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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 00254/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza.

In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto del fatto che la sostanza stupefacente era nascosta nell'abitazione ove i coniugi convivevano e che l'odierna ricorrente era a conoscenza di dove fosse riposta, avendo lei stessa ed in modo autonomo consegnato un primo involucro contenente marjuana ai militari e, poi, si era recata in bagno per disfarsi di altra sostanza stupefacente (cfr. Cass., Sez.

Un., sent. 24 maggio 2021, n. 36258, che ha stabilito che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento all'illecita detenzione cli sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quantomeno a carattere morale).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.CI.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto del fatto che la sostanza stupefacente era nascosta nell'abitazione ove i coniugi convivevano e che l'odierna ricorrente era a conoscenza di dove fosse riposta, avendo lei stessa ed in modo autonomo consegnato un primo involucro contenente marjuana ai militari e, poi, si era recata in bagno per disfarsi di altra sostanza stupefacente (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 24 maggio 2021, n. 36258, che ha stabilito che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento all'illecita detenzione cli sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quantomeno a carattere morale). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.CI.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 e