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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09755/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15203/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 774 /201 8 , pubblicata in data8 novembre 201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. La società LU.GA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 21.945,00, oltre interessi legali, a titolo di canoni relativi ai mesida settembre 2013 a marzo 2014, dovuti in forza di contratto di locazione dell’immobile destinato ad uso commerciale, sito in Terni, via Narni n. 210/E-F, stipulato in data 16 maggio 2013.

A sostegno dell’opposizione dedusse l’inesistenza del credito vantato dalla controparte per intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, che aveva concesso l’immobile, destinato ad attività commerciale di bar-pasticceria-ristorante, sprovvisto del certificato di agibilità, ottenuto solo in data 7 febbraio 2014 in prossimità della scadenza dell’ultima proroga ad essa concessa dalla Provincia di Terni perché potesse avere accesso alla assegnazione del finanziamento promosso dall’Ente territoriale attraverso un bando pubblico che aveva termine nel mese di aprile 2014.

Evidenziò, pure, che in appena due mesi le sarebbe stato impossibile eseguire i lavori necessari per l’apertura del laboratorio, che la certificazione di agibilità richiamata all’art. 7 del contratto di locazione riguardava l’intera unità immobiliare, che la porzione ad essa concessa in locazione, siccome derivante dal frazionamento dell’intero immobile, necessitava di una autonoma dichiarazione di agibilità, trattandosi di una unità nuova e distinta da quella iniziale, e che al momento della sottoscrizione del contratto non era a conoscenza della inidoneità dell’immobile all’uso consentito.

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., opponendo che: a) all’art. 7 del contratto il locatore aveva dichiarato che l’immobile era ‹‹in regola con le norme edilizie e urbanistiche, avendo ottenuto apposita dichiarazione di agibilità del Comune di Terni il 6.10.1997 prot. 54330 e 8513/97››e che erano a carico del conduttore ‹‹gli oneri per tutti i lavori e gli adeguamenti di cui necessita il locale per il corretto funzionamento dell’attività del conduttore…››; b) la conduttrice prima di prendere in locazione l’immobile aveva incaricato un tecnico di valutare l’idoneità del locale, aveva ottenuto copia delle planimetrie e del certificato di agibilità, per cuiera a conoscenza dello stato dell’immobile.

Il Tribunale di Terni rigettò l’opposizione, ritenendo che non fosse ravvisabile inadempimento del locatore, che si era attivato per il rilascio delle successive autorizzazioni.

2. La sentenza veni va impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che faceva rilevare che il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato che, a seguito di frazionamento del l’unità immobiliare , era necessario un nuovo certificato di agibilità .

L a Corte d’appello di Perugia, provvedendo sull’appello, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisione di appello, con un unico articolato motivo.

LU.GA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e la controricorrente memoria contenente esclusivamente le ‹‹conclusioni››.

In data 17 febbraio 2023 le parti hanno depositato atto di rinuncia exart. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Considerato che

1. Con l’unico motivo si denuncia ‹‹ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 cod. civ., 1455 cod. civ., 1578 cod. civ., artt. 24 e 25 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento al contratto di locazione stipulato il 16/05/2013, registrato il 21.05.13, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››.

2. Non deve procedersi all’esame del motivo d’impugnazione in ragione della rinuncia depositata dalla parte ricorrente, accettata dalla controparte.

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse (Cass., sez.

U, n. 14782/2018).

3. In conclusione, s’impone declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez.U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15203/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 774 /201 8 , pubblicata in data8 novembre 201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. La società LU.GA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 21.945,00, oltre interessi legali, a titolo di canoni relativi ai mesida settembre 2013 a marzo 2014, dovuti in forza di contratto di locazione dell’immobile destinato ad uso commerciale, sito in Terni, via Narni n. 210/E-F, stipulato in data 16 maggio 2013. A sostegno dell’opposizione dedusse l’inesistenza del credito vantato dalla controparte per intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, che aveva concesso l’immobile, destinato ad attività commerciale di bar-pasticceria-ristorante, sprovvisto del certificato di agibilità, ottenuto solo in data 7 febbraio 2014 in prossimità della scadenza dell’ultima proroga ad essa concessa dalla Provincia di Terni perché potesse avere accesso alla assegnazione del finanziamento promosso dall’Ente territoriale attraverso un bando pubblico che aveva termine nel mese di aprile 2014. Evidenziò, pure, che in appena due mesi le sarebbe stato impossibile eseguire i lavori necessari per l’apertura del laboratorio, che la certificazione di agibilità richiamata all’art. 7 del contratto di locazione riguardava l’intera unità immobiliare, che la porzione ad essa concessa in locazione, siccome derivante dal frazionamento dell’intero immobile, necessitava di una autonoma dichiarazione di agibilità, trattandosi di una unità nuova e distinta da quella iniziale, e che al momento della sottoscrizione del contratto non era a conoscenza della inidoneità dell’immobile all’uso consentito. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., opponendo che: a) all’art. 7 del contratto il locatore aveva dichiarato che l’immobile era ‹‹in regola con le norme edilizie e urbanistiche, avendo ottenuto apposita dichiarazione di agibilità del Comune di Terni il 6.10.1997 prot. 54330 e 8513/97››e che erano a carico del conduttore ‹‹gli oneri per tutti i lavori e gli adeguamenti di cui necessita il locale per il corretto funzionamento dell’attività del conduttore…››; b) la conduttrice prima di prendere in locazione l’immobile aveva incaricato un tecnico di valutare l’idoneità del locale, aveva ottenuto copia delle planimetrie e del certificato di agibilità, per cuiera a conoscenza dello stato dell’immobile. Il Tribunale di Terni rigettò l’opposizione, ritenendo che non fosse ravvisabile inadempimento del locatore, che si era attivato per il rilascio delle successive autorizzazioni. 2. La sentenza veni va impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che faceva rilevare che il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato che, a seguito di frazionamento del l’unità immobiliare , era necessario un nuovo certificato di agibilità . L a Corte d’appello di Perugia, provvedendo sull’appello, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice e revocato il decreto ingiuntivo opposto. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisione di appello, con un unico articolato motivo. LU.GA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e la controricorrente memoria contenente esclusivamente le ‹‹conclusioni››. In data 17 febbraio 2023 le parti hanno depositato atto di rinuncia exart. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di lite. Considerato che 1. Con l’unico motivo si denuncia ‹‹ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 cod. civ., 1455 cod. civ., 1578 cod. civ., artt. 24 e 25 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento al contratto di locazione stipulato il 16/05/2013, registrato il 21.05.13, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››. 2. Non deve procedersi all’esame del motivo d’impugnazione in ragione della rinuncia depositata dalla parte ricorrente, accettata dalla controparte. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse (Cass., sez. U, n. 14782/2018). 3. In conclusione, s’impone declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez.U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio
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