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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30933/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 036Z00T nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Paermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le note scritte del difensore dell'imputato„ avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riformava parzialmente la sentenza del 3 novembre 2021 del Gip del tribunale di Marsala, con la quale l'appellante era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, e ritenuta la continuazione con altro reato di cui a distinta sentenza di condanna n. 951/2020, divenuta irrevocabile il 16/10/2021, del tribunale di Marsala, rideterminava la pena finale applicata. •

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe considerato solo i motivi aggiunti all'appello, trascurando i motivi di gravame di cui a tale atto, con particolare riguardo alla richiesta di assoluzione e alle censure in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche, con applicazione di una pena più lieve. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, atteso che effettivamente, come emerge dall'atto di appello di cui agli atti, la Corte ha trascurato completamente i tre motivi di gravame sinteticamente citati in ricorso, prodromici all'eventuale esame dei motivi aggiunti, considerati nell'atto qui impugnato.

Con conseguente carenza di motivazione.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 036Z00T nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Paermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le note scritte del difensore dell'imputato„ avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riformava parzialmente la sentenza del 3 novembre 2021 del Gip del tribunale di Marsala, con la quale l'appellante era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, e ritenuta la continuazione con altro reato di cui a distinta sentenza di condanna n. 951/2020, divenuta irrevocabile il 16/10/2021, del tribunale di Marsala, rideterminava la pena finale applicata. • 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe considerato solo i motivi aggiunti all'appello, trascurando i motivi di gravame di cui a tale atto, con particolare riguardo alla richiesta di assoluzione e alle censure in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche, con applicazione di una pena più lieve. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, atteso che effettivamente, come emerge dall'atto di appello di cui agli atti, la Corte ha trascurato completamente i tre motivi di gravame sinteticamente citati in ricorso, prodromici all'eventuale esame dei motivi aggiunti, considerati nell'atto qui impugnato. Con conseguente carenza di motivazione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Sentenza Cassazione n. 30933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris