CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 46168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la mancata rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando v'è congrua motivazione sulla superfluità delle prove e, comunque, la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589); Rilevato che in data 4.07.2022 il difensore ha depositato memoria difensiva, contenente motivi nuovi; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo di tale memoria, afferenti al riconoscimento fotografico, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato inoltre, che le altre doglianze sono inedite perché non prospettate con l'atto di ricorso, dovendo in proposito ribadirsi che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 Rv. 254301); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro9essuali e della somma di euq tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13i6glio 2022 Il consigliere este sore Il