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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 45424/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/04/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato (dichiarando estinti per prescrizione i reati commessi prima del 19/06/2013, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, in data 28/09/2018, con la quale MASUTTI Stefano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 515 cod. pen., a lui ascritti al capo a), limitatamente agli episodi posti in essere dopo il 28/03/2011, dichiarando quelli anteriori estinti per prescrizione (il Tribunale aveva altresì assolto il MASUTTI dalla ulteriore accusa di cui all'art. 316-ter cod. pen., a lui ascritta al capo b, per insussistenza del fatto correlata al mancato superamento della soglia di rilevanza penale).

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, anziché di quello di Trieste.

Si censura la sentenza per aver conferito rilievo, nella determinazione della competenza a giudicare del più grave reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., al luogo di conseguimento della indebita utilità, anziché a quello di erogazione di quest'ultima.

Il difensore richiama, al riguardo, plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove testimoniali in relazione alle quali l'accusa doveva invece considerarsi decaduta, per la mancata citazione dei testi alla prevista udienza del 02/03/2018.

Si censura la contraria decisione del Tribunale, che non aveva tratto le necessarie conclusioni dall'inerzia del Pubblico Ministero.

2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi indicati dalla difesa, la cui escussione era stata in un primo tempo ammessa dal Tribunale, ed in seguito immotivatamente revocata.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la ritenuta utilizzabilità del video fatto pervenire in forma anonima alla Guardia di Finanza, la possibilità di far ricadere la responsabilità sul MASUTTI anziché sul suo dipendente in servizio, la valenza accusatoria attribuita alle dichiarazioni testimoniali (con particolare riguardo alle circostanze valorizzate a proposito della deposizione del notaio GUARINO).

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di frode in commercio.

Si censura la sentenza per aver ritenuto provata l'erogazione di un quantitativo di carburante inferiore a quello- desumibile dalle "strisciate" delle tessere regionali dello sconto- carburante, non essendo stata accertata l'effettiva entità dei pagamenti; si richiamano le considerazioni critiche svolte dal Tribunale in sede di annullamento del sequestro preventivo, anche in ordine alla impossibilità di comparare i dati risultanti dalle pompe con quelli acquisiti mediante il POS regionale della benzina agevolata.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Si censura la sentenza per aver motivato sul punto con apodittici riferimenti al contesto descritto dai testi e alle modalità della condotta, dato che il MASUTTI non faceva nulla per occultare i singoli riferimenti ed era in totale buona fede.

2.7. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione anche dei reati posti in essere dopo il 19/10/2013.

2.8. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, e alla misura del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando: quanto al primo motivo, che la decisione della Corte d'Appello era confortata dalla più recente giurisprudenza; quanto al secondo e al terzo, che la soluzione adottata era ineccepibile; quanto al quarto, che la motivazione adottata risultava condivisibile sia perché confortata da plurime fonti testimoniali, sia perché non era plausibile ipotizzare uno svolgimento dell'attività illecita ad opera del solo dipendente; quanto al quinto, che il disallineamento dei dati acquisiti dal server e dal POS riguardava pochissimi episodi, ed era perciò inidoneo a vulnerare il rilievo accusatorio delle risultanze acquisite; quanto al sesto, la mancanza di effettivo confronto con le motivazioni dei giudici di merito; quanto al settimo, la mancata esplicazione delle ragioni a sostegno; quanto all'ultimo motivo, il difetto di adeguata correlazione con la motivazione dei giudici di merito.

4. Con memoria del 20/05/2022, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. osservando in particolare, quanto al settimo motivo, l'intervenuta estinzione per prescrizione di tutti gli episodi di frode in commercio contestati al MASUTTI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non manifesta infondatezza delle questioni processuali prospettate in ricorso impone - in accoglimento del settimo motivo di ricorso - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche i residui reati di ascritti al MASUTTI ormai estinti per intervenuta prescrizione, avuto riguardo all'integrale decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi previsto per il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (perpetrato fino al 23/07/2014), e non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle risultanze dichiarative e documentali acquisite nel giudizio di merito.

2. Deve invero osservarsi, con riferimento al motivo concernente la competenza territoriale (radicatasi in relazione all'art. 316-ter cod. pen., da cui il MASUTTI è stato assolto già in primo grado), che è stata la stessa Corte d'Appello a sottolineare che la tesi difensiva - secondo la quale la competenza territoriale andava individuata nel luogo di deliberazione del finanziamento (e quindi nel luogo sede dell'ente erogante) - risultava sostenuta da una parte della giurisprudenza (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 - 01).

Il fatto che la Corte territoriale abbia peraltro ritenuto di aderire al diverso indirizzo, maggioritario nel panorama giurisprudenziale più recente - secondo cui «il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione» (in tal senso, da ultimo, cfr.Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675 - 02) - non consente evidentemente di considerare manifestamente infondato il motivo di ricorso, imperniato sul diverso indirizzo interpretativo poc'anzi ricordato.

3. Per completezza, è opportuno evidenziare che anche l'altra questione processuale dedotta dalla difesa - relativa alle conseguenze della mancata citazione dei testimoni ammessi - si presta a considerazioni del tutto analoghe a quelle appena esposte.

La Corte d'Appello ha infatti premesso, nel trattare il motivo di ricorso relativo alla mancata decadenza dalla prova testimoniale del P.M. che non aveva provveduto alla citazione, che sulla questione "vi è un netto contrasto in giurisprudenza", richiamando sia l'indirizzo favorevole alla prospettazione difensiva (su cui v.

Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758 - 01), sia quello contrario, accolto in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 - 01, secondo cui «la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva»).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i residui reati ascritti al MASUTTI estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/04/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato (dichiarando estinti per prescrizione i reati commessi prima del 19/06/2013, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, in data 28/09/2018, con la quale MASUTTI Stefano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 515 cod. pen., a lui ascritti al capo a), limitatamente agli episodi posti in essere dopo il 28/03/2011, dichiarando quelli anteriori estinti per prescrizione (il Tribunale aveva altresì assolto il MASUTTI dalla ulteriore accusa di cui all'art. 316-ter cod. pen., a lui ascritta al capo b, per insussistenza del fatto correlata al mancato superamento della soglia di rilevanza penale). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, anziché di quello di Trieste. Si censura la sentenza per aver conferito rilievo, nella determinazione della competenza a giudicare del più grave reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., al luogo di conseguimento della indebita utilità, anziché a quello di erogazione di quest'ultima. Il difensore richiama, al riguardo, plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove testimoniali in relazione alle quali l'accusa doveva invece considerarsi decaduta, per la mancata citazione dei testi alla prevista udienza del 02/03/2018. Si censura la contraria decisione del Tribunale, che non aveva tratto le necessarie conclusioni dall'inerzia del Pubblico Ministero. 2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi indicati dalla difesa, la cui escussione era stata in un primo tempo ammessa dal Tribunale, ed in seguito immotivatamente revocata. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la ritenuta utilizzabilità del video fatto pervenire in forma anonima alla Guardia di Finanza, la possibilità di far ricadere la responsabilità sul MASUTTI anziché sul suo dipendente in servizio, la valenza accusatoria attribuita alle dichiarazioni testimoniali (con particolare riguardo alle circostanze valorizzate a proposito della deposizione del notaio GUARINO). 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di frode in commercio. Si censura la sentenza per aver ritenuto provata l'erogazione di un quantitativo di carburante inferiore a quello- desumibile dalle "strisciate" delle tessere regionali dello sconto- carburante, non essendo stata accertata l'effettiva entità dei pagamenti; si richiamano le considerazioni critiche svolte dal Tribunale in sede di annullamento del sequestro preventivo, anche in ordine alla impossibilità di comparare i dati risultanti dalle pompe con quelli acquisiti mediante il POS regionale della benzina agevolata. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza per aver motivato sul punto con apodittici riferimenti al contesto descritto dai testi e alle modalità della condotta, dato che il MASUTTI non faceva nulla per occultare i singoli riferimenti ed era in totale buona fede. 2.7. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione anche dei reati posti in essere dopo il 19/10/2013. 2.8. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, e alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando: quanto al primo motivo, che la decisione della Corte d'Appello era confortata dalla più recente giurisprudenza; quanto al secondo e al terzo, che la soluzione adottata era ineccepibile; quanto al quarto, che la motivazione adottata risultava condivisibile sia perché confortata da plurime fonti testimoniali, sia perché non era plausibile ipotizzare uno svolgimento dell'attività illecita ad opera del solo dipendente; quanto al quinto, che il disallineamento dei dati acquisiti dal server e dal POS riguardava pochissimi episodi, ed era perciò inidoneo a vulnerare il rilievo accusatorio delle risultanze acquisite; quanto al sesto, la mancanza di effettivo confronto con le motivazioni dei giudici di merito; quanto al settimo, la mancata esplicazione delle ragioni a sostegno; quanto all'ultimo motivo, il difetto di adeguata correlazione con la motivazione dei giudici di merito. 4. Con memoria del 20/05/2022, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. osservando in particolare, quanto al settimo motivo, l'intervenuta estinzione per prescrizione di tutti gli episodi di frode in commercio contestati al MASUTTI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza delle questioni processuali prospettate in ricorso impone - in accoglimento del settimo motivo di ricorso - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche i residui reati di ascritti al MASUTTI ormai estinti per intervenuta prescrizione, avuto riguardo all'integrale decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi previsto per il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (perpetrato fino al 23/07/2014), e non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle risultanze dichiarative e documentali acquisite nel giudizio di merito. 2. Deve invero osservarsi, con riferimento al motivo concernente la competenza territoriale (radicatasi in relazione all'art. 316-ter cod. pen., da cui il MASUTTI è stato assolto già in primo grado), che è stata la stessa Corte d'Appello a sottolineare che la tesi difensiva - secondo la quale la competenza territoriale andava individuata nel luogo di deliberazione del finanziamento (e quindi nel luogo sede dell'ente erogante) - risultava sostenuta da una parte della giurisprudenza (cfr. ad es. Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 - 01). Il fatto che la Corte territoriale abbia peraltro ritenuto di aderire al diverso indirizzo, maggioritario nel panorama giurisprudenziale più recente - secondo cui «il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione» (in tal senso, da ultimo, cfr.Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675 - 02) - non consente evidentemente di considerare manifestamente infondato il motivo di ricorso, imperniato sul diverso indirizzo interpretativo poc'anzi ricordato. 3. Per completezza, è opportuno evidenziare che anche l'altra questione processuale dedotta dalla difesa - relativa alle conseguenze della mancata citazione dei testimoni ammessi - si presta a considerazioni del tutto analoghe a quelle appena esposte. La Corte d'Appello ha infatti premesso, nel trattare il motivo di ricorso relativo alla mancata decadenza dalla prova testimoniale del P.M. che non aveva provveduto alla citazione, che sulla questione "vi è un netto contrasto in giurisprudenza", richiamando sia l'indirizzo favorevole alla prospettazione difensiva (su cui v. Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758 - 01), sia quello contrario, accolto in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 - 01, secondo cui «la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i residui reati ascritti al MASUTTI estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i
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