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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45271/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 08/03/2018 del Tribunale di Napoli di condanna dello stesso Argentino per il reato di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.).

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 161, 171, lett. d), 178, lett. c), 179 e 181 dello stesso codice, nonché agli artt. 24 e 111 Cost., «nullità del processo per irrituale notifica del verbale di udienza contenente la data del rinvio - omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione».

Il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello di Napoli della validità della notificazione del provvedimento di rinvio dell'udienza dibattimentale all'8 marzo 2018 in quanto regolarmente effettuata, il 24 luglio 2017, a mani dello zio [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi capace e convivente.

Dopo avere premesso che la Corte d'appello di Napoli avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata a quanto dichiarato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione circa la predetta convivenza, il ricorrente censura la suddetta affermazione della Corte d'appello di Napoli sull'assunto che la menzionata notificazione - la cui relata, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, era stata allegata alla richiesta di rescissione - non era stata eseguita mediante consegna a un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) convivente con l'imputato, come era dimostrato: sia dalla certificazione anagrafica - con riguardo alla cui valenza il ricorrente sottolinea come lo zio [OSCURATO:PERSONA] non possa considerarsi legato all'imputato da uno stretto vincolo familiare - da cui risultava che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in Caisoria, via Favignana, n. 29 (laddove l'imputato risiedeva in Casoria, via Favignana, n. 31); sia dalla depositata dichiarazione a firma dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi negava di avere mai convissuto con l'imputato, affermando di abitare stabilmente in via Favignana, n. 29, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e che l'imputato, nel mese di luglio 2017, abitava nella casa di campagna sita in Casoria, via Nazionale delle Puglie.

Risultanze che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe adeguatamente valutato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 420-bis e 629- bis dello stesso codice, nonché agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6, «comma E)» CEDU, «omessa consegna della notifica del verbale di rinvio contenente la data di udienza - mancata conoscenza effettiva del processo - erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione».

Il ricorrente censura anzitutto l'affermazione della Corte d'appello di Napoli dell'assenza di elementi di prova tali da fare ritenere che l'imputato non avesse avuto conoscenza del procedimento, attesi gli elementi di prova forniti dalla difesa costituiti dalle già menzionate certificazione anagrafica e dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui questi, oltre ad affermare di non avere mai convissuto con l'imputato, escludeva, altresì, di avergli mai consegnato qualsivoglia atto.

A proposito di tale dichiarazione, il ricorrente aggiunge come l'affermazione della Corte d'appello circa l'asserito carattere «sospett[o]» della stessa sarebbe fondata su elementi in realtà inidonei a inficiarne il valore.

Il ricorrente censura poi l'affermazione della Corte d'appello di Napoli - asseritamente diretta a contrastare la valenza della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato, nel mese di luglio 2017, abitava nella casa di campagna in Casoria, via Nazionale delle Pugile - secondo cui «trattandosi di un domicilio dichiarato era onere dell'imputato di comunicare il cambio di domicilio, nel caso di specie non assolto e, d'altronde la stessa assenza alla prima udienza, dimostrava tutt'altro che la volontà di partecipare al processo», osservando, a proposito di quest'ultima affermazione della Corte d'appello, che «[I]'Argentino ben poteva non aver presenziato alla prima udienza dibattimentale in quanto assente al momento della lettura del Decreto che dispone il Giudizio e della comunicazione della data di Udienza o per altro accadimento umano che non determina di per sé la manifesta volontà di non partecipare al processo» e ribadendo come «[u]lteriore indice corroborante la perdita di conoscenza del processo era la dedotta complessità della sua [dell'imputato] situazione familiare e lavorativa nel periodo concomitante la notifica del verbale di iinvio dell'Udienza», elemento, quest'ultimo, che sarebbe stato erroneamente svalutato dalla Corte d'appello.

Il ricorrente afferma infine che «[n]on sussistono, anche alla luce della partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare, elementi sufficienti per ritenere con un sufficiente grado di certezza una sottrazione consapevole al processo e/o una colpevole non conoscenza dello stesso».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90-bis, 154 e 555, comma 3, dello stesso codice, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., «omessa verifica della volontà della parte offesa di proseguire il giudizio».

Il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello di Napoli - asseritamente relativa alla notificazione del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria - della «non necessità di ulteriori ricerche per una remissione della querela che, se vi fosse stato interesse, ben avrebbe potuto essere sollecitata dall'imputato», deducendo il contrasto di tale affermazione con gli artt. 90-bis e 555, comma 3, cod. proc. pen., in quanto «la notifica del Decreto che dispone il Giudizio per irreperibilità della persona offesa in cancelleria, sebbene formalmente regolare di fatto disattende le ante indicate previsioni normative», atteso che, «[i]n tal modo, sebbene formalmente corretta, di fatto non veniva in alcun modo verificata, in violazione del combinato disposto di cui all'art. 555 comma 3 e 90 bis c.p.p., la possibilità di remissione anche tacita della querela pur innanzi ad un comportamento indicativo di una sorta di disinteresse della persona offesa al Giudizio, quale ad esempio l'irreperibilità al domicilio indicato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

Dal consentito esame degli atti del processo, risulta che la notificazione dell'avviso all'imputato del rinvio all'udienza dell'8 marzo 2018, nella quale fu dichiarata l'assenza dell'Argentino, fu effettuata dall'ufficiale giudiziario, il 24 luglio 2017, «nel suo domicilio» - cioè, si deve ritenere, nel domicilio dichiarato in Casoria, via Favignana, n. 31 - a mani dello «zio [OSCURATO:PERSONA]», «convivente, t.q. [cioè tale qualificatosi] che cura la consegna».

A tale proposito, si deve subito chiarire che, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Napoli ha attribuito fede privilegiata non alla verità intrinseca della predetta dichiarazione di convivenza bensì al fatto, avvenuto al cospetto del notificatore, che l'[OSCURATO:PERSONA] si era qualificato come convivente dell'imputato.

Ciò chiarito, va detto che il ricorrente aveva dedotto la propria incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - presupposto della richiesta rescissione del giudicato - essenzialmente, sugli elementi, qui ribaditi, che: a) come dichiarato dalla zio [OSCURATO:PERSONA], egli, nel luglio dell 2017, non abitava in Casoria, via Favignana, n. 31, ma nella casa di campagna sita in Casoria, via Nazionale delle Puglie; b) nello stesso periodo, stava attraversando una «compless[a] situazione familiare e lavorativa», ciò che costituiva un «[u]lteriore indice corroborante la perdita di conoscenza del processo»; c) lo zio [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non era con lui convivente, come era dimostrato dal certificato anagrafico di residenza dello stesso zio in Casoria, via Favignana, n. 29 (e non n. 31) e dalla dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di non avere mai convissuto con il nipote; d) lo zio [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato, non gli aveva «mai consegnato nulla».

Detto ciò, si deve ritenere che la Corte d'appello di Napoli abbia correttamente ritenuto che tali elementi non fossero idonei a comprovare l'incolpevole mancata conoscenza, da parte del condannato, della celebrazione del processo a suo carico.

Quanto al primo dei predetti elementi, si deve osservare che, posto che il ricorrente aveva dichiarato domicilio nella propria casa di abitazione in Casoria, via Favignana, n. 31, costituiva un suo onere comunicare all'autorità che stava procedende)9h- eventuale mutamento di tale domicilio, con la conseguenza che, non avendo egli assolto a tale onere, si deve escludere che il fatto che, come asserito dallo zio nella propria dichiarazione, potesse avere mutato detto dichiarato domicilio, per trasferirsi nella casa di campagna, possa integrare un'incolpevole mancata conoscenza del processo, atteso che sarebbe stato lo stesso imputato a porsi nelle condizioni di non riceverne notizia (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101-02).

Quanto al secondo degli invocati elementi dello stare attraversando una «compless[a] situazione familiare e lavorativa», si tratta, all'evidenza, di una deduzione del tutto generica, palesemente inidonea a integrare i necessariamente rigorosi presupposti che possono fondare l'effetto integralmente restitutorio che è conseguenza del rimedio previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen.

Quanto al terzo elemento della mancata convivenza dello zio [OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destihatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Z., Rv. 272092-01.

In senso analogo: Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222-01; Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009, dep. 2010, Capano, Rv. 246092-01; Sez. 4, n. 30863 del 09/05/2006, Iovene, Rv. 235236-01, le ultime due delle quali hanno precisato che la convivenza rileva anche se è temporanea - come è del resto espressamente previsto dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. - e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione).

Risulta, perciò, del tutto in linea con tale principio la valutazione della Corte d'appello di Napoli dell'insufficienza dell'allegazione del certificato anagrafico dell'[OSCURATO:PERSONA] a provare l'inesistenza del - da lui dichiarato all'ufficiale giudiziario - rapporto di convivenza con l'imputato, la quale, come si è detto, ben può essere anche solo temporanea ed è, comunque, cosa diversa dalla coabitazione; come pure dell'insufficienza, ai fini della stessa prova, della mera successiva dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di non avere mai convissuto con il nipote, in non giustificato contrasto con quanto dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] all'ufficiale giudiziario.

