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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36552/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Chiari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31;05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente valutate e disattese, con corretti argomenti, dal giudice di merito; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Chiari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31;05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente valutate e disattese, con corretti argomenti, dal giudice di merito; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris