Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1924/2026

ECLI:EU:C:2026:18
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 657/24 [OSCURATO:PERSONA]GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] gegen Unwesen in der Wirtschaft eV [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Sicurezza alimentare – Indicazioni sulla salute – Condizioni specifiche di utilizzo – Obblighi di etichettatura – Integratore alimentare oggetto di pubblicità scritta »

1. La presente causa verte sull’interpretazione delle norme in materia di etichettatura e di pubblicità dei prodotti alimentari, in particolare degli integratori alimentari, che devono essere rispettate dagli operatori del settore alimentare che intendono apporre indicazioni sulla salute sui loro prodotti.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio invitano la Corte a stabilire, da un lato, se tali norme richiedano il rispetto degli obblighi d’informazione, che devono accompagnare tali indicazioni sulla salute, esclusivamente sull’etichettatura dei prodotti alimentari e, dall’altro, se la nozione di «etichettatura» ricomprenda quella di «pubblicità», in particolare in forma scritta.

I. Contesto normativo

2. Nel contesto della presente causa rilevano il considerando 17, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, l’articolo 7, primo comma, e l’articolo 8 della direttiva 2002/46/CE ( 2 ), l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE ( 3 ), i considerando da 1 a 4, 9, 10, 19, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2, punti 1) e 5), gli articoli da 3 a 7 e gli articoli da 10 a 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006 ( 4 ), il considerando 10, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 7, ultimo comma, l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 ( 5 ), nonché il punto 2 dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63/UE ( 6 ).

II. Fatti della controversia di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

3. La società [OSCURATO:PERSONA] commercializza, sotto forma di capsule composte in particolare da glucomannano (mannano di konjac), un integratore alimentare (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi») il cui imballaggio reca un’indicazione che sottolinea l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

4. Nel corso dell’anno 2020, la società [OSCURATO:PERSONA] ha diffuso sulla stampa un inserto pubblicitario volto a promuovere il prodotto di cui trattasi, riferendosi, in particolare, alle seguenti indicazioni: «Perdere peso in maniera sana» e «Il glucomannano contribuisce alla perdita di peso nell’ambito di una dieta ipocalorica».

È pacifico tra le parti nel procedimento principale che tale inserto non conteneva la menzione indicata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni.

5. Ritenendo che tali indicazioni avrebbero dovuto essere accompagnate dalle informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, lo [OSCURATO:PERSONA] gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, un’associazione professionale di diritto tedesco che, secondo il proprio statuto, ha l’obiettivo di combattere la concorrenza sleale, ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Monaco, Germania) un ricorso volto, in particolare, a ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di cessare, sotto pena di sanzioni, di pubblicizzare, nei rapporti commerciali, a fini concorrenziali, il prodotto di cui trattasi, ricorrendo alle indicazioni di cui al procedimento principale senza tuttavia menzionare l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

6. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Monaco) accolto tale ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso in appello la sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco, Germania), che l’ha respinto con sentenza del 20 luglio 2023.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio.

8. Il giudice del rinvio ritiene che l’esito del ricorso di cui è investito dipenda dalla questione se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto all’obbligo d’informazione ad essa incombente ai sensi di tale disposizione, avendo indicato, sull’imballaggio del prodotto di cui trattasi, le informazioni previste da tale disposizione, oppure se [OSCURATO:PERSONA] fosse anche tenuta a riportare tali informazioni nell’inserto pubblicitario destinato a promuovere il suo prodotto.

9. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento [n. 1924/2006] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “etichettatura” di un prodotto alimentare ricomprende anche una pubblicità scritta per il prodotto alimentare, cosicché l’impiego di un’indicazione sulla salute nella pubblicità scritta comporta che gli obblighi di informazione previsti in tale disposizione debbano essere adempiuti nella pubblicità. 2) Se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento [n. 1924/2006] debba essere interpretato nel senso che gli obblighi di informazione esistenti ai sensi di tale disposizione in caso di impiego di indicazioni sulla salute in una pubblicità di un prodotto alimentare devono essere adempiuti nella pubblicità del prodotto alimentare anche qualora l’etichettatura del prodotto alimentare contenga le necessarie informazioni».

10. La decisione di rinvio del 26 settembre 2024 è pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 ottobre 2024.

Le parti nel procedimento principale nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

III. Analisi A. Osservazioni preliminari

11. Prima di procedere all’analisi giuridica, ritengo utile formulare alcune osservazioni preliminari per una migliore comprensione delle questioni sollevate nella presente causa.

12. A tal proposito, si osserverà che la presente analisi partirà dalla premessa adottata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo cui il prodotto di cui trattasi è un prodotto alimentare sotto forma di integratore alimentare.

13. In primo luogo, tenuto conto della natura tecnica della normativa applicabile nella presente causa, occorre descrivere brevemente il contesto normativo rilevante.

14. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, il regolamento n. 1924/2006 si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali relative ai prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, gli integratori alimentari.

15. Il regolamento n. 1924/2006, che prevede norme specifiche da rispettare per poter utilizzare indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari destinati ad essere forniti come tali al consumatore, mirava, fin dall’inizio, a integrare la direttiva 2000/13/CE ( 7 ) che conteneva disposizioni generali, in particolare in materia di etichettatura ( 8 ).

Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento n. 1169/2011 ( 9 ), che ha codificato e semplificato, in un unico testo, la legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e, più in generale, in materia di informazione dei consumatori su tali prodotti ( 10 ).

Pertanto, in quanto strumento giuridico complementare, nella misura in cui le indicazioni cui si riferisce sono informazioni sugli alimenti, compresi gli integratori alimentari, il regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato alla luce del regolamento n. 1169/2011.

16. A titolo complementare, si aggiungerà che, data la loro particolare natura, gli integratori alimentari sono soggetti anche a un regime giuridico specifico, stabilito dalla direttiva 2002/46.

Al riguardo, il regolamento n. 1169/2011 prevede, al suo articolo 29, paragrafo 1, lettera a), che le norme relative alle informazioni che devono figurare nella dichiarazione nutrizionale previste da tale regolamento non si applicano agli integratori alimentari.

Tali informazioni sono infatti fornite conformemente all’articolo 8 della direttiva 2002/46.

Tuttavia, tali strumenti giuridici sono considerati come complementari, salvo che non prevedano un’esplicita eccezione relativa all’applicazione di altre norme in materia di etichettatura e di informazione relativamente agli alimenti ( 11 ).

17. In secondo luogo, occorre illustrare la natura particolare delle informazioni costituite dalle indicazioni in questione.

18. In generale, l’articolo 2, paragrafo 2, punto 1), del regolamento n. 1924/2006 definisce un’indicazione come «qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche».

Gli elementi che attirano particolarmente la mia attenzione nella lettura congiunta di tali definizioni sono i seguenti.

L’indicazione è, innanzitutto, un’informazione facoltativa (o ancora non obbligatoria) sulle caratteristiche particolari di un prodotto alimentare.

In altri termini, tale informazione è fornita dall’operatore del settore alimentare solo su base volontaria, ma non è imposta dalla legislazione dell’Unione ( 12 ).

19. Le indicazioni sulla salute, di cui trattasi nella presente causa, sono definite all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006 come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

Secondo la Corte, si tratta di una nozione ampia ( 13 ).

20. Ciò premesso, e per una migliore comprensione del contesto delle questioni sollevate nella presente causa, ritengo particolarmente importante un altro elemento implicito nelle definizioni sopra citate, vale a dire lo scopo per cui tali indicazioni vengono utilizzate.

A tal proposito, dai lavori preparatori del regolamento n. 1924/2006 emerge già che, pur riconoscendo l’effetto positivo, sulla trasmissione delle informazioni ai consumatori, dell’evoluzione dell’utilizzo delle indicazioni, il legislatore dell’Unione prendeva in considerazione il fatto che le indicazioni servono anche come strumento promozionale ( 14 ).

21. Inoltre, numerose fonti osservano tendenze in costante intensificazione da diversi anni, in particolare i notevoli sforzi compiuti dagli operatori del settore alimentare per attirare l’attenzione dei consumatori sui loro prodotti, che presenterebbero vantaggi per la nutrizione o la salute, cercando di distinguersi dai loro concorrenti o addirittura di valorizzare le loro innovazioni in materia alimentare ( 15 ).

22. A tal proposito, il considerando 19 del regolamento n. 1924/2006 riconosce l’immagine positiva che le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono conferire agli alimenti, nonché il potenziale impatto che tali alimenti potrebbero avere sulle abitudini alimentari e sull’assunzione complessiva di sostanze nutritive.

La Corte ha inoltre concluso che dette indicazioni influenzano le scelte alimentari dei consumatori ( 16 ).

23. Si constata quindi che il regolamento n. 1924/2006 costituisce innanzitutto un importante strumento giuridico per disciplinare l’utilizzo delle indicazioni, in particolare quelle relative alla salute, utilizzate per promuovere i prodotti alimentari presso i consumatori.

Tuttavia, pur essendo uno strumento importante per la protezione dei consumatori, tale regolamento mira anche a creare condizioni paritarie di concorrenza nell’industria alimentare ( 17 ) e quindi a bilanciare questi due obiettivi di natura diversa introducendo norme da rispettare per poter ricorrere a tali indicazioni.

24. Infatti, per essere autorizzate, le indicazioni di cui al regolamento n. 1924/2006 devono soddisfare le condizioni generali enunciate al capo II di tale regolamento.

Le indicazioni sulla salute, che ci interessano nella fattispecie, devono inoltre rispettare le condizioni specifiche previste al capo IV di detto regolamento ( 18 ).

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione nella presente causa, si trova in quest’ultimo capo, che occorre ora analizzare nell’ambito delle questioni pregiudiziali.

B. Sulle questioni pregiudiziali

25. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede quale sia la portata della nozione di «etichettatura» di un prodotto alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.

In particolare, nella misura in cui tale giudice chiede se la nozione di «etichettatura» ricomprenda anche quella di «pubblicità» in forma scritta, occorre delimitare tali due nozioni all’interno della normativa che disciplina le indicazioni sulla salute.

26. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla portata degli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 e, in particolare, se tali obblighi debbano essere rispettati nella pubblicità qualora essi siano già soddisfatti sull’etichettatura dell’alimento interessato.

