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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22869/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflittagli in primo grado, per il reato di cui agli artt.319 e 321 cod. pen., alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il ricorrente, all'epoca dei fatti gestore di un ristorante, avrebbe promesso e dato all'[OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la G.d.F. di Rovigo, plurime utilità in cambio di informazioni in merito ai servizi di controllo che le forze dell'ordine', ed in particolare la Guardia di Finanza, svolgeva al fine di verificare il rispetto della normativa fiscale, del divieto di somministrazione di alcool al minori, nonché dei limiti sulle immissioni rumorose.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazhne del principio di correlazione, sul presupposto secondo cui la Corte di appello avrebbe valorizzato due fatti storici non oggetto della contestazione.

Secondo l'imputazione, infatti, gli atti contrari commessi dal pubblico ufficiale sarebbero consistite nelle informazioni circa i servizi espletati dalle forze dell'ordine.

Nella sentenza impugnata, invece, venivano valorizzate anche l'estrazione diídati dell'ACI di informazioni circa l'intestatario di un autoveicolo, l'eliminazione di una multa inflitta al ricorrente e il reperimento di informazioni in merito ad un procedimento penale.

2.2. Con il secondo e terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in merito alla ricostruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che dalla lettura non parcellizzata delle intercettazioni (il cui contenuto è stato ampiamento riportato in ricorso), emergerebbe l'esistenza di uno stretto rapporto amicale tra i due, il che giustificherebbe le richieste di aiuto (presumibilmente in denaro) rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], escludendo anche che la motivazione della disponibilità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] fosse da ravvisare nell'accordo corruttivo, piuttosto che nella volontà di aiutare un amico.

Le conversazioni dimostrerebbero pacificamente l'esistenza di un rapporto di amicizia tra i protagonisti della vicenda, rapporto immotivatamente escluso dalla Corte di appello, senza una effettiva valutazione degli elementi di prova offerti dalla difesa.

Parimenti difetterebbe un'adeguata motivazione in ordine alle prove testimoniali (in particolare con riguardo alla deposizione resa dalla cassiera del locale di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla compagna di Ritrovàtp) in ordine al pagamento delle cene da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tali premesse, risulterebbe indinnostrata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il privato e il pubblico ufficiale, mancando la prova di un'utilità direttamente correlata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

A ben vedere, l'intera vicenda sarebbe connotata dalle promesse di aiuto 2rivolte da [OSCURATO:PERSONA] all'amico che dichiarava a più riprese di essere in difficoltà economica.

2.3. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la Corte di appello, nel confermare la condanna, avrebbe affermato la penale responsabilità dell'imputato per l'intero periodo oggetto di contestazione (dal luglio 2017 a dicembre 2018), omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il locale fin dal febbraio 2018 e, quindi, alcuna utilità avrebbe potuto conseguire dalla corruttela del pubblico ufficiale.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondatn.

La Corte di appello, nel richiamare episodi specifici e non oggetto del capo di imputazione, non ha certamente ampliato l'oggetto della contestazione, bensì si è limitata a stigmatizzare la tipologia dei rapporti esistenti tra i protagonisti della vicenda, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] fosse stabilmente a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], prestandosi anche ad attività ulteriori e diverse rispetto a quelle specificamente oggetto di contestazione.

A ben vedere, l'allegazione di fatti ulteriori 'si rinviene fin dalla sentenza di primo grado, nell'ambito della complessiva descrizione di [OSCURATO:PERSONA] quale pubblico ufficiale stabilmente asservito al privato corruttore.

Tuttavia, a fronte della comprovata dimostrazione di singoli e specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, l'ulteriore aspetto della "stabilità" del rapporto corruttivo perde di rilievo, posto che a fondare la configurabilità della corruzione propria è in ogni caso sufficiente la dimostrazione del compimento anche di un solo atto contrario ai doveri d'ufficio.

Né, del resto, l'imputato ha interesse a dolersi dell'omessa formale contestazione di altri episodi di commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, posto che da tale integrazione ne sarebbe potuto esclusivamente derivare un aggravamento della condotta per la quale è intervenuta la condanna.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, risolvendosi nel tentativo di offrire una rilettura del materiale istruttorio - in 3particolare delle intercettazioni - al fine di avvalorare la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero legati da un mero rapporto di amicizia, scevro da profili di illiceità penale.

Invero, i giudici di primo e secondo grado hanno fornito una esaustiva e non superabile ricostruzione dello scambio tra prOmesse/dazioni e informazioni, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA], in maniera costante e reiterata, informava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai possibili controlli di polizia che potevano essere eseguiti presso il suo locale.

È emblematico del rapporto illecito che legava l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], i6 fatto che quest'ultimo, nell'informare il privato corruttore, specificava anche se le forze dell'ordine (di norma appartenenti alla G.d.F.) avrebbero eseguito i servizi di competenza in uniforme ovvero in borghese, elemento certamente rilevante per consentire al gestore del locale la tempestiva iiadividuazione degli appartenenti alla G.d.F. ed adottare le necessarie condotte per eluderne i controlli.

La sintesi delle informazioni costantemente rese da [OSCURATO:PERSONA] (si veda pg.9 sent. appello) dimostra come gli interlocutori avessero piena consapevolezza che le stesse erano rese in violazione di un preciso dovere d'ufficio del pubblico agente, motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava "in debito" e, alle ripetute richieste di aiuto di natura dichiaratamente economico, rispondeva sempre affermativamente.

Quanto detto consente di ritenere che corre!ttamente la Corte di appello ha escluso che le interlocuzioni intervenute tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] potessero inerire in un mero rapporto amicale.

In buona sostanza, le relazioni emerse dalle conversazioni, sia pur ammantate da toni amicali, restituiscono un tipico rapporto corruttivo, nell'ambito del quale è chiaramente delineato l'interesse perseguito dal privato, che era quello di conoscere con anticipo gli accertamenti che sarebbero stati svolti presso il proprio locale.

A fronte di tale finalità illecita, è altrettanto palese la consapevolezza in capo al pubblico ufficiale di poter vantare :indebite pretese nei confronti dell'imprenditore agevolato, non assumendo altrimenti logica spiegazione la reiterata ed insistente richiesta di aiuto economico. 3.1.

A fronte della ricostruzione offerta dai giudici di merito, deve ribadirsi la corretta individuazione di un rapporto sinallagmatico tra l'atto contrario del pubblico agente e la promessa o dazione del privato corruttore.

Rispetto a tale quadro, il fatto che i protagonisti della vicenda si atteggiassero come legati da un rapporto amicale non è, di per sé, incompatibile con la fattispecie corruttiva.

In linea generale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto 4sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez.6, n.3765 del 9/12/2020, dep.2021, Mazzarella, Rv.281144; in ordine alla necessità di accertare che la promessa o dazione siano la causa del compimento dell'atto contrario ai doversi d'ufficio, si veda Sez.6, 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv.268088; sull'accertamento del rapporto sinallagmatico Sez.6, 2244 del 30/10/2025, dep.2026, Petino, Rv.289288).

Nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzioneldel fatto ha dimostrato come vi fosse un preciso accordo nell'ambito del quale il pubblico agente forniva informazioni, coperte dal segreto, e il privato corruttore prometteva utilità, accordo rispetto al quale la presunta amicizia non rappresentava la "causa" dello scambio di utilità, essendo al più la conseguenza del rapporto confidenziale instauratosi tra i predetti.

La sistematicità della condotta, così come la contestuale conferma che il privato fosse "in debito" con il pubblico agente, .denotano la condotta in termini corruttivi, a nulla rilevando le manifestazioni di amicizia, non sorrette da elementi atti a dimostrare che, effettivamente, i protagonisti della vicenda fossero legati da un rapporto personale preesistente e che prescindesse dal comune interesse all'attuazione dell'accordo illecito.

In definitiva, quindi, deve affermarsi il principio secondo cui con riferimento al reato di corruzione, il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio può essere non dimostrativo della sussistenza di un rapporto sinallagmatico di tipo corruttivo, integrando meri favoritismi basati su rapporti bersonali, solo ove questi siano preesistenti all'accordo e siano idonei, per natura ed intensità, a giustificare la condotta illecita posta in essere dal pubblico agente, al punto da far ritenere che quest'ultimo ha realizzato l'illecito al solo fine di avvantaggiare il privato e non già per ottenerne un tornaconto personale.

3.2. In tale quadro, l'aspetto relativo all'effettività o meno delle dazìoni, come pure quello relativo al numero e all'entità dei pagamenti non effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per le cene consumate presso il ristorante di Pizzci, è del tutto recessivo, posto che il reato di corruzione si perfeziona anche a fronti della mera promessa di utilità.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità (Sez.U, n.15208 del 25/2/2010, Mills, Rv., 246583; Sez.6, n.4105 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2017, Ferroni, Rv.269501; Sez.6, n.15641 del 19/10/2023, dep.2024, Virga, Rv.286376). 51

4. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamerite infondato.

La difesa si duole del fatto che la condanna Sia stata resa con riferimento ad una condotta corruttiva cessata solo nel dicembre 2018, in tal modo avendo i giudici di merito omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l'attività di ristorazione fin dal febbraio 2018 e, quindi, era sostanzialmente venuto meno l'interesse a mantenere valido l'accordo corruttivo.

Invero, la Corte di appello ha espressamente motivato in ordine al fatto che le indebite informazioni sono state fornite al [OSCURATO:PERSONA] quanto meno fino ad agosto del 2018, posto che il predetto aveva nel frattempo aperto un nuovo ristorante.

