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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 29015/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26162/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3297/27/18 della Commissione tributaria Regionale dellaCampania, depositata il 10 / 4 /2 01 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Rilevatoche

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (CTR) con sentenza n 3297/27/18, depositata il 10/4/2018, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dalla contribuente avverso il mancato inserimento negli atti catastali della variazione catastale denunciata a mezzo (DOCFA).

In particolare, la CTR rilevava che, a seguito della presentazione della variazione catastale, secondo il procedimento DOCFA, l’Amministrazione aveva proceduto esclusivamente a chiedere chiarimenti al tecnico senzaricevere alcun riscontro, di talché si era in presenza di un mero atto interlocutorio avverso il quale non era possibile attivare alcuna tutela giurisdizionale.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con duemotivi .

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f) eart 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La ricorrente, sul presupposto di aver presentato (il 24.6.2014) una variazione catastale secondo il procedimento DOCFA relativa ad un capannone acquistato a seguito di procedura fallimentare, censura la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto non impugnabile il mancato inserimento da parte dell’Amministrazione nei dati catastali della suindicata variazione e, più precisamente, la richiesta di chiarimenti avanzata da quest’ultima nell’ambito del suindicato procedimento.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.,dell’art. 1, commi 2, 3 e 10 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, per avere la CTR ritenuto legittima la sospensione sine die dell’efficacia della rendita proposta dalla contribuente con la procedura DOCFA operata dall’Amministrazione, non avendo quest’ultima provveduto a rettificarla o ad inserire la stessa, per come proposta, negli atti catastali.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.

In tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura (ed.

DOCFA) per il classamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi.

Tale procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142, art. 56, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva.

Alle suindicate dichiarazioni, pertanto, non è applicabile il principio del silenzio -assenso dettato della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt.19 e 20, in quanto costituiscono l ’ atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, e non già istanze tendenti ad acquisire un diritto o ad accrescere le facoltà del dichiarante.

Correlativamente, l’Amministrazione finanziaria non ha alcuna posizione da riconoscere in quanto l’esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta Il detto d . m . n. 701 del 1994, infatti, consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili stessi, in una procedura che (come si è detto) ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. n. 1142del 1949, art. 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo («entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni») di un anno assegnato all’ufficio dal cennato d.m. (art. 1, comma 3), per la «determinazione della rendita catastale definitiva» non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto - ma meramente ordinatoria.

La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali.

Da quanto sopra consegue che,ove l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto diclassamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, a valere come “rendita proposta”fino a che l’Ufficio non provvedere alla determinazione della rendita definitiva. (Cass. n. 11844 del 2017 RV. 644126-02)

3.1. Orbene, tenuto conto del fatto che il processo tributario ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), quella di accertamento, com’̀ quella oggetto del presente scrutinio, è improponibile in tale sede.

In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, tale non ̀ l’inerzia dell’Amministrazione a fronte della rendita proposta dal contribuente con il procedimento DOCFA.

L’atto impugnabile si ravvisa, infatti, solo nell’eventuale avviso di accertamento con il quale la stessa Amministrazione, al termine del suindicato procedimento, ritiene di rettificare la suddetta rendita.

Discende da ciò che nel caso di impugnazione della mancata iscrizione negli atti del catasto della rendita proposta è lo stesso interesse ad agire che difetta (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente).

Tale interesse, infatti, ricorre solo ove vi sia un pregiudizio, come nel caso di notifica di un atto di accertamento emesso a seguito della procedura DOFCA; interesse che la stessa ricorrente implicitamente riconoscere non sussistere (cfr. pag 4 del ricorso).Risulta, dunque, evidente l’errore interpretativo da cui muove la ricorrente che afferma sussistere una lesione della propria posizione soggettiva meritevole di tutela nell’inerzia dell’amministrazione nell’accettare, o meno, la rendita proposta secondo il procedimento DOCFA fondata su una non corretta individuazionedella stessa.

Rispetto a tali conclusioni non rilevano, in senso difforme, i precedenti richiamati dalla ricorrente in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di atti di diniego a istanze volte alla correzione dei classamenti di immobili o, comunque, provvedimenti negativ i con i qual i l'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente rendita, rigettando l'istanza di variazione avanzata daicontribuenti.

4. In ragione di quanto sopra segue il rigetto del ricorso. 5.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna parte soccombente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26162/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3297/27/18 della Commissione tributaria Regionale dellaCampania, depositata il 10 / 4 /2 01 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Rilevatoche 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (CTR) con sentenza n 3297/27/18, depositata il 10/4/2018, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dalla contribuente avverso il mancato inserimento negli atti catastali della variazione catastale denunciata a mezzo (DOCFA). In particolare, la CTR rilevava che, a seguito della presentazione della variazione catastale, secondo il procedimento DOCFA, l’Amministrazione aveva proceduto esclusivamente a chiedere chiarimenti al tecnico senzaricevere alcun riscontro, di talché si era in presenza di un mero atto interlocutorio avverso il quale non era possibile attivare alcuna tutela giurisdizionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con duemotivi . 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 4. In prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f) eart 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La ricorrente, sul presupposto di aver presentato (il 24.6.2014) una variazione catastale secondo il procedimento DOCFA relativa ad un capannone acquistato a seguito di procedura fallimentare, censura la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto non impugnabile il mancato inserimento da parte dell’Amministrazione nei dati catastali della suindicata variazione e, più precisamente, la richiesta di chiarimenti avanzata da quest’ultima nell’ambito del suindicato procedimento.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.,dell’art. 1, commi 2, 3 e 10 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, per avere la CTR ritenuto legittima la sospensione sine die dell’efficacia della rendita proposta dalla contribuente con la procedura DOCFA operata dall’Amministrazione, non avendo quest’ultima provveduto a rettificarla o ad inserire la stessa, per come proposta, negli atti catastali. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati. In tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura (ed. DOCFA) per il classamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi. Tale procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142, art. 56, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva. Alle suindicate dichiarazioni, pertanto, non è applicabile il principio del silenzio -assenso dettato della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt.19 e 20, in quanto costituiscono l ’ atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, e non già istanze tendenti ad acquisire un diritto o ad accrescere le facoltà del dichiarante. Correlativamente, l’Amministrazione finanziaria non ha alcuna posizione da riconoscere in quanto l’esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta Il detto d . m . n. 701 del 1994, infatti, consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili stessi, in una procedura che (come si è detto) ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. n. 1142del 1949, art. 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo («entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni») di un anno assegnato all’ufficio dal cennato d.m. (art. 1, comma 3), per la «determinazione della rendita catastale definitiva» non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto - ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Da quanto sopra consegue che,ove l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto diclassamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, a valere come “rendita proposta”fino a che l’Ufficio non provvedere alla determinazione della rendita definitiva. (Cass. n. 11844 del 2017 RV. 644126-02) 3.1. Orbene, tenuto conto del fatto che il processo tributario ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), quella di accertamento, com’̀ quella oggetto del presente scrutinio, è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, tale non ̀ l’inerzia dell’Amministrazione a fronte della rendita proposta dal contribuente con il procedimento DOCFA. L’atto impugnabile si ravvisa, infatti, solo nell’eventuale avviso di accertamento con il quale la stessa Amministrazione, al termine del suindicato procedimento, ritiene di rettificare la suddetta rendita. Discende da ciò che nel caso di impugnazione della mancata iscrizione negli atti del catasto della rendita proposta è lo stesso interesse ad agire che difetta (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). Tale interesse, infatti, ricorre solo ove vi sia un pregiudizio, come nel caso di notifica di un atto di accertamento emesso a seguito della procedura DOFCA; interesse che la stessa ricorrente implicitamente riconoscere non sussistere (cfr. pag 4 del ricorso).Risulta, dunque, evidente l’errore interpretativo da cui muove la ricorrente che afferma sussistere una lesione della propria posizione soggettiva meritevole di tutela nell’inerzia dell’amministrazione nell’accettare, o meno, la rendita proposta secondo il procedimento DOCFA fondata su una non corretta individuazionedella stessa. Rispetto a tali conclusioni non rilevano, in senso difforme, i precedenti richiamati dalla ricorrente in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di atti di diniego a istanze volte alla correzione dei classamenti di immobili o, comunque, provvedimenti negativ i con i qual i l'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente rendita, rigettando l'istanza di variazione avanzata daicontribuenti. 4. In ragione di quanto sopra segue il rigetto del ricorso. 5. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
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