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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38297/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - volte a sostenere, la prima, vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere il ricorrente; la seconda, l'erronea quantificazione della sanzione irrogata - sono entrambe inammissibili.

Il primo motivo è strutturato secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre che, pur non chiaramente, volto a sostenere vizi di motivazione là dove l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione per i reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417).

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'art. 52 del d.

Igs. n. 274 del 2000 ha modificato le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, sicchè, rispetto alla forbice sanzionatoria prevista per il reato di percosse, l'attuale misura del delta va da euro 258 a 2.582 di multa.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - volte a sostenere, la prima, vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere il ricorrente; la seconda, l'erronea quantificazione della sanzione irrogata - sono entrambe inammissibili. Il primo motivo è strutturato secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre che, pur non chiaramente, volto a sostenere vizi di motivazione là dove l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione per i reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417). Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'art. 52 del d. Igs. n. 274 del 2000 ha modificato le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, sicchè, rispetto alla forbice sanzionatoria prevista per il reato di percosse, l'attuale misura del delta va da euro 258 a 2.582 di multa. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 s
Sentenza Cassazione n. 38297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris