CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Torino per il reato di furto tentato (art. 624, 56 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte di appello ha fornito una motivazione valida ed adeguata sulle doglianze presentate. Per altro, in relazione alla responsabilità dell'imputato non è stata presentata alcuna impugnazione nell'atto di appello e, pertanto, non è possibile muovere censure in ordine alla stessa. In sostanza il motivo oltre che generico è anche non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggettouna questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. P.Q.Msezione V O 3 SET 2026 L' ASSISTENT i UDIZIARIO Dott.ssa K mente t