CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 26918/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27081-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 4706 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM.TRIB.REG.FRIULI-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 27081-12 [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 72/09/11 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado, in controversia riguardante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta di registro e relative sanzioni emesso con riferimento ad un contratto preliminare, stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cessione di beni destinati alla produzione di energia elettrica e costituiti dalle centrali idroelettriche di Rauscedo, Barbeano e Rive d'Arcano, con le relative pertinenze. Nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti a norma dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, allegando la prova dell'effettuato pagamento. Il ricorso, con ordinanza del 20.11.2019, è stato rinviato a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all'Agenzia delle entrate sulla regolarità della definizione della lite fiscale pendente. L'Agenzia delle entrate ha depositato, con nota del 1.2.2021, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, con comunicazione del 4.1.2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Udine ha attestato la regolarità del perfezionamento della definizione. [OSCURATO:PERSONA]: - La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, allegando la relativa documentazione;R.G.N. 27081-12 -L'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, comunicando che con nota del 4.1.2018 la [OSCURATO:PERSONA] di Udine ha attestato l'adempimento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto vanno interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 come richiesto dall'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuata da remoto.