Né si può ritenere che, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] non sussistesse uno stretto vincolo familiare - il quale, contrariamente a quanto reputato dal ricorrente, non può essere valutato solo in termini di computo dei gradi di parentela, ai sensi del codice civile (art. 76) - trattandosi di zio e nipote.Quanto, infine, al quarto invocato elemento che lo zio [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da lui dichiarato, non gli aveva «mai consegnato nulla», si deve osservare che una siffatta dichiarazione, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Napoli, non può costituire il presupposto dell'integrale reiezione del processo prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che il necessariamente rigoroso accertamento di tale presupposto comporta che questo non possa essere integrato da una mera dichiarazione del convivente di non avere consegnato all'imputato l'evidentemente importante atto di cui aveva ricevuto materialmente la notificazione, e del quale, come nella specie, aveva assunto l'impegno di «cura[re] la consegna», ma impone che una tale dichiarazione sia accompagnata dalla deduzione - qui del tutto assente - di concrete oggettive ragioni per le quali la consegna non sarebbe avvenuta.

In caso contrario, la mera dichiarazione del convivente consegnatario dell'atto di non avere provveduto alla consegna diverrebbe, evidentemente, un fin troppo facile escamotage per vanificare l'esito del processo in absentia tramite il ricorso (anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.

Alla stregua di quanto precede, si deve ribadire che non risulta censurabile il convincimento espresso dalla Corte d'appello di Napoli secondo cui, sulla base degli elementi fattuali a disposizione - anche complessivamente considerati - non era possibile ritenere che il condannato avesse provato che la sua assenza era dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. Il terzo motivo è inammissibile.

Il rimedio della rescissione del giudicato consente infatti al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza di «prov[are] che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» (comma 1 dell'art. 629-bis cod. proc. pen.) ma non anche - come fa invece il ricorrente con il motivo in esame - di sollevare questioni attinenti alla conoscenza del processo, e alla possibilità di definirlo con remissione di querela, da parte della persona offesa, con la conseguenza che, del tutto correttamente, la Corte d'appello di Napoli ha reputato che dette questioni fossero «inconferent[i]» rispetto all'attivato rimedio della rescissione del giudicato.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 08/03/2018 del Tribunale di Napoli di condanna dello stesso Argentino per il reato di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.). 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 161, 171, lett. d), 178, lett. c), 179 e 181 dello stesso codice, nonché agli artt. 24 e 111 Cost., «nullità del processo per irrituale notifica del verbale di udienza contenente la data del rinvio - omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione». Il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello di Napoli della validità della notificazione del provvedimento di rinvio dell'udienza dibattimentale all'8 marzo 2018 in quanto regolarmente effettuata, il 24 luglio 2017, a mani dello zio [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi capace e convivente. Dopo avere premesso che la Corte d'appello di Napoli avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata a quanto dichiarato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione circa la predetta convivenza, il ricorrente censura la suddetta affermazione della Corte d'appello di Napoli sull'assunto che la menzionata notificazione - la cui relata, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, era stata allegata alla richiesta di rescissione - non era stata eseguita mediante consegna a un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) convivente con l'imputato, come era dimostrato: sia dalla certificazione anagrafica - con riguardo alla cui valenza il ricorrente sottolinea come lo zio [OSCURATO:PERSONA] non possa considerarsi legato all'imputato da uno stretto vincolo familiare - da cui risultava che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in Caisoria, via Favignana, n. 29 (laddove l'imputato risiedeva in Casoria, via Favignana, n. 31); sia dalla depositata dichiarazione a firma dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi negava di avere mai convissuto con l'imputato, affermando di abitare stabilmente in via Favignana, n. 29, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e che l'imputato, nel mese di luglio 2017, abitava nella casa di campagna sita in Casoria, via Nazionale delle Puglie. Risultanze che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe adeguatamente valutato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 420-bis e 629- bis dello stesso codice, nonché agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6, «comma E)» CEDU, «omessa consegna della notifica del verbale di rinvio contenente la data di udienza - mancata conoscenza effettiva del processo - erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione». Il ricorrente censura anzitutto l'affermazione della Corte d'appello di Napoli dell'assenza di elementi di prova tali da fare ritenere che l'imputato non avesse avuto conoscenza del procedimento, attesi gli elementi di prova forniti dalla difesa costituiti dalle già menzionate certificazione anagrafica e dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui questi, oltre ad affermare di non avere mai convissuto con l'imputato, escludeva, altresì, di avergli mai consegnato qualsivoglia atto. A proposito di tale dichiarazione, il ricorrente aggiunge come l'affermazione della Corte d'appello circa l'asserito carattere «sospett[o]» della stessa sarebbe fondata su elementi in realtà inidonei a inficiarne il valore. Il ricorrente censura poi l'affermazione della Corte d'appello di Napoli - asseritamente diretta a contrastare la valenza della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'imputato, nel mese di luglio 2017, abitava nella casa di campagna in Casoria, via Nazionale delle Pugile - secondo cui «trattandosi di un domicilio dichiarato era onere dell'imputato di comunicare il cambio di domicilio, nel caso di specie non assolto e, d'altronde la stessa assenza alla prima udienza, dimostrava tutt'altro che la volontà di partecipare al processo», osservando, a proposito di quest'ultima affermazione della Corte d'appello, che «[I]'Argentino ben poteva non aver presenziato alla prima udienza dibattimentale in quanto assente al momento della lettura del Decreto che dispone il Giudizio e della comunicazione della data di Udienza o per altro accadimento umano che non determina di per sé la manifesta volontà di non partecipare al processo» e ribadendo come «[u]lteriore indice corroborante la perdita di conoscenza del processo era la dedotta complessità della sua [dell'imputato] situazione familiare e lavorativa nel periodo concomitante la notifica del verbale di iinvio dell'Udienza», elemento, quest'ultimo, che sarebbe stato erroneamente svalutato dalla Corte d'appello. Il ricorrente afferma infine che «[n]on sussistono, anche alla luce della partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare, elementi sufficienti per ritenere con un sufficiente grado di certezza una sottrazione consapevole al processo e/o una colpevole non conoscenza dello stesso». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90-bis, 154 e 555, comma 3, dello stesso codice, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., «omessa verifica della volontà della parte offesa di proseguire il giudizio». Il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'appello di Napoli - asseritamente relativa alla notificazione del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria - della «non necessità di ulteriori ricerche per una remissione della querela che, se vi fosse stato interesse, ben avrebbe potuto essere sollecitata dall'imputato», deducendo il contrasto di tale affermazione con gli artt. 90-bis e 555, comma 3, cod. proc. pen., in quanto «la notifica del Decreto che dispone il Giudizio per irreperibilità della persona offesa in cancelleria, sebbene formalmente regolare di fatto disattende le ante indicate previsioni normative», atteso che, «[i]n tal modo, sebbene formalmente corretta, di fatto non veniva in alcun modo verificata, in violazione del combinato disposto di cui all'art. 555 comma 3 e 90 bis c.p.p., la possibilità di remissione anche tacita della querela pur innanzi ad un comportamento indicativo di una sorta di disinteresse della persona offesa al Giudizio, quale ad esempio l'irreperibilità al domicilio indicato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Dal consentito esame degli atti del processo, risulta che la notificazione dell'avviso all'imputato del rinvio all'udienza dell'8 marzo 2018, nella quale fu dichiarata l'assenza dell'Argentino, fu effettuata dall'ufficiale giudiziario, il 24 luglio 2017, «nel suo domicilio» - cioè, si deve ritenere, nel domicilio dichiarato in Casoria, via Favignana, n. 31 - a mani dello «zio [OSCURATO:PERSONA]», «convivente, t.q. [cioè tale qualificatosi] che cura la consegna». A tale proposito, si deve subito chiarire che, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Napoli ha attribuito fede privilegiata non alla verità intrinseca della predetta dichiarazione di convivenza bensì al fatto, avvenuto al cospetto del notificatore, che l'[OSCURATO:PERSONA] si era qualificato come convivente dell'imputato. Ciò chiarito, va detto che il ricorrente aveva dedotto la propria incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - presupposto della richiesta rescissione del giudicato - essenzialmente, sugli elementi, qui ribaditi, che: a) come dichiarato dalla zio [OSCURATO:PERSONA], egli, nel luglio dell 2017, non abitava in Casoria, via Favignana, n. 31, ma nella casa di campagna sita in Casoria, via Nazionale delle Puglie; b) nello stesso periodo, stava attraversando una «compless[a] situazione familiare e lavorativa», ciò che costituiva un «[u]lteriore indice corroborante la perdita di conoscenza del processo»; c) lo zio [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non era con lui convivente, come era dimostrato dal certificato anagrafico di residenza dello stesso zio in Casoria, via Favignana, n. 29 (e non n. 31) e dalla dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di non avere mai convissuto con il nipote; d) lo zio [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato, non gli aveva «mai consegnato nulla». Detto ciò, si deve ritenere che la Corte d'appello di Napoli abbia correttamente ritenuto che tali elementi non fossero idonei a comprovare l'incolpevole mancata conoscenza, da parte del condannato, della celebrazione del processo a suo carico. Quanto al primo dei predetti elementi, si deve osservare che, posto che il ricorrente aveva dichiarato domicilio nella propria casa di abitazione in Casoria, via Favignana, n. 31, costituiva un suo onere comunicare all'autorità che stava procedende)9h- eventuale mutamento di tale domicilio, con la conseguenza che, non avendo egli assolto a tale onere, si deve escludere che il fatto che, come asserito dallo zio nella propria dichiarazione, potesse avere mutato detto dichiarato domicilio, per trasferirsi nella casa di campagna, possa integrare un'incolpevole mancata conoscenza del processo, atteso che sarebbe stato lo stesso imputato a porsi nelle condizioni di non riceverne notizia (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101-02). Quanto al secondo degli invocati elementi dello stare attraversando una «compless[a] situazione familiare e lavorativa», si tratta, all'evidenza, di una deduzione del tutto generica, palesemente inidonea a integrare i necessariamente rigorosi presupposti che possono fondare l'effetto integralmente restitutorio che è conseguenza del rimedio previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. Quanto al terzo elemento della mancata convivenza dello zio [OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destihatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Z., Rv. 272092-01. In senso analogo: Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222-01; Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009, dep. 2010, Capano, Rv. 246092-01; Sez. 4, n. 30863 del 09/05/2006, Iovene, Rv. 235236-01, le ultime due delle quali hanno precisato che la convivenza rileva anche se è temporanea - come è del resto espressamente previsto dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. - e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione). Risulta, perciò, del tutto in linea con tale principio la valutazione della Corte d'appello di Napoli dell'insufficienza dell'allegazione del certificato anagrafico dell'[OSCURATO:PERSONA] a provare l'inesistenza del - da lui dichiarato all'ufficiale giudiziario - rapporto di convivenza con l'imputato, la quale, come si è detto, ben può essere anche solo temporanea ed è, comunque, cosa diversa dalla coabitazione; come pure dell'insufficienza, ai fini della stessa prova, della mera successiva dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di non avere mai convissuto con il nipote, in non giustificato contrasto con quanto dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] all'ufficiale giudiziario. Né si può ritenere che, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] non sussistesse uno stretto vincolo familiare - il quale, contrariamente a quanto reputato dal ricorrente, non può essere valutato solo in termini di computo dei gradi di parentela, ai sensi del codice civile (art. 76) - trattandosi di zio e nipote.Quanto, infine, al quarto invocato elemento che lo zio [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da lui dichiarato, non gli aveva «mai consegnato nulla», si deve osservare che una siffatta dichiarazione, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Napoli, non può costituire il presupposto dell'integrale reiezione del processo prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che il necessariamente rigoroso accertamento di tale presupposto comporta che questo non possa essere integrato da una mera dichiarazione del convivente di non avere consegnato all'imputato l'evidentemente importante atto di cui aveva ricevuto materialmente la notificazione, e del quale, come nella specie, aveva assunto l'impegno di «cura[re] la consegna», ma impone che una tale dichiarazione sia accompagnata dalla deduzione - qui del tutto assente - di concrete oggettive ragioni per le quali la consegna non sarebbe avvenuta. In caso contrario, la mera dichiarazione del convivente consegnatario dell'atto di non avere provveduto alla consegna diverrebbe, evidentemente, un fin troppo facile escamotage per vanificare l'esito del processo in absentia tramite il ricorso (anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. Alla stregua di quanto precede, si deve ribadire che non risulta censurabile il convincimento espresso dalla Corte d'appello di Napoli secondo cui, sulla base degli elementi fattuali a disposizione - anche complessivamente considerati - non era possibile ritenere che il condannato avesse provato che la sua assenza era dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. Il terzo motivo è inammissibile. Il rimedio della rescissione del giudicato consente infatti al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza di «prov[are] che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» (comma 1 dell'art. 629-bis cod. proc. pen.) ma non anche - come fa invece il ricorrente con il motivo in esame - di sollevare questioni attinenti alla conoscenza del processo, e alla possibilità di definirlo con remissione di querela, da parte della persona offesa, con la conseguenza che, del tutto correttamente, la Corte d'appello di Napoli ha reputato che dette questioni fossero «inconferent[i]» rispetto all'attivato rimedio della rescissione del giudicato. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 45271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris