CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice d'appello, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado sostituendo la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" con quella " perché il fatto non sussiste" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di minaccia; in accoglimento dell'appello proposto dalla persona offesa- parte civile, ha annullato la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di difesa sostenute dall'imputato. Il reato contestato è quello di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen., per avere il Cei, in qualità di difensore, inviato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione con le seguenti espressioni: «...il mio assistito si dichiara disponibile ad inquadrare l'accaduto come un reciproco fraintendimento, essendo disponibile ad accettare la remissione di querela che la S. V. vorrà formulare. In caso contrario mi vedrò costretto a difendere l'operato del mio assistito nel processo ed il dubbio è proprio che nel processo pubblico potrebbe registrarsi un'attenzione tale da gettare eventuale discredito sull'operato professionale». 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (artt.427 e 542 cod. proc. pen.) e vizi motivazionali in riferimento all'annullamento della condanna della parte civile querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Le deduzioni che afferiscono alla denunzia di vizi motivazionali non sono consentite, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. 3. Infondate sono le doglianze con le quali si denunziano violazione degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen.. Il Tribunale, accogliendo sul punto l'appello della parte civile querelante, ha revocato la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato motivando in maniera articolata e corretta (pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). Va premesso che la condanna del querelante alle spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta da un motivato giudizio sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 6, n. 27494 del 27/03/2009, Rv. 244524; Sez. 2, n. 27590 del 22/05/2007, Rv. 238895; Sez. 4, n. 12284 del 06/06/1990, Rv. 185269). Invero, con le sentenze nn. 180 e 423 del 1993 la Corte costituzionale ha imposto, in casi come quello in esame, di procedere ad una valutazione della presenza o meno di una colpa propria del querelante nell'esercizio del diritto di querela; soltanto all'esito di un motivato giudizio positivo sull'esistenza di colpa si può procedere alla condanna alle spese. Nella specie, il Tribunale ha certamente proceduto alla suddetta valutazione, in primo luogo, sottolineando come le pronunzie giurisprudenziali che si sono occupate della previsione di cui all'art. 427 cod. proc. pen. e che hanno riguardato i casi di condanna del querelante concernono in genere ipotesi in cui l'istruzione dibattimentale aveva restituito una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella esposta nell'atto di querela (così Sez. 5, n. 47967 del 07/10/2014, Rv. 261042, in un caso nel quale si è ritenuta implicitamente esistente la motivazione sull'esistenza della colpa del querelante in considerazione delle ragioni poste a base dell'assoluzione degli imputati, pronunciata per insussistenza del fatto, dopo la positiva ricognizione della infondatezza della querela e non per mera insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico).Nel caso in esame il fatto denunziato con la querela (e come descritto nell'imputazione) è stato provato nella sua materialità, mentre i giudici di merito hanno ritenuto non accertata, sulla base dell'istruttoria dibattimentale, solo la "effettività del timore" in capo alla persona offesa ovvero la idoneità della condotta dell'imputato ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (ex multis, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 -dep. 20/02/2020- Rv. 278740; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Rv. 268289). Correttamente, allora, il Tribunale ha evidenziato che non è rilevante, ai fini della configurabilità della colpa in capo al querelante, la circostanza che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si fosse o meno sentito effettivamente intimorito dalla e-mail ricevuta, cosicché il mancato raggiungimento della prova sul punto all'esito dell'istruzione non può fondare di per sé un giudizio negativo ex artt. 427 e 542 cod. proc. pen. (pag. 6 della sentenza in esame). Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato, come ulteriore elemento di dubbio sulla sussistenza in capo al querelante di un profilo di colpa, che il riferimento fatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella e- mail inviata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sul possibile discredito che da un'udienza pubblica sarebbe potuto derivare all'operato professionale del collega, conteneva l'oggettiva prospettazione di un male futuro, cosicché, ai fini della valutazione circa la configurabilità o meno del reato contestato, dirimente era il giudizio sulla ingiustizia del danno, che involge, tuttavia, elementi normativi che richiedono una maggior complessità di analisi (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Di tratta di una valutazione corretta, perché in effetti la condotta ascritta al Cei è sul piano oggettivo riconducibile alla prospettazione di un male ingiusto, quale quello del "discredito sull'operato professionale" dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso fl 15 ic