CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 27298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5539/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrenti – Intimazione di pagamento –cartella –notifica - prescrizione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO , n. 4367 / 201 6 , depositata il 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava innanzi alla C.t.p. di Frosinon e , nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate che della società di riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,trentuno intimazioni di pagamento, notificate in data 27 aprile 2011e le sottese cartelle. La C.t.p.dichiarava il proprio difetto di giurisdizione limitatamente all'impugnazione che investivacrediti di natura non tributaria e, per il resto, dichiarava inammissibile il ricorso. La C .t.r. rigettava l’appello della contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado. Riteneva che la notificazione degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento fosse regolare; che non fosse maturata la prescrizione del credito tributario; che il concessionario avesse fornito adeguata giustificazione di quanto preteso per sanzioni, interessi ed aggio. Per l’effetto, concludeva che le intimazioni avrebbero potuto essere impugnate solo per vizi propri che, nella fattispecie, non sussistevano. 2. Avverso la sentenza della C.t.r. la società propone ricorso per cassazione nei confronti sia dell’Agenzia delle Entrate che della società di Riscossioneche resistono con separati controricorsi . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente propone sei motivi di ricorso. 1.1.Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 137, 138, 139 e 140cod. proc. civ., dell’art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, dell’art. 2697 cod. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le cartelle di pagamento, prodromiche alle intimazioni , fossero state regolarmente notificate ed assume la violazionesia delle norme relative al procedimento notificatorio, sia di quelle che impongono di valutare le prove acquisite. In primo luogo,rileva che nei gradi di merito aveva contestato che le copie dei documenti prodotti dalla società di riscossione a prova della notifica non avevano alcun valore in quanto sulle fotocopie allegate era appostosoltanto un timbro di copia conforme, ma non era indicato a quale documento originale la fotocopia fosse conforme, a quale soggetto dovesse essere ricondotta la dichiarazione di conformità e la suala qualità, né risultava apposta alcuna sottoscrizione. In secondo luogo osserva che Equitalia aveva allegato semplici prospetti che nonavevano neppure il valore di estratti di ruolo , m entre avrebbe dovuto allegare le cartelleche assumeva di aver notificato . Infine, evidenzia che non vi era alcuna p rova che fosse stata spedita e recapitata la c.d. raccomandata informativa. 1.2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt.116, 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, dell’art. 2697 cod. civ. Con riferimento a diciotto cartelle, assume che la C .t.r. ha errato nel ritenere valida la notifica , sebbene non fosse dato sap ere a q uale soggetto giuridico fossero state conse g nate , essendo stato indicato soltanto un indirizzo ma non il destinatario; ciò soprattutto considerando che la consegna sarebbe avvenuta a mani di soggetto individuatocome amministratore della ditta , pur trattandosi di società a responsabilità limitata. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 1.3. Con il terzomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la C.t.r.per non aver rilevato il difetto di motivazione delle intimazioni di pagamento, mancando il conteggio degli interessi richiesti,così da consentire di verificare il tasso app licato , il criterio di calcolo adottato ed il relativo svilu ppo, l’importo del compenso di riscossionerichiesto nelle intimazioni. 1.4. Con il quartomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione de ll’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212. Ripropone la medesima questione relativa al vizio della motivazione prospettando la violazione di legge. 1.5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza di primo grado per non aver preso posizione sulla questione, sollevata sia in primo che in secondo grado , relativa alla prescrizione del credito. 1.6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la prescrizione quinquennale delle sanzioni e della tasse della Regione Lazio. 2. Il primo motivo ècomplessivamente infondato. 2.1. Quanto all’asserita mancanza di prova della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotte dalla società di riscossione, va richiamato il consolidato principio per il quale, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.,ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.(tra le più recenti Cass. 11/07/2025, n. 19122). 2.2. Quanto, poi, alla mancata esibizione delle cartelle di pagamento,l’onere della prova gravante sulle resistenti era solo quello di provare la regolare notifica delle medesime, sicché può ritenersi che sia stato assolto versando in atti la prova della notifica recante il numero della cartella di riferimento(cfr. Cass. 16/05/2024, n. 13691). 2.3. La censura relativa alla mancata prova dell’invio della raccomandata informativa è, infine, inammissibile in quanto generica. Il ricorrente, infatti, non precisa, con riferimento a ciascuna delle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata, l’iter del procedimento notificatorio seguito e l’esito del medesimo al fine di verificare la sussistenza del vizio denunciato.Va rammentato, in proposito, che la descrizione in parola, nel caso di specie, è strettamente funzionale alla comprensione del motivo. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. La notifica di un atto a mani proprie, ex art. 138 cod. proc. civ.,è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghiove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l'atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario(Cass. 18/04/2018, n. 9257). Inoltre, in caso dinotifica di un atto a mani proprie del destinatario, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod .pen. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziarioe riportate nella relazione di notifica che, essendo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante quereladi falso (Cass. 04/08/2021, n. 22225). Pertanto, resta irrilevante la mancata indicazione dell’indirizzo in cui si è perfezionata la notifica a mani dell’amministratore, né può darsi rilievo alla circostanza che si sia fatto improprio riferimento all’ente come «ditta», anziché come società , atteso che la ditta è un se gno identificativo dell’impresa e che l’impropria terminologia non è sufficiente per ritenere che vi sia stato errore nell’identificazione del rappresentante legale. 4. Il terzo motivo, formulatoai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 4.1. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).Sono, pertanto, inammissibili le censure irritualmente formulate. 4.2. Pertanto, l a denuncia relativa all’omessa motivazione dell’intimazione di pagamento non può essere ascritte al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, invero, nemmeno chiaramente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 individuato,tanto più che la CTR ha espressamente escluso l’esistenza di vizi formali degli atti di intimazione. 5. Il quarto motivo è infondato. 5.1. Questa Corte ha già chiaritoche l 'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati –con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 legge. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. 23/10/2024, n. 27504) 6. Il quinto motivo è inammissibile. 6.1. In primo luogo, poiché il motivo è stato formulato quale omesso esame di fatti decisivi, deve richiamarsi quanto già affermato a proposito del terzo motivo. In secondo luogo,il ricorrente lamenta che la sentenza non avrebbe preso posizione sulla prescrizione del credito. La censura, tuttavia, non trova riscontro nella sentenza impugnata la quale, invece, una volta accertata la rituale notifica delle cartelle, ha escluso che fosse maturato alcun termine di prescrizione. 7. Il sesto motivo è inammissibile. 7.1. Il ricorrente assume genericamente, ed in modo del tutto astratto, la prescrizione del credito tributario quanto a sanzioni , soggette a prescrizione quinquennale, e « tasse della Regione Lazio » soggette a prescrizione triennale, senza alcuna indicazione delle intimazioni che contenevano tali pretese e delle specifiche sanzioni e tasse ragionali cui intende riferirsie senza nemmeno chiarire, a fronte della regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni, se la prescrizione fosse maturata prima o dopo la notifica delle cartelle, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 sicchè il motivo è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod proc. civ. 7.2. A tal proposito deve ribadirsiche il principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 366, cod. proc. civ., pur non potendosi interpretare in modo troppo formalistico, richiedeva l’esposizione puntuale, e con riferimento a ciascuno degli atti impugnati, di quanto necessario a questa Corte per valutare la prescrizione dei crediti. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese delgiudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrateed alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquidaper l’Agenzia delle entrate in euro 6.200,00 a titolo di compens o, oltre alle spese prenotate a debitoe per la società di riscossione in euro 200,00 per esborsi, euro 6.200,00,a titolo di compenso, oltre 15 per cento per s p ese generali , cap ed iva come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup