CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2084-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 22 CASERTA, rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4008/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2021; Ric. 2022 n. 2084 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] – sezione distaccata di Caserta, il, Condominio ricorrente per sentirlo condannare ad eseguire le opere necessarieper eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo di copertura dell’edifico condominiale che si propagavano nella sua unità immobiliare. Si costituiva il convenuto che chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che aveva eseguito i lavori di rifacimento del terrazzo, al fine di essere garantito per l‘ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Introdotti anche due procedimenti ex art. 700 c.p.c., all’esito dei quali era ordinato alla ditta appaltatrice di eseguire i lavori necessari, esaurita l’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 152/2014 condannò l’impresa dello Schiavone ad eseguire i lavori indicati dal CTU, e condannò la stessa al risarcimento in favore dell’attrice dei danni subiti, rigettando però la domanda dell’attrice verso il condominio. Avverso tale sentenza proponeva appello la Viscardi, cui ha resistito il solo condomino, e la Corte d’Appello di Napoli , con la sentenza n. 4008 del 28/10/2021, in parziale accoglimento dell’appello ha condannato il condominio, in solido con [OSCURATO:PERSONA], all’esecuzione dei lavori indicati alle pagg. Ric. 2022 n. 2084 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- 15 e 16 della CTU, oltre al risarcimento del danno, come quantificato in dispositivo. Ha condannato altresì il condominio ed il terzo chiamato al rimborso delle spese del giudizio di primo grado e di quelle di appello. Per la cassazione di tale sentenza propone il Condominio in [OSCURATO:PERSONA] 22 (ex Reduci), di Caserta sulla base di quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorso per cassazione è improcedibile, in applicazione del principio secondo cui deve trarsi tale conseguenza, qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente. (così Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 36719; 2021; Cass. n. 792/2022; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 14839/2020). Infatti, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata, pubblicata in data 28/10/2021, le è stata notificata a mezzo pec in data 2/11/2021, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza però che sia stata versata in Ric. 2022 n. 2084 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- atti anche la relata di notifica, ed in particolare, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec, il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità (la sola stampa presente nel fascicolo del ricorrente è costituita dal messaggio di partenza del mittente, che riferisce altresì dell’allegazione allo stesso anche della relata di notificazione della sentenza, non versata in atti, mancando in ogni caso la stampa del messaggio di avvenuta ricezione). Rileva, sempre ai fini della declaratoria di improcedibilità, quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019. Tale decisione, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei. Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute. Nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo copia della sentenza Ric. 2022 n. 2084 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- d'appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza, nella produzione della ricorrente. Ai fini dell’improcedibilità poi va datoatto che il ricorso risulta essere stato notificato solo in data 31/12/2021, e quindi oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza gravata, il che impedisce altresì di poter invocare il principio per cui non è necessario il deposito della copia notificata della sentenza, ove il ricorso sia stato comunque proposto nel rispetto del termine breve, decorrente però dalla pubblicazione della sentenza. Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2022 n. 2084 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -6- il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev