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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32841/2021

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nte Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 35565 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L23 H501C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M29 H501N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mauro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43S26 C117L) CIACCI Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82R10 A040M) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48P53 M082N) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF.; [OSCURATO:PERSONA] 65P02 M082V) REGIONE LAZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentan- te pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R26 C351H) -controricorrenti- nonché AUTORITÀ D'[OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA]-VITERBO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 530/2019, pubblicata in data 17 aprile 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del locale servizio idrico integrato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla somministrazione di acqua potabile con presenza di arsenico e/o fluoruri in misura superiore ai limiti massimi consentiti dalla legge.

La società convenuta ha chia- mato in causa la Regione Lazio e l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA]- riale Ottimale n. 1 [OSCURATO:PERSONA].

La domanda degli attori è stata accolta dal Giudice di Pace di Viterbo, che ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione del 50% del canone acqua potabile dal 1° gennaio 2013 alla data della domanda giudiziale, per C 250,00, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e per C 335,00 in favore del Ciacci.

È stata invece respinta la domanda di manleva della società convenuta.

Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile, per tardivi- tà, l'appello della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattro motivi.

Resistono, con due distinti controricorsi: l'[OSCURATO:PERSONA], il Ciacci e la [OSCURATO:PERSONA]; la Regione Lazio.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro ente in- timato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione de- gli articoli 115 e 133 c.p.c., 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell'art. 101 c.p.c. violazione del diritto di difesa - omesso contraddittorio e termini a difesa su di una questione non sollevata formal- mente dalle parti e rilevata d'ufficio».

Con il terzo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 115, 116, 133 c.p.c., art. 2719 c.c., art. 2712 e art. 23, c. 2, e 23 qua- ter D.Iqs. 7.03.2005 n. 82 (C.a.d.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.». 1.1 Secondo la società ricorrente, in base alla prassi dell'ufficio del Giudice di Pace di Viterbo, la pubblicazione della sentenza di primo grado sarebbe avvenuta solo con il suo in- serimento nel registro cronologico (nonché con la sua comuni- cazione, formalità avvenute in data 27 novembre 2014) e non con il suo deposito in cancelleria (attestato in data 11 novem- bre 2014), come invece ritenuto dal tribunale, in contrasto (secondo la ricorrente) con i principi desumibili dalla giuri- sprudenza della Corte Costituzionale e di questa stessa Corte (vengono richiamate la sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio 2015 n. 3, nonché Cass., Sez.

U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016, Rv. 641078 - 01) sulla scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza. 1.2 La decisione impugnata sul punto sarebbe del resto nulla, in quanto fondata su una questione rilevata d'ufficio, senza Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 previa assegnazione alle parti di un termine per presentare osservazioni in proposito. 1.3 In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto ritenere provato il fatto che il procedimento di pubblicazione si era completato solo con l'inserimento della sentenza oggetto di deposito nell'elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con l'assegnazione del numero identificativo, non avendo gli ap- pellati sollevato alcuna eccezione in ordine alla tempestività dell'atto d'appello, e non avendo essi contestato la documen- tazione prodotta a supporto dell'assunto. 1.4 In proposito sarebbe stato omesso l'esame del fatto deci- sivo e controverso rappresentato dall'inserimento dell'atto og- getto di deposito nell'elenco cronologico delle sentenze esi- stente presso la cancelleria solo nella data del 27 novembre 2014.

2. Le questioni poste con il ricorso in esame, come sopra spe- cificamente illustrate, sono state già affrontate da questa Cor- te, in controversie aventi identico oggetto e riguardanti la me- desima società ricorrente (nonché la medesima Regione Lazio, anche se relative a domande proposte da altri utenti del servi- zio idrico).

Tutte le censure sono state ritenute manifestamente infonda- te, avendo la Corte (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4206 del 19/02/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 12978 e n. 12979 del 30/06/2020) ritenuto quanto di seguito sintetizzato. 2.1 Con riguardo al primo ed al quarto motivo del ricorso: - il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra da- ta di deposito e data di pubblicazione della sentenza è incon- ferente, dal momento che, come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie si è in presenza di un'unica data, quella di deposito della sentenza, attestata in calce al provvedimento medesimo e fidefaciente fino a querela di falso; Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 - il principio affermato nell'arresto richiamato nel ricorso (Cass., Sez.

U. n. 18569 del 2016), viene in rilievo solo nella «sciagurata» ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di «deposito» della sentenza, l'altra di «pubblicazione», mentre l'apposizione da parte del cancelliere di un'unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è "venuta ad esistenza" in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza; - l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è di- venuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, di- viene necessario (solo) «nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date»; - non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricor- so alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico; tanto meno poi, ovviamen- te, può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie ve- rificatasi fra data di deposito/pubblicazione della sentenza e la data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazio- ne alle parti (sia pure nella specie oltre il termine previsto dei cinque giorni). 2.2 Con riguardo al secondo motivo del ricorso: - questa Corte ha già più volte chiarito che la «questione» ri- levante ai fini dell'applicazione della disciplina della previa sot- toposizione alle parti del rilievo d'ufficio è solo quella «di fat- to», oppure «mista di fatto e diritto» (cfr. ad es.

Cass.23/05/2014 n. 11453), in quanto il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa"), posto che Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 su questioni di tal natura le parti sono ex ante facultate — sul- la base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell'ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti — al più ampio esercizio del contrad- dittorio; - nell'ambito delle questioni di diritto, le quali per loro natura non debbono essere sottoposte al previo contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le questioni pro- cessuali (v.

Cass. 16/10/2017 n. 24312; 30/04/2011 n. 9591; 22/02/2016 n. 3432; contra, isolata a quanto consta, Cass.31/01/2017 n. 2340); ciò che del resto è coerente con l'ampio spettro di controllo che l'ordinamento prevede per gli errores in procedendo, per i quali non solo è possibile il ricorso per cassazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 c. p.c.), ma addirittu- ra la Corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale, avendo accesso alla documentazione di lite (v., in termini, Cass. n. 24312 del 2017, cit.); - tanto più ciò deve affermarsi allorquando, come nella specie, la questione posta inerisca alla tempestività dell'impugnazione che, costituendone condizione di ammissibilità, dev'essere d'ufficio controllata dal giudice; - pertanto, non sussiste nella specie alcuna nullità della sen- tenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., trattandosi di decisio- ne fondata su questione di diritto e di natura processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di eserci- tare ampiamente il contraddittorio. 2.3 Con riguardo al terzo motivo del ricorso: - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è ri- levabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 dell'appellato (ex aliis Cass. Sez.

U. 05/04/2005, n. 6983; Cass. 05/06/2015, n. 11666; 11/11/2009, n. 23907). 2.4 n collegio ritiene di dover dare seguito ai precedenti ri- chiamati, condividendo i principi di diritto posti a base degli stessi, che del resto il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare, con conseguente infondatezza di tutti i motivo dello stesso.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole, per ciascun controricorso, in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 35565 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L23 H501C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M29 H501N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mauro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43S26 C117L) CIACCI Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82R10 A040M) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48P53 M082N) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF.; [OSCURATO:PERSONA] 65P02 M082V) REGIONE LAZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentan- te pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R26 C351H) -controricorrenti- nonché AUTORITÀ D'[OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA]-VITERBO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 530/2019, pubblicata in data 17 aprile 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del locale servizio idrico integrato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla somministrazione di acqua potabile con presenza di arsenico e/o fluoruri in misura superiore ai limiti massimi consentiti dalla legge. La società convenuta ha chia- mato in causa la Regione Lazio e l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA]- riale Ottimale n. 1 [OSCURATO:PERSONA]. La domanda degli attori è stata accolta dal Giudice di Pace di Viterbo, che ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione del 50% del canone acqua potabile dal 1° gennaio 2013 alla data della domanda giudiziale, per C 250,00, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e per C 335,00 in favore del Ciacci. È stata invece respinta la domanda di manleva della società convenuta. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile, per tardivi- tà, l'appello della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattro motivi. Resistono, con due distinti controricorsi: l'[OSCURATO:PERSONA], il Ciacci e la [OSCURATO:PERSONA]; la Regione Lazio. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro ente in- timato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione de- gli articoli 115 e 133 c.p.c., 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell'art. 101 c.p.c. violazione del diritto di difesa - omesso contraddittorio e termini a difesa su di una questione non sollevata formal- mente dalle parti e rilevata d'ufficio». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 115, 116, 133 c.p.c., art. 2719 c.c., art. 2712 e art. 23, c. 2, e 23 qua- ter D.Iqs. 7.03.2005 n. 82 (C.a.d.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.». 1.1 Secondo la società ricorrente, in base alla prassi dell'ufficio del Giudice di Pace di Viterbo, la pubblicazione della sentenza di primo grado sarebbe avvenuta solo con il suo in- serimento nel registro cronologico (nonché con la sua comuni- cazione, formalità avvenute in data 27 novembre 2014) e non con il suo deposito in cancelleria (attestato in data 11 novem- bre 2014), come invece ritenuto dal tribunale, in contrasto (secondo la ricorrente) con i principi desumibili dalla giuri- sprudenza della Corte Costituzionale e di questa stessa Corte (vengono richiamate la sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio 2015 n. 3, nonché Cass., Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016, Rv. 641078 - 01) sulla scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza. 1.2 La decisione impugnata sul punto sarebbe del resto nulla, in quanto fondata su una questione rilevata d'ufficio, senza Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 previa assegnazione alle parti di un termine per presentare osservazioni in proposito. 1.3 In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto ritenere provato il fatto che il procedimento di pubblicazione si era completato solo con l'inserimento della sentenza oggetto di deposito nell'elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con l'assegnazione del numero identificativo, non avendo gli ap- pellati sollevato alcuna eccezione in ordine alla tempestività dell'atto d'appello, e non avendo essi contestato la documen- tazione prodotta a supporto dell'assunto. 1.4 In proposito sarebbe stato omesso l'esame del fatto deci- sivo e controverso rappresentato dall'inserimento dell'atto og- getto di deposito nell'elenco cronologico delle sentenze esi- stente presso la cancelleria solo nella data del 27 novembre 2014. 2. Le questioni poste con il ricorso in esame, come sopra spe- cificamente illustrate, sono state già affrontate da questa Cor- te, in controversie aventi identico oggetto e riguardanti la me- desima società ricorrente (nonché la medesima Regione Lazio, anche se relative a domande proposte da altri utenti del servi- zio idrico). Tutte le censure sono state ritenute manifestamente infonda- te, avendo la Corte (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4206 del 19/02/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 12978 e n. 12979 del 30/06/2020) ritenuto quanto di seguito sintetizzato. 2.1 Con riguardo al primo ed al quarto motivo del ricorso: - il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra da- ta di deposito e data di pubblicazione della sentenza è incon- ferente, dal momento che, come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie si è in presenza di un'unica data, quella di deposito della sentenza, attestata in calce al provvedimento medesimo e fidefaciente fino a querela di falso; Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 - il principio affermato nell'arresto richiamato nel ricorso (Cass., Sez. U. n. 18569 del 2016), viene in rilievo solo nella «sciagurata» ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di «deposito» della sentenza, l'altra di «pubblicazione», mentre l'apposizione da parte del cancelliere di un'unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è "venuta ad esistenza" in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza; - l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è di- venuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, di- viene necessario (solo) «nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date»; - non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricor- so alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico; tanto meno poi, ovviamen- te, può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie ve- rificatasi fra data di deposito/pubblicazione della sentenza e la data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazio- ne alle parti (sia pure nella specie oltre il termine previsto dei cinque giorni). 2.2 Con riguardo al secondo motivo del ricorso: - questa Corte ha già più volte chiarito che la «questione» ri- levante ai fini dell'applicazione della disciplina della previa sot- toposizione alle parti del rilievo d'ufficio è solo quella «di fat- to», oppure «mista di fatto e diritto» (cfr. ad es. Cass.23/05/2014 n. 11453), in quanto il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa"), posto che Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 su questioni di tal natura le parti sono ex ante facultate — sul- la base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell'ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti — al più ampio esercizio del contrad- dittorio; - nell'ambito delle questioni di diritto, le quali per loro natura non debbono essere sottoposte al previo contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le questioni pro- cessuali (v. Cass. 16/10/2017 n. 24312; 30/04/2011 n. 9591; 22/02/2016 n. 3432; contra, isolata a quanto consta, Cass.31/01/2017 n. 2340); ciò che del resto è coerente con l'ampio spettro di controllo che l'ordinamento prevede per gli errores in procedendo, per i quali non solo è possibile il ricorso per cassazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 c. p.c.), ma addirittu- ra la Corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale, avendo accesso alla documentazione di lite (v., in termini, Cass. n. 24312 del 2017, cit.); - tanto più ciò deve affermarsi allorquando, come nella specie, la questione posta inerisca alla tempestività dell'impugnazione che, costituendone condizione di ammissibilità, dev'essere d'ufficio controllata dal giudice; - pertanto, non sussiste nella specie alcuna nullità della sen- tenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., trattandosi di decisio- ne fondata su questione di diritto e di natura processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di eserci- tare ampiamente il contraddittorio. 2.3 Con riguardo al terzo motivo del ricorso: - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è ri- levabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 dell'appellato (ex aliis Cass. Sez. U. 05/04/2005, n. 6983; Cass. 05/06/2015, n. 11666; 11/11/2009, n. 23907). 2.4 n collegio ritiene di dover dare seguito ai precedenti ri- chiamati, condividendo i principi di diritto posti a base degli stessi, che del resto il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare, con conseguente infondatezza di tutti i motivo dello stesso. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole, per ciascun controricorso, in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 35565/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio del
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