute dai governi francese e portoghese nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d'instance Metz, con ordinanza 8 ottobre 2001, dichiara:
1) Gli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario vanno interpretati nel senso che essi non ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di una formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ai sensi dell'art. 150, n. 2, di tale regolamento.
2) Una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci di esportazione temporanea.
3) Spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l'operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta.
4) In caso di soluzione affermativa l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.