CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 08988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di 3.866,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, poi ulteriormente sviluppato con memoria, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della continuazione; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi che all'imputato debbano essere ascritte due condotte distinte, e precisamente quella di cessione a terzi di 1.778,90 grammi di hashish per un prezzo di 9.000,00 euro, nonché quella di detenzione di un ulteriore quantitativo di hashish pari a circa 1.400,00 grammi, evidenziando l'esistenza di plurimi elementi da cui desumere l'anteriorità ed autonomia di quest'ultima condotta rispetto all'altra (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.