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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22300/2026

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pro tempore, con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Milano, in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la sentenza n. 99/23 resa dalla Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, depositata in data 23 marzo 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 giugno2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Condominio epigrafato affinchévenisse condannato ad eseguire i lavori di ripristino della colonna discarico condominiale che causava – come accertato in sede di a.t.p. -copiose infiltrazioni a carico del bagno del suo appartamento, condotto daNicolò Pinna.Chiedeva altresì la condanna del Condominio al risarcimento del danno.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026Si costituiva il condominio che chiamava come terzo responsabile ilproprietario dell’appartamento sovrastante quello della Milia, AntonellaCuccureddu, e altresì – per esserne comunque manlevato – la propriaassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (AXA).

Quest’ultima si costituivaeccependo in ogni caso che la polizza non copriva i danni dovuti a vetustào usura.

Interveniva volontariamente nel giudizio altresì il conduttoreNicolò Pinna per ottenere la riduzione del canone locativo in rapporto allaridotta utilizzabilità dell’appartamento a seguito delle infiltrazioni.Il Tribunale condannava il Condominio all’esecuzione delle opere indicatenell’a.t.p.; riduceva - accogliendo la domanda dell’interventore NicolòPinna - il canone di locazione, condannando il Condominio a risarcire laMilia del conseguente mancato guadagno; accoglieva la domanda dimanleva spiegata dal Condominio nei riguardi di AXA, osservando chel’impresa assicuratrice non aveva provato l’esistenza e l’operatività dellaclausola diretta a limitare la copertura assicurativa per le ipotesi di solarottura e non per vetustà o usura.AXA proponeva gravame, per quanto qui ancora di interesse, rilevandoche erroneamente il giudice di primo grado aveva invertito l’onere dellaprova in ordine all’ampiezza della garanzia assicurativa.La Corte territoriale accoglieva il gravame.Conseguentemente il Condominio propone ricorso in cassazione affidato atre motivi, mentre l’assicuratrice resiste a mezzo di controricorso.Da ultimo il Condominio ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente rileva la Corte che il difensore della societàcontroricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è venuto a mancare il 20luglio 2024, ovvero prima che la cancelleria di questa Corte eseguisse lacomunicazione dell’avviso di fissazione della discussione del ricorso incamera di consiglio (comunicazione eseguita il 20.3.2025, ovviamente nonandata a buon fine all’indirizzo PEC comunicato dal difensore poi deceduto,Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026e ripetuta mediante inserimento nel portale telematico del Ministero dellaGiustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136, terzo comma, e149-bis c.p.c.).1.1.

Al giudizio di legittimità, caratterizzato dall'impulso d’ufficio, nons’applicano le comuni cause interruttive previste dagli artt. 299 e 300c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 5, 10/10/2024, n. 26452; Cass. Sez. 1,12/10/2018, n. 25603); nondimeno, a tutela del diritto di difesa dellaparte assistita da un difensore deceduto nelle more della fissazionedell’udienza o della camera di consiglio, questa Corte ha da tempo stabilitoche debba disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, con avvisocomunicato alla parte personalmente (ex multis, Cass. Sez. 1,10/10/2007, n. 21133; Cass. Sez. 1, 10/10/2007, n. 21142).1.2.

Tuttavia nel caso di specie non è necessario provvedere al rinvio dellacausa: non tanto perché la AXA ha nominato un nuovo difensore, quantoper il fatto che quest’ultimo nel depositare la procura alle liti (datata 26marzo 2026) ha lealmente dichiarato di essere a conoscenza che ladiscussione del ricorso era stata fissata per l’adunanza camerale del 18giugno 2026, il che esclude il sospetto che la difesa della AXA possaessere stata menomata.2.

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.,nonché 1888 e 2697, cod. civ.A parere del ricorrente il Condominio aveva fornito la prova scritta delcontratto di assicurazione, in cui era indicata la copertura del rischio, tral’altro, responsabilità civile, nonché “danni da acqua” e “spese di ricerca eriparazione guasti; danni a cose in locali inerenti e seminterrati”.Tali coperture riguarderebbero sia la copertura danni, sia la r.c. neiconfronti dei terzi.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026A questo punto, a parere del condominio, era onere dell’assicuratricedimostrare l’esclusione dei danni dedotti in giudizio dalla copertura, comestabiliva la giurisprudenza di legittimità, citando in proposito Cass. n.1558/2018.Erroneamente quindi la Corte territoriale aveva ritenuto che i danniverificatisi non fossero coperti dalla garanzia in quanto derivanti davetustà della colonna, in quanto si trattava di un fatto estintivo dellapretesa dell’assicurato, come tale da provarsi a cura dell’assicuratrice, enella specie l’allegata clausola generale n. 22, fatta valere da quest’ultima,non risultava dimostrata in giudizio, né veniva richiamata tra quellespecificamente approvate per iscritto.Con ciò la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ., peraver posto a base della decisione un elemento non provato; l’art. 2697cod. civ., per aver invertito l’onere della prova, e l’art. 1888 stesso codice,per avere trascurato la necessaria prova scritta del contratto.2.1.

E’ intanto pacifico e non più oggetto di causa che il danno si eraverificato a causa della colonna condominiale.E’ poi stato accertato in fatto dalla Corte territoriale che le infiltrazioni adanno della proprietà Milia, per le quali è causa, dipendevano dallavetustà della colonna condominiale, caratterizzata da diversi puntiammalorati sia nelle giunzioni sia in verticale.La Corte territoriale ha poi preso atto del fatto che fin dalla comparsa dicostituzione nel giudizio di primo grado AXA aveva dedotto espressamenteche in base all’art. 22 delle condizioni di assicurazione quest’ultima noncopriva i danni dovuti a vetustà o usura, ma solo quelli per rotturaaccidentale dei tubi.2.2.

Deve in proposito darsi atto del fatto che, fino a poc’anzi, sussistevaun non perfetto allineamento della giurisprudenza di questa Sezione.Invero da un lato, si afferma pacificamente che incombe sull’assicurato laprova del fatto fondante la garanzia, mentre incombe sull’assicuratore laNumero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026prova del fatto fondante la non comprensione nella stessa dell’eventoverificatosi (Cass. n. 1558/18 ed altre successive conformi, tra le qualiCass. n. 31251/23), trattandosi di fatto impeditivo della richiestad’indennizzo assicurativo.In altri termini, si conclude nel senso che in ragione dell'inserimento nelcontratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio,gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essereclassificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) irischi non compresi.Questi ultimi sono quelli che astrattamente rientrerebbero nella generaleprevisione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con unpatto espresso di delimitazione del rischio.Proprio come nella specie, in cui è astrattamente risarcibile il danno dabagnamento, ma si assume escluso (come precisato, letteralmente) quelloderivante da usura o vetustà, ipotesi il cui ricorrere in fatto è statoaccertato dal giudice di merito (cfr. pag. 13).Tuttavia, parallelamente, in alcune pronunce si affermava che invecel’eccezione di delimitazione contrattuale del rischio, compresa quelladerivante da clausole speciali, anche coincidenti con ipotesi di rischio “noncompreso”, concorrendo a delimitare l’oggetto del contratto assicurativo,non costituiva eccezione in senso stretto, ma una mera difesa,un’argomentazione giuridica (in tal senso Cass. n.15630/18; Cass. n.9205/21) che poteva essere sollevata in qualsiasi grado del giudizio.Su tale panorama è intervenuta la decisione Cass. n. 1469/25, a mentedella quale la clausola limitativa del rischio, nel senso di rischio “noncompreso” in quello generalmente garantito, si atteggia come fattoimpeditivo della fattispecie posta a fondamento della domanda dipagamento dell’indennizzo, per cui la relativa eccezione deve intendersi insenso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026Pertanto, qualora nel contratto di assicurazione siano state inseriteclausole cd. di delimitazione - contemplando “rischi non compresi”, cioèquelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsionecontrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa per il patto espressodi delimitazione - le stesse e il relativo contenuto debbono essere provatidall’assicuratore, mentre all’assicurato può limitarsi a provare il titolocostituito dalla polizza contenente la categoria generale del rischiogarantito (in sintonia coi principi espressi da Cass. Sez.

U. n. 13533/01).Infatti, come detto, tali clausole configurano un fatto costitutivodell’eccezione di non indennizzabilità.Ciò, da un lato, perché si è in presenza di una eccezione con cui ilconvenuto avanza una pretesa fondata su una clausola contrattuale,essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’esistenza ol’inesistenza di una clausola contrattuale, così come il suo contenuto,costituiscono dei “fatti” e, in quanto tali, debbono essere introdotti nelgiudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass., sez. 3,26/06/2012, n. 10617); dall’altro, perché si avanza una pretesasuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio di accertamentoed oggetto di un diritto potestativo.A tale eccezione si applica dunque il principio in excipiendo reus fit actorcon onere probatorio da esercitarsi nei termini previsti dalla leggeprocessuale.Venendo al caso in esame, intanto, a qualsiasi orientamento si fossevoluto aderire, l’affermazione della Corte territoriale secondo la qualespetterebbe all’assicurato provare l’esistenza o l’assenza delle clausoledelimitative risulta errata in diritto in quanto contraria al principio didistribuzione dell’onere della prova.Ciò detto, AXA, al fine di paralizzare la domanda avanzata dall’odiernoricorrente, ha opposto l’esistenza di una clausola delimitativa del rischioproprio nel senso sopra indicato.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026Tale eccezione, introducendo un fatto impeditivo della domanda diindennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cuiesercizio è esclusivamente rimesso alla volontà dell’assicuratore che ne ètitolare, ben potendo la società di assicurazione anche rinunciare a farlavalere, e come tale, per le ragioni sopra esposte, non è rilevabile d’ufficioe soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per laproponibilità di una eccezione in senso stretto.Sull’assicuratrice eccipiente una clausola di “non comprensione” rispettoalla categoria generale del rischio assicurato grava dunque un dupliceonere probatorio: la prova della clausola e quella del fatto che integra ipresupposti per la sua applicazione nel caso concreto.Ebbene, AXA non ha mai dimostrato l’esistenza della clausola n. 22oggetto di contestazione fin in questa sede da parte del ricorrente.L’assicuratrice infatti si è sempre difesa nel senso che era onere dell’altraparte dimostrare l’oggetto della garanzia e quindi, in contrasto con quantosopra concluso, anche l’esistenza o l’inesistenza di clausole generalidelimitative, cioè inerenti a rischio “non compreso” in quello generaleoggetto di assicurazione.E’ vero che viene prodotto in questa sede il testo contrattuale in formatodigitale, corredato da un’attestazione di conformità in cui si dà atto che ilsuddetto testo è stato estratto dal fascicolo di primo grado, in cui èpresente il testo delle condizioni generali, ma siffatta attestazione riguardaespressamente un estratto dal fascicolo del grado d’appello, ed in ognicaso lo stesso giudice di primo grado ha espressamente dato atto dellamancata produzione delle condizioni generali in primo grado, statuizioneche non è stata impugnata (piuttosto, come detto, si è impugnata laquestione circa l’onere della prova).Pertanto, la mera deduzione della sussistenza della clausola di noncomprensione non consentiva al giudice d’appello di fondare la decisionesulla relativa sussistenza e dunque sulla sua portata impeditiva rispetto alNumero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026diritto all’indennizzo reclamato dal condominio ricorrente, non essendostato assolto dall’eccipiente il relativo onere probatorio in ordine allasussistenza della clausola, per cui l’accertata esistenza di elementi inordine al fatto che la stessa presupponeva (la riferibilità del danno avetustà e usura) risulta del tutto irrilevante.Da tanto deriva l’accoglimento del motivo di ricorso, con conseguentecassazione della sentenza d’appello e rinvio al giudice d’appello cheprovvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.3.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degliulteriori motivi di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza disecondo grado e rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì aliquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari, che provvederà altresì alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il diciotto giugno 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Milano, in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la sentenza n. 99/23 resa dalla Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, depositata in data 23 marzo 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 giugno2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Condominio epigrafato affinchévenisse condannato ad eseguire i lavori di ripristino della colonna discarico condominiale che causava – come accertato in sede di a.t.p. -copiose infiltrazioni a carico del bagno del suo appartamento, condotto daNicolò Pinna.Chiedeva altresì la condanna del Condominio al risarcimento del danno.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026Si costituiva il condominio che chiamava come terzo responsabile ilproprietario dell’appartamento sovrastante quello della Milia, AntonellaCuccureddu, e altresì – per esserne comunque manlevato – la propriaassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (AXA). Quest’ultima si costituivaeccependo in ogni caso che la polizza non copriva i danni dovuti a vetustào usura. Interveniva volontariamente nel giudizio altresì il conduttoreNicolò Pinna per ottenere la riduzione del canone locativo in rapporto allaridotta utilizzabilità dell’appartamento a seguito delle infiltrazioni.Il Tribunale condannava il Condominio all’esecuzione delle opere indicatenell’a.t.p.; riduceva - accogliendo la domanda dell’interventore NicolòPinna - il canone di locazione, condannando il Condominio a risarcire laMilia del conseguente mancato guadagno; accoglieva la domanda dimanleva spiegata dal Condominio nei riguardi di AXA, osservando chel’impresa assicuratrice non aveva provato l’esistenza e l’operatività dellaclausola diretta a limitare la copertura assicurativa per le ipotesi di solarottura e non per vetustà o usura.AXA proponeva gravame, per quanto qui ancora di interesse, rilevandoche erroneamente il giudice di primo grado aveva invertito l’onere dellaprova in ordine all’ampiezza della garanzia assicurativa.La Corte territoriale accoglieva il gravame.Conseguentemente il Condominio propone ricorso in cassazione affidato atre motivi, mentre l’assicuratrice resiste a mezzo di controricorso.Da ultimo il Condominio ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente rileva la Corte che il difensore della societàcontroricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è venuto a mancare il 20luglio 2024, ovvero prima che la cancelleria di questa Corte eseguisse lacomunicazione dell’avviso di fissazione della discussione del ricorso incamera di consiglio (comunicazione eseguita il 20.3.2025, ovviamente nonandata a buon fine all’indirizzo PEC comunicato dal difensore poi deceduto,Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026e ripetuta mediante inserimento nel portale telematico del Ministero dellaGiustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136, terzo comma, e149-bis c.p.c.).1.1. Al giudizio di legittimità, caratterizzato dall'impulso d’ufficio, nons’applicano le comuni cause interruttive previste dagli artt. 299 e 300c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 5, 10/10/2024, n. 26452; Cass. Sez. 1,12/10/2018, n. 25603); nondimeno, a tutela del diritto di difesa dellaparte assistita da un difensore deceduto nelle more della fissazionedell’udienza o della camera di consiglio, questa Corte ha da tempo stabilitoche debba disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, con avvisocomunicato alla parte personalmente (ex multis, Cass. Sez. 1,10/10/2007, n. 21133; Cass. Sez. 1, 10/10/2007, n. 21142).1.2. Tuttavia nel caso di specie non è necessario provvedere al rinvio dellacausa: non tanto perché la AXA ha nominato un nuovo difensore, quantoper il fatto che quest’ultimo nel depositare la procura alle liti (datata 26marzo 2026) ha lealmente dichiarato di essere a conoscenza che ladiscussione del ricorso era stata fissata per l’adunanza camerale del 18giugno 2026, il che esclude il sospetto che la difesa della AXA possaessere stata menomata.2. Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.,nonché 1888 e 2697, cod. civ.A parere del ricorrente il Condominio aveva fornito la prova scritta delcontratto di assicurazione, in cui era indicata la copertura del rischio, tral’altro, responsabilità civile, nonché “danni da acqua” e “spese di ricerca eriparazione guasti; danni a cose in locali inerenti e seminterrati”.Tali coperture riguarderebbero sia la copertura danni, sia la r.c. neiconfronti dei terzi.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026A questo punto, a parere del condominio, era onere dell’assicuratricedimostrare l’esclusione dei danni dedotti in giudizio dalla copertura, comestabiliva la giurisprudenza di legittimità, citando in proposito Cass. n.1558/2018.Erroneamente quindi la Corte territoriale aveva ritenuto che i danniverificatisi non fossero coperti dalla garanzia in quanto derivanti davetustà della colonna, in quanto si trattava di un fatto estintivo dellapretesa dell’assicurato, come tale da provarsi a cura dell’assicuratrice, enella specie l’allegata clausola generale n. 22, fatta valere da quest’ultima,non risultava dimostrata in giudizio, né veniva richiamata tra quellespecificamente approvate per iscritto.Con ciò la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ., peraver posto a base della decisione un elemento non provato; l’art. 2697cod. civ., per aver invertito l’onere della prova, e l’art. 1888 stesso codice,per avere trascurato la necessaria prova scritta del contratto.2.1. E’ intanto pacifico e non più oggetto di causa che il danno si eraverificato a causa della colonna condominiale.E’ poi stato accertato in fatto dalla Corte territoriale che le infiltrazioni adanno della proprietà Milia, per le quali è causa, dipendevano dallavetustà della colonna condominiale, caratterizzata da diversi puntiammalorati sia nelle giunzioni sia in verticale.La Corte territoriale ha poi preso atto del fatto che fin dalla comparsa dicostituzione nel giudizio di primo grado AXA aveva dedotto espressamenteche in base all’art. 22 delle condizioni di assicurazione quest’ultima noncopriva i danni dovuti a vetustà o usura, ma solo quelli per rotturaaccidentale dei tubi.2.2. Deve in proposito darsi atto del fatto che, fino a poc’anzi, sussistevaun non perfetto allineamento della giurisprudenza di questa Sezione.Invero da un lato, si afferma pacificamente che incombe sull’assicurato laprova del fatto fondante la garanzia, mentre incombe sull’assicuratore laNumero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026prova del fatto fondante la non comprensione nella stessa dell’eventoverificatosi (Cass. n. 1558/18 ed altre successive conformi, tra le qualiCass. n. 31251/23), trattandosi di fatto impeditivo della richiestad’indennizzo assicurativo.In altri termini, si conclude nel senso che in ragione dell'inserimento nelcontratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio,gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essereclassificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) irischi non compresi.Questi ultimi sono quelli che astrattamente rientrerebbero nella generaleprevisione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con unpatto espresso di delimitazione del rischio.Proprio come nella specie, in cui è astrattamente risarcibile il danno dabagnamento, ma si assume escluso (come precisato, letteralmente) quelloderivante da usura o vetustà, ipotesi il cui ricorrere in fatto è statoaccertato dal giudice di merito (cfr. pag. 13).Tuttavia, parallelamente, in alcune pronunce si affermava che invecel’eccezione di delimitazione contrattuale del rischio, compresa quelladerivante da clausole speciali, anche coincidenti con ipotesi di rischio “noncompreso”, concorrendo a delimitare l’oggetto del contratto assicurativo,non costituiva eccezione in senso stretto, ma una mera difesa,un’argomentazione giuridica (in tal senso Cass. n.15630/18; Cass. n.9205/21) che poteva essere sollevata in qualsiasi grado del giudizio.Su tale panorama è intervenuta la decisione Cass. n. 1469/25, a mentedella quale la clausola limitativa del rischio, nel senso di rischio “noncompreso” in quello generalmente garantito, si atteggia come fattoimpeditivo della fattispecie posta a fondamento della domanda dipagamento dell’indennizzo, per cui la relativa eccezione deve intendersi insenso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026Pertanto, qualora nel contratto di assicurazione siano state inseriteclausole cd. di delimitazione - contemplando “rischi non compresi”, cioèquelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsionecontrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa per il patto espressodi delimitazione - le stesse e il relativo contenuto debbono essere provatidall’assicuratore, mentre all’assicurato può limitarsi a provare il titolocostituito dalla polizza contenente la categoria generale del rischiogarantito (in sintonia coi principi espressi da Cass. Sez. U. n. 13533/01).Infatti, come detto, tali clausole configurano un fatto costitutivodell’eccezione di non indennizzabilità.Ciò, da un lato, perché si è in presenza di una eccezione con cui ilconvenuto avanza una pretesa fondata su una clausola contrattuale,essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’esistenza ol’inesistenza di una clausola contrattuale, così come il suo contenuto,costituiscono dei “fatti” e, in quanto tali, debbono essere introdotti nelgiudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass., sez. 3,26/06/2012, n. 10617); dall’altro, perché si avanza una pretesasuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio di accertamentoed oggetto di un diritto potestativo.A tale eccezione si applica dunque il principio in excipiendo reus fit actorcon onere probatorio da esercitarsi nei termini previsti dalla leggeprocessuale.Venendo al caso in esame, intanto, a qualsiasi orientamento si fossevoluto aderire, l’affermazione della Corte territoriale secondo la qualespetterebbe all’assicurato provare l’esistenza o l’assenza delle clausoledelimitative risulta errata in diritto in quanto contraria al principio didistribuzione dell’onere della prova.Ciò detto, AXA, al fine di paralizzare la domanda avanzata dall’odiernoricorrente, ha opposto l’esistenza di una clausola delimitativa del rischioproprio nel senso sopra indicato.Numero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026Tale eccezione, introducendo un fatto impeditivo della domanda diindennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cuiesercizio è esclusivamente rimesso alla volontà dell’assicuratore che ne ètitolare, ben potendo la società di assicurazione anche rinunciare a farlavalere, e come tale, per le ragioni sopra esposte, non è rilevabile d’ufficioe soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per laproponibilità di una eccezione in senso stretto.Sull’assicuratrice eccipiente una clausola di “non comprensione” rispettoalla categoria generale del rischio assicurato grava dunque un dupliceonere probatorio: la prova della clausola e quella del fatto che integra ipresupposti per la sua applicazione nel caso concreto.Ebbene, AXA non ha mai dimostrato l’esistenza della clausola n. 22oggetto di contestazione fin in questa sede da parte del ricorrente.L’assicuratrice infatti si è sempre difesa nel senso che era onere dell’altraparte dimostrare l’oggetto della garanzia e quindi, in contrasto con quantosopra concluso, anche l’esistenza o l’inesistenza di clausole generalidelimitative, cioè inerenti a rischio “non compreso” in quello generaleoggetto di assicurazione.E’ vero che viene prodotto in questa sede il testo contrattuale in formatodigitale, corredato da un’attestazione di conformità in cui si dà atto che ilsuddetto testo è stato estratto dal fascicolo di primo grado, in cui èpresente il testo delle condizioni generali, ma siffatta attestazione riguardaespressamente un estratto dal fascicolo del grado d’appello, ed in ognicaso lo stesso giudice di primo grado ha espressamente dato atto dellamancata produzione delle condizioni generali in primo grado, statuizioneche non è stata impugnata (piuttosto, come detto, si è impugnata laquestione circa l’onere della prova).Pertanto, la mera deduzione della sussistenza della clausola di noncomprensione non consentiva al giudice d’appello di fondare la decisionesulla relativa sussistenza e dunque sulla sua portata impeditiva rispetto alNumero registro generale 12361/2023Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 22300/2026Data pubblicazione 29/06/2026diritto all’indennizzo reclamato dal condominio ricorrente, non essendostato assolto dall’eccipiente il relativo onere probatorio in ordine allasussistenza della clausola, per cui l’accertata esistenza di elementi inordine al fatto che la stessa presupponeva (la riferibilità del danno avetustà e usura) risulta del tutto irrilevante.Da tanto deriva l’accoglimento del motivo di ricorso, con conseguentecassazione della sentenza d’appello e rinvio al giudice d’appello cheprovvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degliulteriori motivi di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza disecondo grado e rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì aliquidare le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari, che provvederà altresì alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il diciotto giugno 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])