CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 33884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13713-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2741 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73/81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1458/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 829/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.11.2015, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. S.p.a. avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; che la causa è stata rimessa a questa Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22533 del 2018 della Sesta sezione civile di questa Corte, in ragione della complessità della questione devoluta con il motivo di censura; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stata la questione risolta in senso sfavorevole all'odierna ricorrente solo a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camer