In ogni caso, è dirimente il fatto che l'esatta perimetrazione della durata dell'accordo corruttivo non ha determinato effetti negativi sulla determinazione della pena - contenuta nel minimo edittale - sicchè alcuna concreta utilità sarebbe potuta derivare all'imputato nel caso in cui il tempus commissi delicd fosse stato diversamente parametrato. 5.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] MaS Ricciarelli [OSCURATO:PERSONA] 2 2 G ttl g1126 7N710 '' O GRTIZIARI e TL Ciritnelte ort.s3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflittagli in primo grado, per il reato di cui agli artt.319 e 321 cod. pen., alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il ricorrente, all'epoca dei fatti gestore di un ristorante, avrebbe promesso e dato all'[OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la G.d.F. di Rovigo, plurime utilità in cambio di informazioni in merito ai servizi di controllo che le forze dell'ordine', ed in particolare la Guardia di Finanza, svolgeva al fine di verificare il rispetto della normativa fiscale, del divieto di somministrazione di alcool al minori, nonché dei limiti sulle immissioni rumorose. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazhne del principio di correlazione, sul presupposto secondo cui la Corte di appello avrebbe valorizzato due fatti storici non oggetto della contestazione. Secondo l'imputazione, infatti, gli atti contrari commessi dal pubblico ufficiale sarebbero consistite nelle informazioni circa i servizi espletati dalle forze dell'ordine. Nella sentenza impugnata, invece, venivano valorizzate anche l'estrazione diídati dell'ACI di informazioni circa l'intestatario di un autoveicolo, l'eliminazione di una multa inflitta al ricorrente e il reperimento di informazioni in merito ad un procedimento penale. 2.2. Con il secondo e terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in merito alla ricostruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che dalla lettura non parcellizzata delle intercettazioni (il cui contenuto è stato ampiamento riportato in ricorso), emergerebbe l'esistenza di uno stretto rapporto amicale tra i due, il che giustificherebbe le richieste di aiuto (presumibilmente in denaro) rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], escludendo anche che la motivazione della disponibilità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] fosse da ravvisare nell'accordo corruttivo, piuttosto che nella volontà di aiutare un amico. Le conversazioni dimostrerebbero pacificamente l'esistenza di un rapporto di amicizia tra i protagonisti della vicenda, rapporto immotivatamente escluso dalla Corte di appello, senza una effettiva valutazione degli elementi di prova offerti dalla difesa. Parimenti difetterebbe un'adeguata motivazione in ordine alle prove testimoniali (in particolare con riguardo alla deposizione resa dalla cassiera del locale di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla compagna di Ritrovàtp) in ordine al pagamento delle cene da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali premesse, risulterebbe indinnostrata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il privato e il pubblico ufficiale, mancando la prova di un'utilità direttamente correlata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. A ben vedere, l'intera vicenda sarebbe connotata dalle promesse di aiuto 2rivolte da [OSCURATO:PERSONA] all'amico che dichiarava a più riprese di essere in difficoltà economica. 2.3. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la Corte di appello, nel confermare la condanna, avrebbe affermato la penale responsabilità dell'imputato per l'intero periodo oggetto di contestazione (dal luglio 2017 a dicembre 2018), omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il locale fin dal febbraio 2018 e, quindi, alcuna utilità avrebbe potuto conseguire dalla corruttela del pubblico ufficiale. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondatn. La Corte di appello, nel richiamare episodi specifici e non oggetto del capo di imputazione, non ha certamente ampliato l'oggetto della contestazione, bensì si è limitata a stigmatizzare la tipologia dei rapporti esistenti tra i protagonisti della vicenda, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] fosse stabilmente a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], prestandosi anche ad attività ulteriori e diverse rispetto a quelle specificamente oggetto di contestazione. A ben vedere, l'allegazione di fatti ulteriori 'si rinviene fin dalla sentenza di primo grado, nell'ambito della complessiva descrizione di [OSCURATO:PERSONA] quale pubblico ufficiale stabilmente asservito al privato corruttore. Tuttavia, a fronte della comprovata dimostrazione di singoli e specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, l'ulteriore aspetto della "stabilità" del rapporto corruttivo perde di rilievo, posto che a fondare la configurabilità della corruzione propria è in ogni caso sufficiente la dimostrazione del compimento anche di un solo atto contrario ai doveri d'ufficio. Né, del resto, l'imputato ha interesse a dolersi dell'omessa formale contestazione di altri episodi di commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, posto che da tale integrazione ne sarebbe potuto esclusivamente derivare un aggravamento della condotta per la quale è intervenuta la condanna. 3. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, risolvendosi nel tentativo di offrire una rilettura del materiale istruttorio - in 3particolare delle intercettazioni - al fine di avvalorare la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero legati da un mero rapporto di amicizia, scevro da profili di illiceità penale. Invero, i giudici di primo e secondo grado hanno fornito una esaustiva e non superabile ricostruzione dello scambio tra prOmesse/dazioni e informazioni, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA], in maniera costante e reiterata, informava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai possibili controlli di polizia che potevano essere eseguiti presso il suo locale. È emblematico del rapporto illecito che legava l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], i6 fatto che quest'ultimo, nell'informare il privato corruttore, specificava anche se le forze dell'ordine (di norma appartenenti alla G.d.F.) avrebbero eseguito i servizi di competenza in uniforme ovvero in borghese, elemento certamente rilevante per consentire al gestore del locale la tempestiva iiadividuazione degli appartenenti alla G.d.F. ed adottare le necessarie condotte per eluderne i controlli. La sintesi delle informazioni costantemente rese da [OSCURATO:PERSONA] (si veda pg.9 sent. appello) dimostra come gli interlocutori avessero piena consapevolezza che le stesse erano rese in violazione di un preciso dovere d'ufficio del pubblico agente, motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava "in debito" e, alle ripetute richieste di aiuto di natura dichiaratamente economico, rispondeva sempre affermativamente. Quanto detto consente di ritenere che corre!ttamente la Corte di appello ha escluso che le interlocuzioni intervenute tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] potessero inerire in un mero rapporto amicale. In buona sostanza, le relazioni emerse dalle conversazioni, sia pur ammantate da toni amicali, restituiscono un tipico rapporto corruttivo, nell'ambito del quale è chiaramente delineato l'interesse perseguito dal privato, che era quello di conoscere con anticipo gli accertamenti che sarebbero stati svolti presso il proprio locale. A fronte di tale finalità illecita, è altrettanto palese la consapevolezza in capo al pubblico ufficiale di poter vantare :indebite pretese nei confronti dell'imprenditore agevolato, non assumendo altrimenti logica spiegazione la reiterata ed insistente richiesta di aiuto economico. 3.1. A fronte della ricostruzione offerta dai giudici di merito, deve ribadirsi la corretta individuazione di un rapporto sinallagmatico tra l'atto contrario del pubblico agente e la promessa o dazione del privato corruttore. Rispetto a tale quadro, il fatto che i protagonisti della vicenda si atteggiassero come legati da un rapporto amicale non è, di per sé, incompatibile con la fattispecie corruttiva. In linea generale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto 4sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez.6, n.3765 del 9/12/2020, dep.2021, Mazzarella, Rv.281144; in ordine alla necessità di accertare che la promessa o dazione siano la causa del compimento dell'atto contrario ai doversi d'ufficio, si veda Sez.6, 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv.268088; sull'accertamento del rapporto sinallagmatico Sez.6, 2244 del 30/10/2025, dep.2026, Petino, Rv.289288). Nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzioneldel fatto ha dimostrato come vi fosse un preciso accordo nell'ambito del quale il pubblico agente forniva informazioni, coperte dal segreto, e il privato corruttore prometteva utilità, accordo rispetto al quale la presunta amicizia non rappresentava la "causa" dello scambio di utilità, essendo al più la conseguenza del rapporto confidenziale instauratosi tra i predetti. La sistematicità della condotta, così come la contestuale conferma che il privato fosse "in debito" con il pubblico agente, .denotano la condotta in termini corruttivi, a nulla rilevando le manifestazioni di amicizia, non sorrette da elementi atti a dimostrare che, effettivamente, i protagonisti della vicenda fossero legati da un rapporto personale preesistente e che prescindesse dal comune interesse all'attuazione dell'accordo illecito. In definitiva, quindi, deve affermarsi il principio secondo cui con riferimento al reato di corruzione, il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio può essere non dimostrativo della sussistenza di un rapporto sinallagmatico di tipo corruttivo, integrando meri favoritismi basati su rapporti bersonali, solo ove questi siano preesistenti all'accordo e siano idonei, per natura ed intensità, a giustificare la condotta illecita posta in essere dal pubblico agente, al punto da far ritenere che quest'ultimo ha realizzato l'illecito al solo fine di avvantaggiare il privato e non già per ottenerne un tornaconto personale. 3.2. In tale quadro, l'aspetto relativo all'effettività o meno delle dazìoni, come pure quello relativo al numero e all'entità dei pagamenti non effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per le cene consumate presso il ristorante di Pizzci, è del tutto recessivo, posto che il reato di corruzione si perfeziona anche a fronti della mera promessa di utilità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità (Sez.U, n.15208 del 25/2/2010, Mills, Rv., 246583; Sez.6, n.4105 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2017, Ferroni, Rv.269501; Sez.6, n.15641 del 19/10/2023, dep.2024, Virga, Rv.286376). 51 4. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamerite infondato. La difesa si duole del fatto che la condanna Sia stata resa con riferimento ad una condotta corruttiva cessata solo nel dicembre 2018, in tal modo avendo i giudici di merito omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l'attività di ristorazione fin dal febbraio 2018 e, quindi, era sostanzialmente venuto meno l'interesse a mantenere valido l'accordo corruttivo. Invero, la Corte di appello ha espressamente motivato in ordine al fatto che le indebite informazioni sono state fornite al [OSCURATO:PERSONA] quanto meno fino ad agosto del 2018, posto che il predetto aveva nel frattempo aperto un nuovo ristorante. In ogni caso, è dirimente il fatto che l'esatta perimetrazione della durata dell'accordo corruttivo non ha determinato effetti negativi sulla determinazione della pena - contenuta nel minimo edittale - sicchè alcuna concreta utilità sarebbe potuta derivare all'imputato nel caso in cui il tempus commissi delicd fosse stato diversamente parametrato. 5.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] MaS Ricciarelli [OSCURATO:PERSONA] 2 2 G ttl g1126 7N710 '' O GRTIZIARI e TL Ciritnelte ort.s3
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