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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07220/2023

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ESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. CLEMENTI, 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; Oggetto: vittime del dovere/terrori- smo RGN Cron.

Rep.

CC 9.2.23 - intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.79/18, depositata il 10.4.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 9.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Genova confermava, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli maggiorenni ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], soggetto equiparato alle vittime del dovere, ad ottenere i benefici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere dall’art.2, co.105 l. n.244/07.

Riteneva la Corte che la norma non richiedesse che il figlio maggiorenne fosse a carico della vittima del dovere al tempo della sua morte.

Avverso la sentenza ricorre il Ministero della Difesa per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso , illustrato da memoria, mentre è rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Difesa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 disp. prel. c.c., 2 l. n.407/98, 5 l. n.206/04, 2 co.105 e 106 l. n.244/07, nonché 6 l. n.466/80, per avere la Corte errato nel non considerare che la nozione di familiare superstite di cui all’art.2, co.105 l. n.244/07 non poteva che essere quella menzionata all’art.6 l. n.466/80, che enumera i familiari superstiti aventi diritto ai benefici in ordine gerarchico e che, al primo posto, pone il coniuge e i figli a carico.Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall’art. 2, co.105 l. n.244/07 -al beneficio di cui all’art. 5, co.3 e 4, l. n. 206/04, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall’art. 6 l. n. 466/80, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all’epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita (Cass.11181/22, seguita da Cass.30349/22, Cass.31102/22).

In particolare, si è rilevato che l’art.2, co.105 l. n.244/07 ha introdotto un rinvio oggettivo, relativo cioè alle prestazioni, estendendo alle vittime del dovere quelle già attribuite alle vittime di terrorismo.

La norma però non contiene altresì un rinvio soggettivo, e quindi non ha inteso modificare la categorizzazione dei familiari superstiti come originariamente posta per le vittime del dovere dall’art.6 l. n.466/80, ove i figli (n.1) sono previsti, insieme al coniuge, solo se a carico al tempo del decesso della vittima del dovere.

Nel caso di specie essendo pacifico che i controricorrenti erano figli maggiorenni non a carico della vittima al tempo del decesso, agli stessi non spettano i benefici oggetto della domanda iniziale.

La sentenza va così cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito rigettando la domanda attorea.

Le spese di lite dell’intero giudizio sono compensate atteso che la questione di diritto posta a base della decisione è stata risolta da questa Corte solo successivamente alla proposizione della domanda.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. CLEMENTI, 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; Oggetto: vittime del dovere/terrori- smo RGN Cron. Rep. CC 9.2.23 - intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.79/18, depositata il 10.4.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 9.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Genova confermava, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli maggiorenni ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], soggetto equiparato alle vittime del dovere, ad ottenere i benefici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere dall’art.2, co.105 l. n.244/07. Riteneva la Corte che la norma non richiedesse che il figlio maggiorenne fosse a carico della vittima del dovere al tempo della sua morte. Avverso la sentenza ricorre il Ministero della Difesa per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso , illustrato da memoria, mentre è rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Difesa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 disp. prel. c.c., 2 l. n.407/98, 5 l. n.206/04, 2 co.105 e 106 l. n.244/07, nonché 6 l. n.466/80, per avere la Corte errato nel non considerare che la nozione di familiare superstite di cui all’art.2, co.105 l. n.244/07 non poteva che essere quella menzionata all’art.6 l. n.466/80, che enumera i familiari superstiti aventi diritto ai benefici in ordine gerarchico e che, al primo posto, pone il coniuge e i figli a carico.Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall’art. 2, co.105 l. n.244/07 -al beneficio di cui all’art. 5, co.3 e 4, l. n. 206/04, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall’art. 6 l. n. 466/80, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all’epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita (Cass.11181/22, seguita da Cass.30349/22, Cass.31102/22). In particolare, si è rilevato che l’art.2, co.105 l. n.244/07 ha introdotto un rinvio oggettivo, relativo cioè alle prestazioni, estendendo alle vittime del dovere quelle già attribuite alle vittime di terrorismo. La norma però non contiene altresì un rinvio soggettivo, e quindi non ha inteso modificare la categorizzazione dei familiari superstiti come originariamente posta per le vittime del dovere dall’art.6 l. n.466/80, ove i figli (n.1) sono previsti, insieme al coniuge, solo se a carico al tempo del decesso della vittima del dovere. Nel caso di specie essendo pacifico che i controricorrenti erano figli maggiorenni non a carico della vittima al tempo del decesso, agli stessi non spettano i benefici oggetto della domanda iniziale. La sentenza va così cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito rigettando la domanda attorea. Le spese di lite dell’intero giudizio sono compensate atteso che la questione di diritto posta a base della decisione è stata risolta da questa Corte solo successivamente alla proposizione della domanda. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa
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