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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 20416/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ufficio G.I.P.-, con sentenza in data 30 novembre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56, 624 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 444 comma 2 e 129 c.p.p., ex art. 606, co. 1 lett.

B c.p.p., nonché mancanza di motivazione, ex art. 606, co. 1 lett.

E c.p.p., in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che, né le violazioni di legge prospettate, né il vizio della motivazione rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ufficio G.I.P.-, con sentenza in data 30 novembre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56, 624 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 444 comma 2 e 129 c.p.p., ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., nonché mancanza di motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. E c.p.p., in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che, né le violazioni di legge prospettate, né il vizio della motivazione rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 20416/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris