CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di detenzione illegale di munizioni da guerra (art. 2 legge n. 895 del 1967) - è privo di autosufficienza in rapporto al preteso travisamento del dato probatorio indicante l'univoca destinazione militare delle cartucce in sequestro; che il secondo motivo, in tema di qualificazione giuridica della condotta, è manifestamente infondato in via consequenziale, posto che la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. incrimina la detenzione abusiva di munizioni per mera arma comune da sparo (Sez. 1, n. 6167 del 15/01/2020, Muzhika, Rv. 278687- 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i