27. In altri termini, le questioni pregiudiziali vertono sulla portata degli obblighi d’informazione.

È quindi opportuno trattarle congiuntamente.

Tuttavia, poiché la portata della nozione di «etichettatura» risulta rilevante una volta stabilita quella degli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, ritengo opportuno iniziare la presente analisi giuridica da tale portata degli obblighi d’informazione.

1. Sulla portata degli obblighi d’informazione

28. Dal testo e dalla struttura grammaticale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 risulta che esso subordina il rispetto degli obblighi d’informazione nell’ambito, in particolare, della pubblicità di un prodotto alimentare all’assenza di etichettatura di quest’ultimo.

29. Infatti, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 indica, nella prima parte della frase – vale a dire «[l]e indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura (…) sono comprese le seguenti informazioni» – che gli obblighi d’informazione devono essere rispettati sull’etichettatura.

Solo in assenza di tale etichettatura gli obblighi d’informazione devono essere soddisfatti nelle sedi specificate nella seconda parte della frase, vale a dire «o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità».

Pertanto, l’idea di una subordinazione del rispetto degli obblighi d’informazione, in particolare nella pubblicità dei prodotti alimentari, all’assenza di etichettatura è introdotta dall’espressione «in mancanza di etichettatura».

30. La congiunzione coordinante «o» che precede l’espressione «in mancanza di etichettatura», all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, non mi sembra poter condurre all’interpretazione secondo cui l’obbligo di comunicare informazioni sull’etichettatura e, in particolare, nella pubblicità sia alternativo, a meno di privare di ogni senso logico quest’ultima espressione.

Infatti, tenuto conto della seguente espressione «in mancanza di etichettatura», tale congiunzione coordinante dev’essere considerata come esclusiva, il che significa che si tratta di una comunicazione delle informazioni precisate in tale articolo 10, paragrafo 2, sull’etichettatura oppure nella presentazione, o anche nella pubblicità dei prodotti alimentari ( 19 ).

31. Ciò posto, si osserverà, al pari del giudice del rinvio, che le versioni linguistiche dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 presentano differenze nell’utilizzo delle congiunzioni coordinanti nella seconda parte della frase.

Infatti, la versione in lingua francese («la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci») utilizza la congiunzione coordinante «o» tra i termini «presentazione» e «pubblicità», il che lascia intendere che agli operatori del settore alimentare sia lasciato un certo margine di discrezionalità nell’adempimento degli obblighi d’informazione quando un prodotto alimentare non reca alcuna etichettatura.

Di conseguenza, le informazioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dovrebbero figurare o nella presentazione o nella pubblicità di tale prodotto alimentare.

32. Per contro, le versioni in lingua, in particolare, tedesca («die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung»), inglese («the presentation and advertising»), spagnola («en la presentación y la publicidad») e lituana («pateikime ir reklamoje») ( 20 ) utilizzano la congiunzione coordinante «e» tra i termini «presentazione» e «pubblicità».

Tale congiunzione suggerisce quindi che, in assenza di un’etichettatura recante le indicazioni obbligatorie, queste ultime devono figurare tanto nella presentazione del prodotto quanto nella pubblicità.

33. Sebbene sia certamente vero che la differenza linguistica è evidente, essa non è tuttavia determinante, dato che, indipendentemente dalla versione linguistica, il testo dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 indica, nella prima parte della frase, che il rispetto degli obblighi d’informazione in caso di indicazioni sulla salute è richiesto, innanzitutto, sull’etichettatura di un prodotto alimentare.

Per contro, nei casi in cui una tale etichettatura è assente, tali obblighi devono essere soddisfatti, in particolare, nella pubblicità del prodotto alimentare, conformemente alla seconda parte della frase di tale disposizione.

L’utilizzo delle congiunzioni coordinanti «e» oppure «o» davanti al termine «pubblicità» nelle diverse versioni linguistiche non incide sul fatto che tale termine rientra nella seconda parte della frase, di cui si deve tener conto solo in assenza di etichettatura di un prodotto alimentare.

Orbene, è pacifico che, nella causa di cui al procedimento principale, il prodotto di cui trattasi reca un’etichettatura sulla quale figura la menzione obbligatoria che indica l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Infatti, l’assenza di tale menzione è contestata al produttore solo nella pubblicità di detto prodotto, che rientra nella seconda parte della frase.

34. In ogni caso, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell’Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche.

Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione.

In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 21 ).

Orbene, il contesto e la finalità del regolamento n. 1924/2006 mi sembrano confermare l’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, secondo cui gli obblighi d’informazione devono essere rispettati, innanzitutto, sull’etichettatura di un prodotto alimentare e, solo in sua assenza, segnatamente nella pubblicità di tale prodotto.

35. Per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono gli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, occorre rilevare quanto segue.

36. È vero, come sottolinea il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che il considerando 4 del regolamento n. 1924/2006 dispone che tale regolamento si dovrebbe «applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l’altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche».

A tal proposito, si aggiungerà che l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento prevede inoltre che nel suo ambito di applicazione rientrino le «comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari».

37. Tuttavia, come risulta dalle disposizioni sopra citate del regolamento n. 1924/2006, queste riguardano le indicazioni sulla salute in quanto tali.

Non se ne può dedurre che lo stesso valga per le norme relative alle informazioni che devono accompagnare tali indicazioni.

Infatti, come indicato dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, per essere autorizzate, le indicazioni sulla salute devono essere conformi ai requisiti generali del capo II, intitolato «Principi generali», e ai requisiti specifici del capo IV, relativo alle «[i]ndicazioni sulla salute».

In particolare, tali indicazioni devono essere autorizzate a norma di detto regolamento ed essere incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, alle «[i]ndicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia» e alle «[i]ndicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia».

In altri termini, si tratta di condizioni relative alle indicazioni sulla salute stesse, ma non alle informazioni che devono accompagnarle e soprattutto non a dove tali informazioni devono obbligatoriamente figurare.

Pertanto, è qui che, a mio avviso, risiede la differenza tra, da un lato, le norme specifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, relative alle indicazioni sulla salute stesse, e, dall’altro, le norme specifiche applicabili alle informazioni che devono accompagnare tali indicazioni affinché esse possano essere autorizzate, previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

38. Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006 prevede espressamente la possibilità di adottare linee guida per l’attuazione di tale articolo.

Per tale motivo ritengo che la decisione di esecuzione 2013/63 costituisca un elemento importante nell’interpretazione contestuale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.

39. Orbene, l’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63 prevede espressamente che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1926/2006 impone la menzione delle informazioni obbligatorie nell’etichettatura degli alimenti per i quali è fornita l’indicazione sulla salute.

Nei casi in cui non esiste un’etichettatura, tali informazioni obbligatorie sono fornite nella pubblicità e nella presentazione dell’alimento ( 22 ).

Ciò si spiega, infatti, alla luce degli obiettivi perseguiti tanto dal regolamento n. 1924/2006 stesso quanto da altri strumenti giuridici relativi all’etichettatura dei prodotti alimentari, tra cui, in particolare, il regolamento n. 1169/2011, di cui il regolamento n. 1924/2006 è un’integrazione.

Tali strumenti giuridici garantiscono il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, mettendo a loro disposizione informazioni necessarie relative ai prodotti alimentari affinché questi ultimi possano compiere scelte di acquisto consapevoli ( 23 ).

40. Il giudice del rinvio dubita che l’obiettivo di un elevato livello di tutela possa essere raggiunto per quanto riguarda, in particolare, gli alimenti commercializzati online, a meno che la loro pubblicità non contenga le informazioni obbligatorie.

41. A tal proposito, si sottolinea che il regolamento n. 1924/2006 non contiene disposizioni relative all’autorizzazione di indicazioni di informazioni sulla salute sui prodotti alimentari in funzione di dove sono venduti, vale a dire in un punto vendita fisico o a distanza.

Infatti, le norme in materia di autorizzazione si applicano in base alle informazioni fornite, vale a dire ogni volta che in una comunicazione commerciale relativa a un prodotto alimentare figura un’indicazione nutrizionale o sulla salute e quando tale prodotto alimentare è destinato in quanto tale al consumatore finale ( 24 ).

Inoltre, affinché il consumatore possa compiere la propria scelta alimentare con piena cognizione di causa, è importante che le informazioni obbligatorie siano messe a sua disposizione prima dell’acquisto.

42. È quindi in tal senso che vanno interpretate, in particolare, le norme relative alla messa a disposizione e alla sede in cui fornire le informazioni obbligatorie e quelle relative alla vendita a distanza, di cui all’articolo 12 e all’articolo 14 del regolamento n. 1169/2011, che sono richiamate al punto 2.1, lettera b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63.

In particolare, l’articolo 12 del regolamento n. 1169/2011 enuncia il principio secondo cui il consumatore deve sempre disporre delle informazioni obbligatorie relative a un prodotto alimentare prima di effettuare la sua scelta.

Ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, in caso di vendita a distanza, tali informazioni devono apparire sul supporto della vendita a distanza o essere fornite mediante qualunque mezzo adeguato individuato dall’operatore del settore alimentare.

Tale regime speciale si applica anche alla vendita a distanza di prodotti alimentari recanti indicazioni sulla salute.

43. A tal proposito, il punto 2.1, lettera b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63 aggiunge che nei casi in cui, nella vendita a distanza di alimenti recanti indicazioni sulla salute, l’accesso all’etichettatura è limitato ( 25 ), tali informazioni devono essere incluse anche nella presentazione e nella pubblicità di tali alimenti.

Tuttavia, dalle disposizioni sopra citate risulta chiaramente che queste ultime riguardano il caso specifico di una vendita a distanza, che non può essere esteso per difetto a tutte le vendite di alimenti recanti indicazioni sulla salute.

Pertanto, non si può modificare il regime generale degli obblighi d’informazione previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.

44. Si ricorderà che i consumatori sono interessati al rapporto tra l’alimentazione e la salute nonché alla scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali ( 26 ).

A tal proposito, occorre considerare che l’etichettatura costituisce un importante mezzo di informazione per i consumatori.

Infatti, un’etichettatura «adeguata aiuta a orientare i consumatori verso diete sane e facilita scelte positive» ( 27 ) per la loro salute.

Pertanto, ai fini di un elevato livello di tutela dei consumatori nel settore alimentare, secondo lo spirito del legislatore dell’Unione, l’etichettatura deve servire a comunicare ai consumatori le informazioni essenziali relative ai prodotti alimentari ( 28 ).

La pubblicità interviene infatti solo in secondo piano, per ovviare alla mancanza di etichettatura e delle informazioni essenziali relative al prodotto alimentare che devono figurare nell’etichettatura prima dell’acquisto.

45. Il rispetto degli obblighi d’informazione sull’etichettatura e, solo in sua assenza, in particolare nella pubblicità, si spiega anche dal punto di vista pratico.

Infatti, se è vero che la pubblicità può apparire nei punti vendita di prodotti alimentari e quindi con una certa vicinanza ad essi ( 29 ), generalmente essa non è percepita come un mezzo di trasmissione di informazioni in prossimità dei prodotti alimentari.

La pubblicità mira, invero, ad attirare l’attenzione sul prodotto in questione, ma è anche concepita come uno strumento volto a influenzare le inclinazioni dei consumatori e le loro scelte prima ancora che essi si trovino di fronte al prodotto alimentare stesso.

Anche in tale logica, vale a dire consentire alla pubblicità di raggiungere il suo scopo di promuovere l’acquisto, e in conformità con l’obiettivo del regolamento n. 1924/2006 che mira non solo a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ma anche a preservare l’efficace funzionamento del mercato interno, mi sembra del tutto plausibile che gli operatori del settore alimentare siano esentati dal rispetto degli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento nella pubblicità, allorché le informazioni richieste figurano sull’etichettatura che si trova, in linea di principio, in prossimità del prodotto alimentare ( 30 ).

46. Ritengo pertanto che gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debbano essere rispettati sull’etichettatura dei prodotti alimentari e, solo in assenza di etichettatura, in particolare nella pubblicità dei prodotti alimentari.

47. Essendo stata stabilita la portata degli obblighi d’informazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, occorre ora esaminare se la nozione di «etichettatura» dei prodotti alimentari, ai sensi di tale articolo, ricomprenda quella di «pubblicità», in particolare scritta, cosicché il rispetto degli obblighi in materia di etichettatura presupponga anche l’indicazione delle informazioni previste a detto articolo in tale pubblicità.

2. Sulla delimitazione delle nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità»

48. A tal proposito, si noterà che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, che, come indica il suo titolo, prevede le condizioni specifiche relative all’utilizzo delle indicazioni sulla salute, non definisce le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità».

Ai sensi di tale articolo, che elenca le condizioni da rispettare affinché la comunicazione di indicazioni sulla salute sia autorizzata, siffatte indicazioni non sono consentite, a meno che le informazioni elencate in detto articolo non figurino sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, in particolare nella pubblicità del prodotto.

Pertanto, l’utilizzo dell’espressione «in mancanza» suggerisce l’esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra le nozioni in questione ( 31 ).

49. Ciò posto, occorre leggere l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

Tale disposizione fa riferimento alla definizione del termine «etichettatura» di cui alla direttiva 2000/13, che oggi dev’essere inteso come riferito alla definizione contenuta nel regolamento n. 1169/2011.

Secondo tale definizione, per «etichettatura» si intende «qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento» ( 32 ).

Si tratta di una definizione ampia, che comprende un gran numero di elementi visivi tali da fornire informazioni su un prodotto alimentare e la cui presenza su una varietà di supporti informativi, che accompagnano o fanno riferimento al prodotto alimentare, costituisce una condizione per la qualificazione di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011.

50. Per contro, il regolamento n. 1924/2006 non contiene alcuna definizione di «pubblicità», né fa riferimento a una tale definizione contenuta in un altro strumento giuridico.

Tuttavia, nella misura in cui tale regolamento integra il regolamento n. 1169/2011, ritengo che la nozione di «pubblicità» a cui quest’ultimo fa riferimento costituisca un elemento nell’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 ( 33 ).

51. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1169/2011, la definizione di «pubblicità» a cui occorre fare riferimento quando si tratta delle norme relative all’informazione dei consumatori sui prodotti alimentari è quella che figura nella direttiva 2006/114, vale a dire «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi» ( 34 ).

A tal proposito, la Corte ha già osservato che, alla luce di tale definizione particolarmente ampia, la pubblicità può assumere le forme più svariate e non è perciò assolutamente limitata alle forme classiche di pubblicità ( 35 ).

52. Ciò posto, si pone la questione se, tenuto conto delle due definizioni così ampie di «etichettatura» e di «pubblicità», esista una possibilità di parziale sovrapposizione, non fosse che per quanto riguarda una forma di pubblicità, vale a dire quella in forma scritta, con l’etichettatura.

A tal proposito, l’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1169/2011, mi sembra deporre contro una tale conclusione.

Infatti, occorre osservare che, da un lato, la definizione della nozione di «pubblicità», enunciata al paragrafo precedente, comprende tutte le forme di comunicazione, tra le quali si può citare segnatamente la pubblicità scritta.

In altri termini, nessun elemento, nel testo dei suddetti articoli, lascia intendere che una forma specifica di pubblicità possa essere trattata in modo diverso dalle altre, ad esempio a causa della sua eventuale sovrapposizione con altre definizioni fornite da tale regolamento.

53. Dall’altro lato, considerare che la forma scritta della pubblicità rientri nella nozione di «etichettatura» porterebbe a non tener conto degli elementi essenziali delle definizioni di tali due nozioni.

Infatti, la definizione giuridica di etichettatura pone l’accento sulla natura di una serie di elementi che si riferiscono a un prodotto alimentare e sul luogo in cui questi figurano .

La definizione giuridica di «pubblicità», per contro, sottolinea l’importanza della finalità promozionale.

54. Inoltre, anche il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 e gli obiettivi perseguiti da tale regolamento depongono a favore di una risposta negativa quanto all’esistenza di una possibile sovrapposizione tra le nozioni in questione.

55. Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, esso conferma l’esistenza di una delimitazione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità».

Infatti, dall’insieme di tale regolamento risulta che quest’ultimo distingue le nozioni, in particolare, di «etichettatura» e di «pubblicità».

Sebbene detto regolamento non contenga una definizione della nozione di «pubblicità», mentre contiene un riferimento a quella di «etichettatura», esso utilizza tali due nozioni in modo distinto in diversi articoli.

Infatti, l’articolo 1 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», stabilisce espressamente, al suo paragrafo 2, che tale regolamento si applica «alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari».

L’articolo 3 di detto regolamento, che riguarda i «[p]rincipi generali per tutte le indicazioni», prevede anch’esso tali tre nozioni differenziandole, quando enuncia che le indicazioni sulla salute «possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento».

Inoltre, nella misura in cui il regolamento n. 1924/2006 integra il regolamento n. 1169/2011, il fatto che quest’ultimo definisca le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» in modo distinto dimostra, a mio avviso, che esse devono essere considerate come aventi un ambito di applicazione diverso ( 36 ).

56. Inoltre, ritengo che la decisione di esecuzione 2013/63 con cui la Commissione ha adottato linee guida per l’applicazione delle condizioni specifiche relative alle indicazioni sulla salute enunciate all’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 ( 37 ) fornisca elementi utili alla riflessione.

In particolare, il punto 2 del suo allegato, relativo alle «[i]nformazioni obbligatorie che accompagnano le indicazioni sulla salute autorizzate», stabilisce una differenza tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» in base alle loro finalità.

Infatti, secondo tale punto dell’allegato, l’etichettatura mira a informare il consumatore finale, mentre la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento da parte dell’operatore del settore alimentare.

57. Da quanto sopra esposto risulta che l’etichettatura fornisce informazioni sul prodotto alimentare all’attenzione del consumatore affinché quest’ultimo possa compiere una scelta informata al momento dell’acquisto di tale prodotto.

In altri termini, essa mira a mettere a disposizione del consumatore informazioni essenziali sull’alimento affinché questi possa prendere la sua decisione in materia alimentare in maniera informata ( 38 ).

58. Per contro, la pubblicità mira a promuovere la vendita del prodotto alimentare e a incentivarne l’acquisto.

A tal proposito, occorre osservare che la pubblicità dei prodotti alimentari può assumere forme molto diverse a seconda, tra l’altro, del suo mezzo di diffusione ( 39 ), del messaggio trasmesso ( 40 ), del pubblico a cui si rivolge e dell’obiettivo consistente, in sostanza, nel promuovere il prodotto alimentare, nel suscitare interesse per un’offerta e nell’incentivare i consumatori all’acquisto.

Invero, non è escluso che, alla luce di tale varietà di forme pubblicitarie, possa esistere una certa somiglianza tra l’etichettatura e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda le informazioni comunicate e la forma in cui queste sono trasmesse ai consumatori.

Tuttavia, dal contesto sopra citato emerge chiaramente che tali nozioni seguono due diverse logiche di comunicazione delle informazioni, essendo una informativa mentre l’altra promozionale.

Di conseguenza, avvicinare tali due nozioni sulla base delle informazioni utilizzate (le informazioni relative a un prodotto alimentare) e della forma di trasmissione di tali informazioni (nel caso di specie, su un supporto scritto) sarebbe, a mio avviso, artificiale.

59. Tale conclusione mi sembra inoltre conforme all’obiettivo del regolamento n. 1924/2006, obiettivo peraltro trasversale, perseguito non solo da tale regolamento, la cui interpretazione è richiesta nella presente causa, ma anche da altri strumenti giuridici integrati da detto regolamento, in particolare il regolamento n. 1169/2011 ( 41 ).

60. Come enunciato dal suo articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo considerando 1, il regolamento n. 1924/2006 mira a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitando le loro scelte attraverso l’immissione sul mercato di prodotti sicuri e adeguatamente etichettati.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, la tutela della salute figura tra le principali finalità di tale regolamento ( 42 ).

A mio avviso, tale obiettivo deve essere inteso come volto a garantire che il consumatore sia protetto, nella fattispecie, da indicazioni sulla salute inesatte, non scientificamente provate o addirittura ingannevoli, quando queste siano tali da influenzare le abitudini alimentari e le quantità totali di nutrienti assorbite da tale consumatore ( 43 ).

Tuttavia, tale medesimo obiettivo non può portare ad estendere l’ambito di applicazione delle norme in materia di etichettatura a quelle relative alla pubblicità, a meno di non andare contro la volontà del legislatore dell’Unione di stabilire una delimitazione tra le due nozioni in questione.

Infatti, è evidente che, se il legislatore dell’Unione avesse ritenuto che tali due nozioni si sovrapponessero, anche solo per quanto riguarda l’etichettatura e la pubblicità in forma scritta, avrebbe provveduto a designarle allo stesso modo invece di distinguerle, come fa nel regolamento n. 1924/2006.

61. Occorre inoltre ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 1924/2006 è duplice, vale a dire garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori ( 44 ).

Orbene, estendere la portata della nozione di «etichettatura» a quella di «pubblicità» nella sua forma scritta rischierebbe, a mio avviso, di oscurare il primo di questi obiettivi, se non addirittura di comprometterlo ( 45 ).

Più in generale, ciò rischierebbe di provocare incertezza giuridica in materia, o addirittura di portare a un risultato assurdo: se la pubblicità scritta rientrasse ora nella nozione di «etichettatura», sarebbe vero anche il contrario, vale a dire l’etichettatura potrebbe rientrare nella nozione di «pubblicità»? In particolare, perché la nozione di «etichettatura» dovrebbe avere la precedenza nel ricomprendere quella di «pubblicità» e non viceversa ( 46 ) ? A mio avviso, ciò costituisce un ulteriore motivo per ritenere che tale sovrapposizione sarebbe artificiale, arrivando addirittura a strumentalizzerebbe le norme previste dal regolamento n. 1924/2006.

62. Di conseguenza, ritengo che la nozione di «etichettatura» non ricomprenda quella di «pubblicità», in qualsiasi forma essa sia, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1924/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1169/2011.

63. Per tutti questi motivi, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dev’essere interpretato nel senso che impone il rispetto degli obblighi d’informazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

La nozione di «etichettatura» di cui a tale articolo non ricomprende quella di «pubblicità», in qualsiasi forma essa sia.

In assenza di etichettatura, gli obblighi d’informazione devono essere rispettati, in particolare, nella pubblicità dei prodotti alimentari.

IV. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania): L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, dev’essere interpretato nel senso che: esso impone il rispetto degli obblighi d’informazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

La nozione di «etichettatura» di cui a tale articolo non ricomprende quella di «pubblicità», in qualsiasi forma essa sia.

In assenza di etichettatura, gli obblighi d’informazione devono essere rispettati, in particolare, nella pubblicità dei prodotti alimentari. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21). 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9, e rettifica GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012 (GU 2012, L 310, pag. 36). 5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU 2015, L 327, pag. 1). 6 Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 22, pag. 25). 7 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29). 8 Considerando 3 del regolamento n. 1924/2006. 9 Pertanto, ogni riferimento alla direttiva 2000/13 contenuto nel regolamento n. 1924/2006 deve essere anche considerato come un riferimento al regolamento n. 1169/2011, conformemente all’articolo 53 di quest’ultimo regolamento. 10 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011. 11 A tale riguardo, il considerando 17 della direttiva 2002/46 prevede che quest’ultima si limita a stabilire le disposizioni aggiuntive necessarie, poiché disposizioni generali e definizioni sono stabilite nella direttiva 2000/13 e, ora, nel regolamento n. 1169/2011. 12 Tuttavia, la comunicazione di tali informazioni facoltative rende obbligatoria l’indicazione di altre informazioni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. 13 V., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑544/10 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), EU:C:2012:526, punti 35 e

36. 14 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [COM(2003)424 def.], punto

9. 15 V., in tal senso, Nihoul, P., [OSCURATO:PERSONA], E., «L’étiquetage des denrées alimentaires : une pondération réussie entre intérêts contradictoires ?», Journal de droit européen, 20 º anno (2012), n. 192, pagg. da 237 a

243. Più recentemente, v. anche Relazione speciale 23/2024 della Corte dei conti, adottata il 28 novembre 2024, relativa all’«Etichettatura degli alimenti nell’UE – I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette» (GU C, C/2024/7194), in particolare punti 7 e 47, che rileva l’esistenza di una costante evoluzione delle pratiche di etichettatura delle imprese del settore alimentare alla ricerca di nuovi modi per attirare i consumatori. 16 [OSCURATO:PERSONA], punto

37. 17 Considerando 2 del regolamento n. 1924/2006. 18 Una descrizione dettagliata di tali condizioni generali e specifiche, diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, non mi sembra necessaria nell’ambito della presente causa. 19 Tale interpretazione mi sembra poter essere confermata anche da altre versioni linguistiche, ad esempio in quella inglese [«[h]ealth claims shall only be permitted if the following information is included in the labelling, or if no such labelling exists, in the presentation and advertising (...)»] o lituana [«[t]eiginiai apie sveikatingumą leidžiami tik tuo atveju, jei toliau nurodyta informacija yra pateikta etiketėje, o jei etiketės nėra – pateikime ir reklamoje (...)»]. 20 Il corsivo è mio. 21

V. sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punto 38 e giurisprudenza citata. 22 Punto 2.1, lettere a) e b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63. 23 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 e articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. 24 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. 25 A tal proposito, si noterà che, certamente, la formulazione nella versione in lingua francese è alquanto ambigua, in quanto utilizza l’espressione «le consommateur ayant difficilement accès à l’“étiquetage”».Tuttavia, le altre versioni linguistiche di tale punto 2.1, lettera b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63 consentono di confermare che allorché l’accesso all’etichettatura è limitato, le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 devono essere comunicate su altri supporti (v., ad esempio, versioni in lingua inglese: «[m]andatory information shall be available to the consumer before purchase and in the cases of distance selling where access to the “labelling” is restricted, mandatory information must be included in the presentation and advertising of the food, in the material supporting the distance selling whether this is a website, a catalogue, a leaflet, a letter, etc.»; spagnola: «[l]a información obligatoria estará a disposición del consumidor antes de que se realice la compra y, en el caso de las ventas a distancia en las que el acceso al “etiquetado” está limitado, la información obligatoria deberá incluirse, en la presentación y la publicidad de los alimentos, en el soporte de la venta a distancia, ya se trate de un sitio web, de un catálogo, de un folleto, de una carta, etc.», e lituana: «[p]rivaloma informacija pateikiama vartotojui prieš perkant, o tais nuotolinės prekybos atvejais, kai prieiga prie “ženklinimo” yra ribota, privaloma informacija turi būti nurodyta “pateikime” bei “reklamoje” ir informacinėje medžiagoje, kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu, kaip antai, tinklalapyje, kataloge, informaciniame lapelyje, rašte ir t. t»). 26 Considerando 10 del regolamento n. 1169/2011. 27 COM(2006) 368 definitivo. 28 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. 29 Mi riferisco in particolare ai manifesti pubblicitari all’ingresso dei supermercati o ai cataloghi distribuiti in tali supermercati, ad esempio. 30 Ciò non pregiudica la facoltà degli operatori del settore alimentare di indicare tali informazioni nella pubblicità, pur non essendovi tenuti. 31 V., per analogia, sentenza del 7 luglio 2016, Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, punto

33. 32 Articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011. 33 A mio avviso, tale conclusione si impone per ragioni di certezza del diritto e di coerenza in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. 34 Articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114. 35 Sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑657/11, EU:C:2013:516, punto

35. 36 A titolo complementare, si noterà che la distinzione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» sembra poter essere dedotta, in modo indiretto, già dalla direttiva 2000/13, di cui il regolamento n. 1924/2006 costituiva il complemento prima dell’abrogazione di tale direttiva da parte del regolamento n. 1169/2011.

Infatti, detta direttiva distingueva le norme applicabili all’una e all’altra di tali nozioni (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA], C‑239/02, EU:C:2004:445, punto 34). 37

V. considerando 37 e articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006. 38 Ciò non toglie che l’etichettatura possa contenere anche informazioni che possono essere considerate non essenziali.

Mi riferisco ad informazioni facoltative quali, ad esempio, le indicazioni sulla salute che, come spiegato sopra, informano certamente il consumatore, ma hanno come obiettivo principale quello di attirare la sua attenzione e, in ultima analisi, di indurlo all’acquisto.

È per quest’ultimo motivo che la loro comunicazione sull’etichettatura di un prodotto alimentare non solo deve essere supportata da dati scientifici [v. articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006], ma anche, tenuto conto del loro ruolo promozionale, essere accompagnata dalle informazioni complementari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, al fine di tutelare i consumatori da informazioni ingannevoli e non comprovate. 39 Ad esempio, una pubblicità scritta sugli annunci dei giornali o sui cartelloni pubblicitari, una pubblicità audiovisiva in televisione o alla radio, oppure una pubblicità digitale, come spesso accade sui social network. 40 Ad esempio, a seconda del tono e dell’intento del messaggio, che possono essere informativi, relativi alle caratteristiche del prodotto, persuasivi, per sottolineare i vantaggi del prodotto al fine di convincere il consumatore ad acquistare, oppure emotivi, per suscitare emozioni tali da influenzare l’acquisto. 41 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 1169/2011 mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno. 42 Sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. [OSCURATO:PERSONA], C‑524/18, EU:C:2020:60, punti 35 e 55, nonché giurisprudenza citata. 43 Considerando 14 e 19 del regolamento n. 1924/2006. 44 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. 45 A tale riguardo, la pubblicità costituisce senza dubbio un mezzo per aprire sbocchi nel mercato interno per beni e servizi, sbocchi di cui sia i consumatori sia i professionisti devono poter beneficiare al massimo.

Orbene, obbligare un operatore del settore alimentare ad abbandonare una tecnica pubblicitaria che ritiene particolarmente efficace, nella fattispecie la semplice menzione di un’indicazione sulla salute, a causa di una sovrapposizione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità», porterebbe ad ostacolare tali sbocchi e, di conseguenza, a pregiudicare l’efficace funzionamento del mercato interno. 46 Inoltre, gli operatori del settore alimentare avrebbero quindi la possibilità di scegliere il regime giuridico applicabile? Una tale sovrapposizione che conseguenze rischierebbe di avere sugli altri strumenti giuridici che utilizzano le stesse definizioni? Questi sono solo alcuni esempi delle difficoltà pratiche derivanti dall’ammissione di una sovrapposizione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» nella sua forma scritta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 657/24 [OSCURATO:PERSONA]GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] gegen Unwesen in der Wirtschaft eV [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Sicurezza alimentare – Indicazioni sulla salute – Condizioni specifiche di utilizzo – Obblighi di etichettatura – Integratore alimentare oggetto di pubblicità scritta » 1. La presente causa verte sull’interpretazione delle norme in materia di etichettatura e di pubblicità dei prodotti alimentari, in particolare degli integratori alimentari, che devono essere rispettate dagli operatori del settore alimentare che intendono apporre indicazioni sulla salute sui loro prodotti. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio invitano la Corte a stabilire, da un lato, se tali norme richiedano il rispetto degli obblighi d’informazione, che devono accompagnare tali indicazioni sulla salute, esclusivamente sull’etichettatura dei prodotti alimentari e, dall’altro, se la nozione di «etichettatura» ricomprenda quella di «pubblicità», in particolare in forma scritta. I. Contesto normativo 2. Nel contesto della presente causa rilevano il considerando 17, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, l’articolo 7, primo comma, e l’articolo 8 della direttiva 2002/46/CE ( 2 ), l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE ( 3 ), i considerando da 1 a 4, 9, 10, 19, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2, punti 1) e 5), gli articoli da 3 a 7 e gli articoli da 10 a 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006 ( 4 ), il considerando 10, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 7, ultimo comma, l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 ( 5 ), nonché il punto 2 dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63/UE ( 6 ). II. Fatti della controversia di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 3. La società [OSCURATO:PERSONA] commercializza, sotto forma di capsule composte in particolare da glucomannano (mannano di konjac), un integratore alimentare (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi») il cui imballaggio reca un’indicazione che sottolinea l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 4. Nel corso dell’anno 2020, la società [OSCURATO:PERSONA] ha diffuso sulla stampa un inserto pubblicitario volto a promuovere il prodotto di cui trattasi, riferendosi, in particolare, alle seguenti indicazioni: «Perdere peso in maniera sana» e «Il glucomannano contribuisce alla perdita di peso nell’ambito di una dieta ipocalorica». È pacifico tra le parti nel procedimento principale che tale inserto non conteneva la menzione indicata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni. 5. Ritenendo che tali indicazioni avrebbero dovuto essere accompagnate dalle informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, lo [OSCURATO:PERSONA] gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, un’associazione professionale di diritto tedesco che, secondo il proprio statuto, ha l’obiettivo di combattere la concorrenza sleale, ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Monaco, Germania) un ricorso volto, in particolare, a ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di cessare, sotto pena di sanzioni, di pubblicizzare, nei rapporti commerciali, a fini concorrenziali, il prodotto di cui trattasi, ricorrendo alle indicazioni di cui al procedimento principale senza tuttavia menzionare l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 6. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Monaco) accolto tale ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso in appello la sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco, Germania), che l’ha respinto con sentenza del 20 luglio 2023. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Monaco) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio. 8. Il giudice del rinvio ritiene che l’esito del ricorso di cui è investito dipenda dalla questione se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto all’obbligo d’informazione ad essa incombente ai sensi di tale disposizione, avendo indicato, sull’imballaggio del prodotto di cui trattasi, le informazioni previste da tale disposizione, oppure se [OSCURATO:PERSONA] fosse anche tenuta a riportare tali informazioni nell’inserto pubblicitario destinato a promuovere il suo prodotto. 9. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento [n. 1924/2006] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “etichettatura” di un prodotto alimentare ricomprende anche una pubblicità scritta per il prodotto alimentare, cosicché l’impiego di un’indicazione sulla salute nella pubblicità scritta comporta che gli obblighi di informazione previsti in tale disposizione debbano essere adempiuti nella pubblicità. 2)      Se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento [n. 1924/2006] debba essere interpretato nel senso che gli obblighi di informazione esistenti ai sensi di tale disposizione in caso di impiego di indicazioni sulla salute in una pubblicità di un prodotto alimentare devono essere adempiuti nella pubblicità del prodotto alimentare anche qualora l’etichettatura del prodotto alimentare contenga le necessarie informazioni». 10. La decisione di rinvio del 26 settembre 2024 è pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 ottobre 2024. Le parti nel procedimento principale nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. III. Analisi A. Osservazioni preliminari 11. Prima di procedere all’analisi giuridica, ritengo utile formulare alcune osservazioni preliminari per una migliore comprensione delle questioni sollevate nella presente causa. 12. A tal proposito, si osserverà che la presente analisi partirà dalla premessa adottata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo cui il prodotto di cui trattasi è un prodotto alimentare sotto forma di integratore alimentare. 13. In primo luogo, tenuto conto della natura tecnica della normativa applicabile nella presente causa, occorre descrivere brevemente il contesto normativo rilevante. 14. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, il regolamento n. 1924/2006 si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali relative ai prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, gli integratori alimentari. 15. Il regolamento n. 1924/2006, che prevede norme specifiche da rispettare per poter utilizzare indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari destinati ad essere forniti come tali al consumatore, mirava, fin dall’inizio, a integrare la direttiva 2000/13/CE ( 7 ) che conteneva disposizioni generali, in particolare in materia di etichettatura ( 8 ). Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento n. 1169/2011 ( 9 ), che ha codificato e semplificato, in un unico testo, la legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e, più in generale, in materia di informazione dei consumatori su tali prodotti ( 10 ). Pertanto, in quanto strumento giuridico complementare, nella misura in cui le indicazioni cui si riferisce sono informazioni sugli alimenti, compresi gli integratori alimentari, il regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato alla luce del regolamento n. 1169/2011. 16. A titolo complementare, si aggiungerà che, data la loro particolare natura, gli integratori alimentari sono soggetti anche a un regime giuridico specifico, stabilito dalla direttiva 2002/46. Al riguardo, il regolamento n. 1169/2011 prevede, al suo articolo 29, paragrafo 1, lettera a), che le norme relative alle informazioni che devono figurare nella dichiarazione nutrizionale previste da tale regolamento non si applicano agli integratori alimentari. Tali informazioni sono infatti fornite conformemente all’articolo 8 della direttiva 2002/46. Tuttavia, tali strumenti giuridici sono considerati come complementari, salvo che non prevedano un’esplicita eccezione relativa all’applicazione di altre norme in materia di etichettatura e di informazione relativamente agli alimenti ( 11 ). 17. In secondo luogo, occorre illustrare la natura particolare delle informazioni costituite dalle indicazioni in questione. 18. In generale, l’articolo 2, paragrafo 2, punto 1), del regolamento n. 1924/2006 definisce un’indicazione come «qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche». Gli elementi che attirano particolarmente la mia attenzione nella lettura congiunta di tali definizioni sono i seguenti. L’indicazione è, innanzitutto, un’informazione facoltativa (o ancora non obbligatoria) sulle caratteristiche particolari di un prodotto alimentare. In altri termini, tale informazione è fornita dall’operatore del settore alimentare solo su base volontaria, ma non è imposta dalla legislazione dell’Unione ( 12 ). 19. Le indicazioni sulla salute, di cui trattasi nella presente causa, sono definite all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006 come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute». Secondo la Corte, si tratta di una nozione ampia ( 13 ). 20. Ciò premesso, e per una migliore comprensione del contesto delle questioni sollevate nella presente causa, ritengo particolarmente importante un altro elemento implicito nelle definizioni sopra citate, vale a dire lo scopo per cui tali indicazioni vengono utilizzate. A tal proposito, dai lavori preparatori del regolamento n. 1924/2006 emerge già che, pur riconoscendo l’effetto positivo, sulla trasmissione delle informazioni ai consumatori, dell’evoluzione dell’utilizzo delle indicazioni, il legislatore dell’Unione prendeva in considerazione il fatto che le indicazioni servono anche come strumento promozionale ( 14 ). 21. Inoltre, numerose fonti osservano tendenze in costante intensificazione da diversi anni, in particolare i notevoli sforzi compiuti dagli operatori del settore alimentare per attirare l’attenzione dei consumatori sui loro prodotti, che presenterebbero vantaggi per la nutrizione o la salute, cercando di distinguersi dai loro concorrenti o addirittura di valorizzare le loro innovazioni in materia alimentare ( 15 ). 22. A tal proposito, il considerando 19 del regolamento n. 1924/2006 riconosce l’immagine positiva che le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono conferire agli alimenti, nonché il potenziale impatto che tali alimenti potrebbero avere sulle abitudini alimentari e sull’assunzione complessiva di sostanze nutritive. La Corte ha inoltre concluso che dette indicazioni influenzano le scelte alimentari dei consumatori ( 16 ). 23. Si constata quindi che il regolamento n. 1924/2006 costituisce innanzitutto un importante strumento giuridico per disciplinare l’utilizzo delle indicazioni, in particolare quelle relative alla salute, utilizzate per promuovere i prodotti alimentari presso i consumatori. Tuttavia, pur essendo uno strumento importante per la protezione dei consumatori, tale regolamento mira anche a creare condizioni paritarie di concorrenza nell’industria alimentare ( 17 ) e quindi a bilanciare questi due obiettivi di natura diversa introducendo norme da rispettare per poter ricorrere a tali indicazioni. 24. Infatti, per essere autorizzate, le indicazioni di cui al regolamento n. 1924/2006 devono soddisfare le condizioni generali enunciate al capo II di tale regolamento. Le indicazioni sulla salute, che ci interessano nella fattispecie, devono inoltre rispettare le condizioni specifiche previste al capo IV di detto regolamento ( 18 ). L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione nella presente causa, si trova in quest’ultimo capo, che occorre ora analizzare nell’ambito delle questioni pregiudiziali. B. Sulle questioni pregiudiziali 25. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede quale sia la portata della nozione di «etichettatura» di un prodotto alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. In particolare, nella misura in cui tale giudice chiede se la nozione di «etichettatura» ricomprenda anche quella di «pubblicità» in forma scritta, occorre delimitare tali due nozioni all’interno della normativa che disciplina le indicazioni sulla salute. 26. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla portata degli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 e, in particolare, se tali obblighi debbano essere rispettati nella pubblicità qualora essi siano già soddisfatti sull’etichettatura dell’alimento interessato. 27. In altri termini, le questioni pregiudiziali vertono sulla portata degli obblighi d’informazione. È quindi opportuno trattarle congiuntamente. Tuttavia, poiché la portata della nozione di «etichettatura» risulta rilevante una volta stabilita quella degli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, ritengo opportuno iniziare la presente analisi giuridica da tale portata degli obblighi d’informazione. 1. Sulla portata degli obblighi d’informazione 28. Dal testo e dalla struttura grammaticale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 risulta che esso subordina il rispetto degli obblighi d’informazione nell’ambito, in particolare, della pubblicità di un prodotto alimentare all’assenza di etichettatura di quest’ultimo. 29. Infatti, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 indica, nella prima parte della frase – vale a dire «[l]e indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura (…) sono comprese le seguenti informazioni» – che gli obblighi d’informazione devono essere rispettati sull’etichettatura. Solo in assenza di tale etichettatura gli obblighi d’informazione devono essere soddisfatti nelle sedi specificate nella seconda parte della frase, vale a dire «o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità». Pertanto, l’idea di una subordinazione del rispetto degli obblighi d’informazione, in particolare nella pubblicità dei prodotti alimentari, all’assenza di etichettatura è introdotta dall’espressione «in mancanza di etichettatura». 30. La congiunzione coordinante «o» che precede l’espressione «in mancanza di etichettatura», all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, non mi sembra poter condurre all’interpretazione secondo cui l’obbligo di comunicare informazioni sull’etichettatura e, in particolare, nella pubblicità sia alternativo, a meno di privare di ogni senso logico quest’ultima espressione. Infatti, tenuto conto della seguente espressione «in mancanza di etichettatura», tale congiunzione coordinante dev’essere considerata come esclusiva, il che significa che si tratta di una comunicazione delle informazioni precisate in tale articolo 10, paragrafo 2, sull’etichettatura oppure nella presentazione, o anche nella pubblicità dei prodotti alimentari ( 19 ). 31. Ciò posto, si osserverà, al pari del giudice del rinvio, che le versioni linguistiche dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 presentano differenze nell’utilizzo delle congiunzioni coordinanti nella seconda parte della frase. Infatti, la versione in lingua francese («la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci») utilizza la congiunzione coordinante «o» tra i termini «presentazione» e «pubblicità», il che lascia intendere che agli operatori del settore alimentare sia lasciato un certo margine di discrezionalità nell’adempimento degli obblighi d’informazione quando un prodotto alimentare non reca alcuna etichettatura. Di conseguenza, le informazioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dovrebbero figurare o nella presentazione o nella pubblicità di tale prodotto alimentare. 32. Per contro, le versioni in lingua, in particolare, tedesca («die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung»), inglese («the presentation and advertising»), spagnola («en la presentación y la publicidad») e lituana («pateikime ir reklamoje») ( 20 ) utilizzano la congiunzione coordinante «e» tra i termini «presentazione» e «pubblicità». Tale congiunzione suggerisce quindi che, in assenza di un’etichettatura recante le indicazioni obbligatorie, queste ultime devono figurare tanto nella presentazione del prodotto quanto nella pubblicità. 33. Sebbene sia certamente vero che la differenza linguistica è evidente, essa non è tuttavia determinante, dato che, indipendentemente dalla versione linguistica, il testo dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 indica, nella prima parte della frase, che il rispetto degli obblighi d’informazione in caso di indicazioni sulla salute è richiesto, innanzitutto, sull’etichettatura di un prodotto alimentare. Per contro, nei casi in cui una tale etichettatura è assente, tali obblighi devono essere soddisfatti, in particolare, nella pubblicità del prodotto alimentare, conformemente alla seconda parte della frase di tale disposizione. L’utilizzo delle congiunzioni coordinanti «e» oppure «o» davanti al termine «pubblicità» nelle diverse versioni linguistiche non incide sul fatto che tale termine rientra nella seconda parte della frase, di cui si deve tener conto solo in assenza di etichettatura di un prodotto alimentare. Orbene, è pacifico che, nella causa di cui al procedimento principale, il prodotto di cui trattasi reca un’etichettatura sulla quale figura la menzione obbligatoria che indica l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Infatti, l’assenza di tale menzione è contestata al produttore solo nella pubblicità di detto prodotto, che rientra nella seconda parte della frase. 34. In ogni caso, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell’Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 21 ). Orbene, il contesto e la finalità del regolamento n. 1924/2006 mi sembrano confermare l’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, secondo cui gli obblighi d’informazione devono essere rispettati, innanzitutto, sull’etichettatura di un prodotto alimentare e, solo in sua assenza, segnatamente nella pubblicità di tale prodotto. 35. Per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono gli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, occorre rilevare quanto segue. 36. È vero, come sottolinea il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che il considerando 4 del regolamento n. 1924/2006 dispone che tale regolamento si dovrebbe «applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l’altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche». A tal proposito, si aggiungerà che l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento prevede inoltre che nel suo ambito di applicazione rientrino le «comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari». 37. Tuttavia, come risulta dalle disposizioni sopra citate del regolamento n. 1924/2006, queste riguardano le indicazioni sulla salute in quanto tali. Non se ne può dedurre che lo stesso valga per le norme relative alle informazioni che devono accompagnare tali indicazioni. Infatti, come indicato dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, per essere autorizzate, le indicazioni sulla salute devono essere conformi ai requisiti generali del capo II, intitolato «Principi generali», e ai requisiti specifici del capo IV, relativo alle «[i]ndicazioni sulla salute». In particolare, tali indicazioni devono essere autorizzate a norma di detto regolamento ed essere incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, alle «[i]ndicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia» e alle «[i]ndicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia». In altri termini, si tratta di condizioni relative alle indicazioni sulla salute stesse, ma non alle informazioni che devono accompagnarle e soprattutto non a dove tali informazioni devono obbligatoriamente figurare. Pertanto, è qui che, a mio avviso, risiede la differenza tra, da un lato, le norme specifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, relative alle indicazioni sulla salute stesse, e, dall’altro, le norme specifiche applicabili alle informazioni che devono accompagnare tali indicazioni affinché esse possano essere autorizzate, previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento. 38. Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006 prevede espressamente la possibilità di adottare linee guida per l’attuazione di tale articolo. Per tale motivo ritengo che la decisione di esecuzione 2013/63 costituisca un elemento importante nell’interpretazione contestuale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. 39. Orbene, l’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63 prevede espressamente che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1926/2006 impone la menzione delle informazioni obbligatorie nell’etichettatura degli alimenti per i quali è fornita l’indicazione sulla salute. Nei casi in cui non esiste un’etichettatura, tali informazioni obbligatorie sono fornite nella pubblicità e nella presentazione dell’alimento ( 22 ). Ciò si spiega, infatti, alla luce degli obiettivi perseguiti tanto dal regolamento n. 1924/2006 stesso quanto da altri strumenti giuridici relativi all’etichettatura dei prodotti alimentari, tra cui, in particolare, il regolamento n. 1169/2011, di cui il regolamento n. 1924/2006 è un’integrazione. Tali strumenti giuridici garantiscono il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, mettendo a loro disposizione informazioni necessarie relative ai prodotti alimentari affinché questi ultimi possano compiere scelte di acquisto consapevoli ( 23 ). 40. Il giudice del rinvio dubita che l’obiettivo di un elevato livello di tutela possa essere raggiunto per quanto riguarda, in particolare, gli alimenti commercializzati online, a meno che la loro pubblicità non contenga le informazioni obbligatorie. 41. A tal proposito, si sottolinea che il regolamento n. 1924/2006 non contiene disposizioni relative all’autorizzazione di indicazioni di informazioni sulla salute sui prodotti alimentari in funzione di dove sono venduti, vale a dire in un punto vendita fisico o a distanza. Infatti, le norme in materia di autorizzazione si applicano in base alle informazioni fornite, vale a dire ogni volta che in una comunicazione commerciale relativa a un prodotto alimentare figura un’indicazione nutrizionale o sulla salute e quando tale prodotto alimentare è destinato in quanto tale al consumatore finale ( 24 ). Inoltre, affinché il consumatore possa compiere la propria scelta alimentare con piena cognizione di causa, è importante che le informazioni obbligatorie siano messe a sua disposizione prima dell’acquisto. 42. È quindi in tal senso che vanno interpretate, in particolare, le norme relative alla messa a disposizione e alla sede in cui fornire le informazioni obbligatorie e quelle relative alla vendita a distanza, di cui all’articolo 12 e all’articolo 14 del regolamento n. 1169/2011, che sono richiamate al punto 2.1, lettera b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63. In particolare, l’articolo 12 del regolamento n. 1169/2011 enuncia il principio secondo cui il consumatore deve sempre disporre delle informazioni obbligatorie relative a un prodotto alimentare prima di effettuare la sua scelta. Ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, in caso di vendita a distanza, tali informazioni devono apparire sul supporto della vendita a distanza o essere fornite mediante qualunque mezzo adeguato individuato dall’operatore del settore alimentare. Tale regime speciale si applica anche alla vendita a distanza di prodotti alimentari recanti indicazioni sulla salute. 43. A tal proposito, il punto 2.1, lettera b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63 aggiunge che nei casi in cui, nella vendita a distanza di alimenti recanti indicazioni sulla salute, l’accesso all’etichettatura è limitato ( 25 ), tali informazioni devono essere incluse anche nella presentazione e nella pubblicità di tali alimenti. Tuttavia, dalle disposizioni sopra citate risulta chiaramente che queste ultime riguardano il caso specifico di una vendita a distanza, che non può essere esteso per difetto a tutte le vendite di alimenti recanti indicazioni sulla salute. Pertanto, non si può modificare il regime generale degli obblighi d’informazione previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. 44. Si ricorderà che i consumatori sono interessati al rapporto tra l’alimentazione e la salute nonché alla scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali ( 26 ). A tal proposito, occorre considerare che l’etichettatura costituisce un importante mezzo di informazione per i consumatori. Infatti, un’etichettatura «adeguata aiuta a orientare i consumatori verso diete sane e facilita scelte positive» ( 27 ) per la loro salute. Pertanto, ai fini di un elevato livello di tutela dei consumatori nel settore alimentare, secondo lo spirito del legislatore dell’Unione, l’etichettatura deve servire a comunicare ai consumatori le informazioni essenziali relative ai prodotti alimentari ( 28 ). La pubblicità interviene infatti solo in secondo piano, per ovviare alla mancanza di etichettatura e delle informazioni essenziali relative al prodotto alimentare che devono figurare nell’etichettatura prima dell’acquisto. 45. Il rispetto degli obblighi d’informazione sull’etichettatura e, solo in sua assenza, in particolare nella pubblicità, si spiega anche dal punto di vista pratico. Infatti, se è vero che la pubblicità può apparire nei punti vendita di prodotti alimentari e quindi con una certa vicinanza ad essi ( 29 ), generalmente essa non è percepita come un mezzo di trasmissione di informazioni in prossimità dei prodotti alimentari. La pubblicità mira, invero, ad attirare l’attenzione sul prodotto in questione, ma è anche concepita come uno strumento volto a influenzare le inclinazioni dei consumatori e le loro scelte prima ancora che essi si trovino di fronte al prodotto alimentare stesso. Anche in tale logica, vale a dire consentire alla pubblicità di raggiungere il suo scopo di promuovere l’acquisto, e in conformità con l’obiettivo del regolamento n. 1924/2006 che mira non solo a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ma anche a preservare l’efficace funzionamento del mercato interno, mi sembra del tutto plausibile che gli operatori del settore alimentare siano esentati dal rispetto degli obblighi d’informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento nella pubblicità, allorché le informazioni richieste figurano sull’etichettatura che si trova, in linea di principio, in prossimità del prodotto alimentare ( 30 ). 46. Ritengo pertanto che gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debbano essere rispettati sull’etichettatura dei prodotti alimentari e, solo in assenza di etichettatura, in particolare nella pubblicità dei prodotti alimentari. 47. Essendo stata stabilita la portata degli obblighi d’informazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, occorre ora esaminare se la nozione di «etichettatura» dei prodotti alimentari, ai sensi di tale articolo, ricomprenda quella di «pubblicità», in particolare scritta, cosicché il rispetto degli obblighi in materia di etichettatura presupponga anche l’indicazione delle informazioni previste a detto articolo in tale pubblicità. 2. Sulla delimitazione delle nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» 48. A tal proposito, si noterà che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, che, come indica il suo titolo, prevede le condizioni specifiche relative all’utilizzo delle indicazioni sulla salute, non definisce le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità». Ai sensi di tale articolo, che elenca le condizioni da rispettare affinché la comunicazione di indicazioni sulla salute sia autorizzata, siffatte indicazioni non sono consentite, a meno che le informazioni elencate in detto articolo non figurino sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, in particolare nella pubblicità del prodotto. Pertanto, l’utilizzo dell’espressione «in mancanza» suggerisce l’esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra le nozioni in questione ( 31 ). 49. Ciò posto, occorre leggere l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento. Tale disposizione fa riferimento alla definizione del termine «etichettatura» di cui alla direttiva 2000/13, che oggi dev’essere inteso come riferito alla definizione contenuta nel regolamento n. 1169/2011. Secondo tale definizione, per «etichettatura» si intende «qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento» ( 32 ). Si tratta di una definizione ampia, che comprende un gran numero di elementi visivi tali da fornire informazioni su un prodotto alimentare e la cui presenza su una varietà di supporti informativi, che accompagnano o fanno riferimento al prodotto alimentare, costituisce una condizione per la qualificazione di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera  j), del regolamento n. 1169/2011. 50. Per contro, il regolamento n. 1924/2006 non contiene alcuna definizione di «pubblicità», né fa riferimento a una tale definizione contenuta in un altro strumento giuridico. Tuttavia, nella misura in cui tale regolamento integra il regolamento n. 1169/2011, ritengo che la nozione di «pubblicità» a cui quest’ultimo fa riferimento costituisca un elemento nell’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 ( 33 ). 51. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1169/2011, la definizione di «pubblicità» a cui occorre fare riferimento quando si tratta delle norme relative all’informazione dei consumatori sui prodotti alimentari è quella che figura nella direttiva 2006/114, vale a dire «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi» ( 34 ). A tal proposito, la Corte ha già osservato che, alla luce di tale definizione particolarmente ampia, la pubblicità può assumere le forme più svariate e non è perciò assolutamente limitata alle forme classiche di pubblicità ( 35 ). 52. Ciò posto, si pone la questione se, tenuto conto delle due definizioni così ampie di «etichettatura» e di «pubblicità», esista una possibilità di parziale sovrapposizione, non fosse che per quanto riguarda una forma di pubblicità, vale a dire quella in forma scritta, con l’etichettatura. A tal proposito, l’interpretazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1169/2011, mi sembra deporre contro una tale conclusione. Infatti, occorre osservare che, da un lato, la definizione della nozione di «pubblicità», enunciata al paragrafo precedente, comprende tutte le forme di comunicazione, tra le quali si può citare segnatamente la pubblicità scritta. In altri termini, nessun elemento, nel testo dei suddetti articoli, lascia intendere che una forma specifica di pubblicità possa essere trattata in modo diverso dalle altre, ad esempio a causa della sua eventuale sovrapposizione con altre definizioni fornite da tale regolamento. 53. Dall’altro lato, considerare che la forma scritta della pubblicità rientri nella nozione di «etichettatura» porterebbe a non tener conto degli elementi essenziali delle definizioni di tali due nozioni. Infatti, la definizione giuridica di etichettatura pone l’accento sulla natura di una serie di elementi che si riferiscono a un prodotto alimentare e sul luogo in cui questi figurano . La definizione giuridica di «pubblicità», per contro, sottolinea l’importanza della finalità promozionale. 54. Inoltre, anche il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 e gli obiettivi perseguiti da tale regolamento depongono a favore di una risposta negativa quanto all’esistenza di una possibile sovrapposizione tra le nozioni in questione. 55. Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, esso conferma l’esistenza di una delimitazione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità». Infatti, dall’insieme di tale regolamento risulta che quest’ultimo distingue le nozioni, in particolare, di «etichettatura» e di «pubblicità». Sebbene detto regolamento non contenga una definizione della nozione di «pubblicità», mentre contiene un riferimento a quella di «etichettatura», esso utilizza tali due nozioni in modo distinto in diversi articoli. Infatti, l’articolo 1 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», stabilisce espressamente, al suo paragrafo 2, che tale regolamento si applica «alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari». L’articolo 3 di detto regolamento, che riguarda i «[p]rincipi generali per tutte le indicazioni», prevede anch’esso tali tre nozioni differenziandole, quando enuncia che le indicazioni sulla salute «possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento». Inoltre, nella misura in cui il regolamento n. 1924/2006 integra il regolamento n. 1169/2011, il fatto che quest’ultimo definisca le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» in modo distinto dimostra, a mio avviso, che esse devono essere considerate come aventi un ambito di applicazione diverso ( 36 ). 56. Inoltre, ritengo che la decisione di esecuzione 2013/63 con cui la Commissione ha adottato linee guida per l’applicazione delle condizioni specifiche relative alle indicazioni sulla salute enunciate all’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 ( 37 ) fornisca elementi utili alla riflessione. In particolare, il punto 2 del suo allegato, relativo alle «[i]nformazioni obbligatorie che accompagnano le indicazioni sulla salute autorizzate», stabilisce una differenza tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» in base alle loro finalità. Infatti, secondo tale punto dell’allegato, l’etichettatura mira a informare il consumatore finale, mentre la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento da parte dell’operatore del settore alimentare. 57. Da quanto sopra esposto risulta che l’etichettatura fornisce informazioni sul prodotto alimentare all’attenzione del consumatore affinché quest’ultimo possa compiere una scelta informata al momento dell’acquisto di tale prodotto. In altri termini, essa mira a mettere a disposizione del consumatore informazioni essenziali sull’alimento affinché questi possa prendere la sua decisione in materia alimentare in maniera informata ( 38 ). 58. Per contro, la pubblicità mira a promuovere la vendita del prodotto alimentare e a incentivarne l’acquisto. A tal proposito, occorre osservare che la pubblicità dei prodotti alimentari può assumere forme molto diverse a seconda, tra l’altro, del suo mezzo di diffusione ( 39 ), del messaggio trasmesso ( 40 ), del pubblico a cui si rivolge e dell’obiettivo consistente, in sostanza, nel promuovere il prodotto alimentare, nel suscitare interesse per un’offerta e nell’incentivare i consumatori all’acquisto. Invero, non è escluso che, alla luce di tale varietà di forme pubblicitarie, possa esistere una certa somiglianza tra l’etichettatura e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda le informazioni comunicate e la forma in cui queste sono trasmesse ai consumatori. Tuttavia, dal contesto sopra citato emerge chiaramente che tali nozioni seguono due diverse logiche di comunicazione delle informazioni, essendo una informativa mentre l’altra promozionale. Di conseguenza, avvicinare tali due nozioni sulla base delle informazioni utilizzate (le informazioni relative a un prodotto alimentare) e della forma di trasmissione di tali informazioni (nel caso di specie, su un supporto scritto) sarebbe, a mio avviso, artificiale. 59. Tale conclusione mi sembra inoltre conforme all’obiettivo del regolamento n. 1924/2006, obiettivo peraltro trasversale, perseguito non solo da tale regolamento, la cui interpretazione è richiesta nella presente causa, ma anche da altri strumenti giuridici integrati da detto regolamento, in particolare il regolamento n. 1169/2011 ( 41 ). 60. Come enunciato dal suo articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo considerando 1, il regolamento n. 1924/2006 mira a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitando le loro scelte attraverso l’immissione sul mercato di prodotti sicuri e adeguatamente etichettati. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la tutela della salute figura tra le principali finalità di tale regolamento ( 42 ). A mio avviso, tale obiettivo deve essere inteso come volto a garantire che il consumatore sia protetto, nella fattispecie, da indicazioni sulla salute inesatte, non scientificamente provate o addirittura ingannevoli, quando queste siano tali da influenzare le abitudini alimentari e le quantità totali di nutrienti assorbite da tale consumatore ( 43 ). Tuttavia, tale medesimo obiettivo non può portare ad estendere l’ambito di applicazione delle norme in materia di etichettatura a quelle relative alla pubblicità, a meno di non andare contro la volontà del legislatore dell’Unione di stabilire una delimitazione tra le due nozioni in questione. Infatti, è evidente che, se il legislatore dell’Unione avesse ritenuto che tali due nozioni si sovrapponessero, anche solo per quanto riguarda l’etichettatura e la pubblicità in forma scritta, avrebbe provveduto a designarle allo stesso modo invece di distinguerle, come fa nel regolamento n. 1924/2006. 61. Occorre inoltre ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 1924/2006 è duplice, vale a dire garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori ( 44 ). Orbene, estendere la portata della nozione di «etichettatura» a quella di «pubblicità» nella sua forma scritta rischierebbe, a mio avviso, di oscurare il primo di questi obiettivi, se non addirittura di comprometterlo ( 45 ). Più in generale, ciò rischierebbe di provocare incertezza giuridica in materia, o addirittura di portare a un risultato assurdo: se la pubblicità scritta rientrasse ora nella nozione di «etichettatura», sarebbe vero anche il contrario, vale a dire l’etichettatura potrebbe rientrare nella nozione di «pubblicità»? In particolare, perché la nozione di «etichettatura» dovrebbe avere la precedenza nel ricomprendere quella di «pubblicità» e non viceversa ( 46 ) ? A mio avviso, ciò costituisce un ulteriore motivo per ritenere che tale sovrapposizione sarebbe artificiale, arrivando addirittura a strumentalizzerebbe le norme previste dal regolamento n. 1924/2006. 62. Di conseguenza, ritengo che la nozione di «etichettatura» non ricomprenda quella di «pubblicità», in qualsiasi forma essa sia, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1924/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1169/2011. 63. Per tutti questi motivi, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dev’essere interpretato nel senso che impone il rispetto degli obblighi d’informazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di «etichettatura» di cui a tale articolo non ricomprende quella di «pubblicità», in qualsiasi forma essa sia. In assenza di etichettatura, gli obblighi d’informazione devono essere rispettati, in particolare, nella pubblicità dei prodotti alimentari. IV. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania): L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, dev’essere interpretato nel senso che: esso impone il rispetto degli obblighi d’informazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di «etichettatura» di cui a tale articolo non ricomprende quella di «pubblicità», in qualsiasi forma essa sia. In assenza di etichettatura, gli obblighi d’informazione devono essere rispettati, in particolare, nella pubblicità dei prodotti alimentari. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21). 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9, e rettifica GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012 (GU 2012, L 310, pag. 36). 5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU 2015, L 327, pag. 1). 6 Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 22, pag. 25). 7 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29). 8 Considerando 3 del regolamento n. 1924/2006. 9 Pertanto, ogni riferimento alla direttiva 2000/13 contenuto nel regolamento n. 1924/2006 deve essere anche considerato come un riferimento al regolamento n. 1169/2011, conformemente all’articolo 53 di quest’ultimo regolamento. 10 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011. 11 A tale riguardo, il considerando 17 della direttiva 2002/46 prevede che quest’ultima si limita a stabilire le disposizioni aggiuntive necessarie, poiché disposizioni generali e definizioni sono stabilite nella direttiva 2000/13 e, ora, nel regolamento n. 1169/2011. 12 Tuttavia, la comunicazione di tali informazioni facoltative rende obbligatoria l’indicazione di altre informazioni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. 13 V., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑544/10 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), EU:C:2012:526, punti 35 e 36. 14 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [COM(2003)424 def.], punto 9. 15 V., in tal senso, Nihoul, P., [OSCURATO:PERSONA], E., «L’étiquetage des denrées alimentaires : une pondération réussie entre intérêts contradictoires ?», Journal de droit européen, 20 º anno (2012), n. 192, pagg. da 237 a 243. Più recentemente, v. anche Relazione speciale 23/2024 della Corte dei conti, adottata il 28 novembre 2024, relativa all’«Etichettatura degli alimenti nell’UE – I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette» (GU C, C/2024/7194), in particolare punti 7 e 47, che rileva l’esistenza di una costante evoluzione delle pratiche di etichettatura delle imprese del settore alimentare alla ricerca di nuovi modi per attirare i consumatori. 16 [OSCURATO:PERSONA], punto 37. 17 Considerando 2 del regolamento n. 1924/2006. 18 Una descrizione dettagliata di tali condizioni generali e specifiche, diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, non mi sembra necessaria nell’ambito della presente causa. 19 Tale interpretazione mi sembra poter essere confermata anche da altre versioni linguistiche, ad esempio in quella inglese [«[h]ealth claims shall only be permitted if the following information is included in the labelling, or if no such labelling exists, in the presentation and advertising (...)»] o lituana [«[t]eiginiai apie sveikatingumą leidžiami tik tuo atveju, jei toliau nurodyta informacija yra pateikta etiketėje, o jei etiketės nėra – pateikime ir reklamoje (...)»]. 20 Il corsivo è mio. 21 V. sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punto 38 e giurisprudenza citata. 22 Punto 2.1, lettere a) e b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63. 23 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 e articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. 24 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. 25 A tal proposito, si noterà che, certamente, la formulazione nella versione in lingua francese è alquanto ambigua, in quanto utilizza l’espressione «le consommateur ayant difficilement accès à l’“étiquetage”».Tuttavia, le altre versioni linguistiche di tale punto 2.1, lettera b), dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/63 consentono di confermare che allorché l’accesso all’etichettatura è limitato, le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 devono essere comunicate su altri supporti (v., ad esempio, versioni in lingua inglese: «[m]andatory information shall be available to the consumer before purchase and in the cases of distance selling where access to the “labelling” is restricted, mandatory information must be included in the presentation and advertising of the food, in the material supporting the distance selling whether this is a website, a catalogue, a leaflet, a letter, etc.»; spagnola: «[l]a información obligatoria estará a disposición del consumidor antes de que se realice la compra y, en el caso de las ventas a distancia en las que el acceso al “etiquetado” está limitado, la información obligatoria deberá incluirse, en la presentación y la publicidad de los alimentos, en el soporte de la venta a distancia, ya se trate de un sitio web, de un catálogo, de un folleto, de una carta, etc.», e lituana: «[p]rivaloma informacija pateikiama vartotojui prieš perkant, o tais nuotolinės prekybos atvejais, kai prieiga prie “ženklinimo” yra ribota, privaloma informacija turi būti nurodyta “pateikime” bei “reklamoje” ir informacinėje medžiagoje, kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu, kaip antai, tinklalapyje, kataloge, informaciniame lapelyje, rašte ir t. t»). 26 Considerando 10 del regolamento n. 1169/2011. 27 COM(2006) 368 definitivo. 28 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. 29 Mi riferisco in particolare ai manifesti pubblicitari all’ingresso dei supermercati o ai cataloghi distribuiti in tali supermercati, ad esempio. 30 Ciò non pregiudica la facoltà degli operatori del settore alimentare di indicare tali informazioni nella pubblicità, pur non essendovi tenuti. 31 V., per analogia, sentenza del 7 luglio 2016, Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, punto 33. 32 Articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011. 33 A mio avviso, tale conclusione si impone per ragioni di certezza del diritto e di coerenza in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. 34 Articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114. 35 Sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑657/11, EU:C:2013:516, punto 35. 36 A titolo complementare, si noterà che la distinzione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» sembra poter essere dedotta, in modo indiretto, già dalla direttiva 2000/13, di cui il regolamento n. 1924/2006 costituiva il complemento prima dell’abrogazione di tale direttiva da parte del regolamento n. 1169/2011. Infatti, detta direttiva distingueva le norme applicabili all’una e all’altra di tali nozioni (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA], C‑239/02, EU:C:2004:445, punto 34). 37 V. considerando 37 e articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006. 38 Ciò non toglie che l’etichettatura possa contenere anche informazioni che possono essere considerate non essenziali. Mi riferisco ad informazioni facoltative quali, ad esempio, le indicazioni sulla salute che, come spiegato sopra, informano certamente il consumatore, ma hanno come obiettivo principale quello di attirare la sua attenzione e, in ultima analisi, di indurlo all’acquisto. È per quest’ultimo motivo che la loro comunicazione sull’etichettatura di un prodotto alimentare non solo deve essere supportata da dati scientifici [v. articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006], ma anche, tenuto conto del loro ruolo promozionale, essere accompagnata dalle informazioni complementari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, al fine di tutelare i consumatori da informazioni ingannevoli e non comprovate. 39 Ad esempio, una pubblicità scritta sugli annunci dei giornali o sui cartelloni pubblicitari, una pubblicità audiovisiva in televisione o alla radio, oppure una pubblicità digitale, come spesso accade sui social network. 40 Ad esempio, a seconda del tono e dell’intento del messaggio, che possono essere informativi, relativi alle caratteristiche del prodotto, persuasivi, per sottolineare i vantaggi del prodotto al fine di convincere il consumatore ad acquistare, oppure emotivi, per suscitare emozioni tali da influenzare l’acquisto. 41 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 1169/2011 mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno. 42 Sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. [OSCURATO:PERSONA], C‑524/18, EU:C:2020:60, punti 35 e 55, nonché giurisprudenza citata. 43 Considerando 14 e 19 del regolamento n. 1924/2006. 44 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. 45 A tale riguardo, la pubblicità costituisce senza dubbio un mezzo per aprire sbocchi nel mercato interno per beni e servizi, sbocchi di cui sia i consumatori sia i professionisti devono poter beneficiare al massimo. Orbene, obbligare un operatore del settore alimentare ad abbandonare una tecnica pubblicitaria che ritiene particolarmente efficace, nella fattispecie la semplice menzione di un’indicazione sulla salute, a causa di una sovrapposizione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità», porterebbe ad ostacolare tali sbocchi e, di conseguenza, a pregiudicare l’efficace funzionamento del mercato interno. 46 Inoltre, gli operatori del settore alimentare avrebbero quindi la possibilità di scegliere il regime giuridico applicabile? Una tale sovrapposizione che conseguenze rischierebbe di avere sugli altri strumenti giuridici che utilizzano le stesse definizioni? Questi sono solo alcuni esempi delle difficoltà pratiche derivanti dall’ammissione di una sovrapposizione tra le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» nella sua forma scritta.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris