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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 08484/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e il rigetto nel resto, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 25 gennaio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale salernitano il 19 aprile 2019 in relazione al delitto di furto in concorso di un portafoglio, aggravato dalla destrezza e dal numero di persone, in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un esercizio commerciale.

La ricorrente articola due motivi di doglianza.

1.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, senza alcun percorso argomentativo, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, pur espressamente invocata con l'atto d'appello in relazione al modesto danno subito dalla persona offesa, indicato in 100 euro.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'assenza di prove circa il prelevamento del portafoglio dalla busta di plastica della Penna e la compartecipazione della stessa ricorrente al contestato reato.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e il rigetto del ricorso nel resto.

3. Il ricorso é fondato in ambedue i motivi.

3.1. Vi é infatti, in primo luogo, grafica assenza di motivazione, da parte della Corte salernitana - che pure aveva dato atto, nella premessa in fatto della sentenza impugnata, del relativo motivo d'appello -, circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. invocata dall'odierna ricorrente: aggravante che, lo si ricorda, presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (da ultimo vds.

Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghisaram, Rv. 282402).

3.2. Del pari é affatto carente, fino al limite dell'apparenza, la motivazione riguardante l'affermazione di responsabilità della Greco da parte della Corte salernitana: affermazione di responsabilità che di fatto non risulta ancorata all'individuazione di una specifica condotta univocamente attribuibile alla Greco e che soprattutto, in base a quanto descritto nella narrativa della sentenza impugnata, poggia le sue basi esclusivamente sulla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA] - per di più riportata de relato, a quanto é dato comprendere, dalle dichiarazioni di un teste operante - allorché lo stesso Grieco fu convocato dalla P.G..

Sebbene nel motivo di ricorso in esame si tenda a censurare la valutazione delle prove - ciò che, di regola, non é consentito nel giudizio di legittimità -, nondimeno nella specie difetta qualsivoglia elemento che colleghi la persona della ricorrente al fatto reato, attesa fra l'altro l'omessa indicazione di riscontri al narrato del coimputato, ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. nel percorso argomentativo della sentenza della Corte di merito; quanto precede senza contare il profilo attinente all'inutilizzabilità delle testimonianze indirette rese dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, cod.proc.pen..

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 2 marzo 2022.

Il Consigliere est sore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e il rigetto nel resto, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 25 gennaio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale salernitano il 19 aprile 2019 in relazione al delitto di furto in concorso di un portafoglio, aggravato dalla destrezza e dal numero di persone, in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un esercizio commerciale. La ricorrente articola due motivi di doglianza. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, senza alcun percorso argomentativo, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, pur espressamente invocata con l'atto d'appello in relazione al modesto danno subito dalla persona offesa, indicato in 100 euro. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'assenza di prove circa il prelevamento del portafoglio dalla busta di plastica della Penna e la compartecipazione della stessa ricorrente al contestato reato. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e il rigetto del ricorso nel resto. 3. Il ricorso é fondato in ambedue i motivi. 3.1. Vi é infatti, in primo luogo, grafica assenza di motivazione, da parte della Corte salernitana - che pure aveva dato atto, nella premessa in fatto della sentenza impugnata, del relativo motivo d'appello -, circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. invocata dall'odierna ricorrente: aggravante che, lo si ricorda, presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (da ultimo vds. Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghisaram, Rv. 282402). 3.2. Del pari é affatto carente, fino al limite dell'apparenza, la motivazione riguardante l'affermazione di responsabilità della Greco da parte della Corte salernitana: affermazione di responsabilità che di fatto non risulta ancorata all'individuazione di una specifica condotta univocamente attribuibile alla Greco e che soprattutto, in base a quanto descritto nella narrativa della sentenza impugnata, poggia le sue basi esclusivamente sulla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA] - per di più riportata de relato, a quanto é dato comprendere, dalle dichiarazioni di un teste operante - allorché lo stesso Grieco fu convocato dalla P.G.. Sebbene nel motivo di ricorso in esame si tenda a censurare la valutazione delle prove - ciò che, di regola, non é consentito nel giudizio di legittimità -, nondimeno nella specie difetta qualsivoglia elemento che colleghi la persona della ricorrente al fatto reato, attesa fra l'altro l'omessa indicazione di riscontri al narrato del coimputato, ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. nel percorso argomentativo della sentenza della Corte di merito; quanto precede senza contare il profilo attinente all'inutilizzabilità delle testimonianze indirette rese dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, cod.proc.pen.. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 2 marzo 2022. Il Consigliere est sore La
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