CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14295/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore, con avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2063/2023 della Corte d’appello di Venezia,pubblicata il 19.10.2023 e notificata il 6 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione e agli attiesecutivi nell’ambito della procedura esecutiva RGE 406/19, promossa neisuoi confronti dalla Regione, fondata su titolo costituito da sentenza dellaCorte dei conti. L’opposizione era basata sull’assunto difetto di titolo persospensione ex lege dell’esecutività della sentenza del giudice contabile aseguito della proposizione di appello avverso la stessa, in pendenza delNumero registro generale 3723/2024Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14295/2026Data pubblicazione 14/05/2026quale era stata annotata presso i [OSCURATO:PERSONA] la sentenza e lastessa era stata depositata ai sensi degli artt. 686 cod. proc. civ. e 156disp. att. cod. proc. civ. La sentenza del Tribunale di Venezia stabiliva che,ancorché sospesa, con conseguente nullità degli atti esecutivisuccessivamente adottati, la procedura esecutiva non poteva dirsi estintaa seguito della sospensione ex lege dell’efficacia esecutiva del titolo.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e la Corte lagunare respingeva ilgravame.Lo stesso Maugeri propone quindi ricorso per cassazione, fondato su ununico motivo, mentre l’amministrazione regionale resiste concontroricorso.Con memoria del 28 gennaio 2026 il ricorrente ha però rinunciato alricorso in cassazione.Con atto del 13 febbraio 2026 l’amministrazione regionale ha accettato larinuncia.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come premesso, la parte ricorrente, a mezzo di apposito atto, harinunciato al ricorso.L’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal procuratore, munito di appositaprocura allegata e attestata conforme.Il procuratore della parte controricorrente ha aderito, come sopra indicato,alla rinuncia, avendone facoltà in virtù di autorizzazione derivante dadelibera della Giunta regionale.Entrambe le parti hanno quindi chiesto la pronuncia di estinzione conintegrale compensazione delle spese di lite.Dev’essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.; e, ai sensi del quarto comma di tale disposizione, a seguitodell’adesione la condanna alle spese non è pronunciata.Numero registro generale 3723/2024Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 14295/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nulla va disposto per le altre parti, essendo le stesse rimaste intimate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])