Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25447/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 31 dicembre 2020 del Tribunale di Spoleto resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1067 di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione attesa la destinazione meramente personale dello stupefacente invero rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, quest'ultimo dotato di adeguate capacità economiche in grado di consentirgli la possibilità di effettuare una scorta di sostanza.

Tant'è che non era stata rintracciata strumentazione idonea al confezionamento di dosi (al ricorrente erano stati sequestrati un panetto di hashish di circa novanta grammi di peso e quattro involucri di cocaina), ed era stata fornita giustificazione in ordine al possesso dello stupefacente, da consumare nei giorni di fine Anno nella propria casa di famiglia in Umbria. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

Tant'è che, in effetti, al di là del richiamo formale alla pretesa violazione dell'art. 73 cit. in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., è stata parimenti invocata in questa sede l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto contestato, attraverso la puntuale doglianza circa i criteri di valutazione operati concordemente dai Giudici del merito circa gli elementi probatori introdotti nel giudizio (circostanze dell'arresto; valore ponderale dell'hashish; presenza di involucri di cocaina nella disponibilità di assuntore di sola cannabis; addotte giustificazioni in ordine al possesso di sostanza acquistata in Roma, e trasportata in Umbria in periodo, tra l'altro, di limitazioni alla circolazione per l'emergenza sanitaria; assenza di strumentazioni).

4. In definitiva, la Corte territoriale - al pari del primo Giudice, che ha dato equilibrato conto altresì della plausibile destinazione dello stupefacente anche ad uso personale, ancorché non esclusivo sì da non fare venire meno la rilevanza penale - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, altresì richiamando il dato, non oggetto di rilievo da parte del ricorrente, del possibile ricavo di ben 444 dosi medie dallo stupefacente sequestrato (al netto degli involucri contenenti cocaina, per i quali alcuna spiegazione convincente risulta essere mai stata fornita).

4.1. