CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26466-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 68/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26466 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Rg 26466/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che La CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza nr 68/2020, accoglieva l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia della CTP di Bologna che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad un recupero a tassazione da parte dell'Ufficio l'importo di C 53..750,00 a titolo di ritenute Irpef non operate sulla somma di C 125.000,00 corrisposta ad un dipendente. Il giudice di appello osservava che la somma versata al dipendente non rivestiva natura sostitutiva di un reddito non percepita dal lavoratore bensì la reintegrazione di un danno non patrimoniale diretto a ristorare la sofferenza fisica patita dall'interessato . Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, ricorso per cassazione cui non replica il contribuente che è rimasto intimato. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 36 del dlgs 546/1992 e dell'ad 132 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per la mancata esposizione delle ragioni per cui le somme erogate dovrebbe considerarsi reintegrativa di danno emergente - Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, dedotto con il primo mezzo di ricorso, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che i il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento. Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). Il giudice di merito, cui spetta la qualificazione delle somme corrisposte al dipendente, ha analizzato le ragioni dell'accertamento dell'Ufficio, relativamente alla operata qualificazione dell'atto tassato, escludendo nella fattispecie che la somma versata rivestisse la natura sostitutiva di un reddito non percepito dal lavoratore ma avesse natura risarcitoria essendo stata versata in conseguenza di un demansionamento e quindi come una reintegra di danno non patrimoniale diretto a ristorare la sofferenza fisica o psichica subita dal lavoratore . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte contribuente rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Roma 9.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] ( dott M DEPG3ir\[OSCURATO:PERSONA]