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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 13430/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30010 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n.2464/2020 depositat a il 18 settembre 2020 del la Corte di appello di Bologna.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ― Il Tribunale di Forlì ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento Sez.

I–RG 3010/2020 camera di consiglio8.3.2024 dell'importo di euro 70.000,00 in favore diFrancesco Raso; l 'importo costituiva il corrispettivo della cessionedi quota della società M u ltiedil s.r.l. intervenuta fra le parti il 22 ottobre 2009.

Ha proposto opposizione Fanti: ha domandato dichiararsi l'annullamento del contrattoper dolo del cedente, posto che lo stesso gli aveva occultato la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, la quale era emersa solo successivamente, a seguito di un accertamento di natura tributaria.

In particolare, secondo l'opponente, il consenso all'acquisto della quota era stato viziato sia della natura fittizia di alcuni crediti d'imposta relativi all'anno 2008, sia dalla mancata rappresentazione in contabilità della riscossione di alcuni crediti da partedi Raso.

Nella resistenza dell’ingiungente il Tribunale ha respinto l’opposizione.

2. ― In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata riformata.

Ha ritenuto, in breve, la Corte di appello di Bologna: che era emersa la presenza , in contabilità , di fatture di acquisto riferite a rapporti inesistenti; che erano state emesse, da Multiedil , fatture di vendita a fronte delle quali risultava la riscossione, da parte di Raso, allora amministratore unico della società,di corrispettivi il cui importo non era stato riversato nelle casse sociali ; che doveva escludersi vi fosse stata lapossibilità, da parte di Fanti ― che pure aveva ricoperto la carica di amministratore nel breve periodo corrente tra il 5 agosto 2009 e il 22 ottobre 2009 ― , di avvedersi della reale situazione contabile della società, visto che il riscontro delle irregolarità poste in atto avrebbe potuto emergere solo a seguito di controlli incrociati presso i terzi,emittenti le fatture di acquisto o destinatari delle fatture di vendita.

3. ― La sentenza della Corte di Bologna, pubblicata il 18 settembre 2020, è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 3010/2020 camera di consiglio8.3.2024 con un ricorso articolato in tre motivi.

Il ricorso è stato resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

4. ─ In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente.

5. ─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto e non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30010 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n.2464/2020 depositat a il 18 settembre 2020 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ― Il Tribunale di Forlì ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento Sez. I–RG 3010/2020 camera di consiglio8.3.2024 dell'importo di euro 70.000,00 in favore diFrancesco Raso; l 'importo costituiva il corrispettivo della cessionedi quota della società M u ltiedil s.r.l. intervenuta fra le parti il 22 ottobre 2009. Ha proposto opposizione Fanti: ha domandato dichiararsi l'annullamento del contrattoper dolo del cedente, posto che lo stesso gli aveva occultato la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, la quale era emersa solo successivamente, a seguito di un accertamento di natura tributaria. In particolare, secondo l'opponente, il consenso all'acquisto della quota era stato viziato sia della natura fittizia di alcuni crediti d'imposta relativi all'anno 2008, sia dalla mancata rappresentazione in contabilità della riscossione di alcuni crediti da partedi Raso. Nella resistenza dell’ingiungente il Tribunale ha respinto l’opposizione. 2. ― In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata riformata. Ha ritenuto, in breve, la Corte di appello di Bologna: che era emersa la presenza , in contabilità , di fatture di acquisto riferite a rapporti inesistenti; che erano state emesse, da Multiedil , fatture di vendita a fronte delle quali risultava la riscossione, da parte di Raso, allora amministratore unico della società,di corrispettivi il cui importo non era stato riversato nelle casse sociali ; che doveva escludersi vi fosse stata lapossibilità, da parte di Fanti ― che pure aveva ricoperto la carica di amministratore nel breve periodo corrente tra il 5 agosto 2009 e il 22 ottobre 2009 ― , di avvedersi della reale situazione contabile della società, visto che il riscontro delle irregolarità poste in atto avrebbe potuto emergere solo a seguito di controlli incrociati presso i terzi,emittenti le fatture di acquisto o destinatari delle fatture di vendita. 3. ― La sentenza della Corte di Bologna, pubblicata il 18 settembre 2020, è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 3010/2020 camera di consiglio8.3.2024 con un ricorso articolato in tre motivi. Il ricorso è stato resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. 4. ─ In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente. 5. ─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto e non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella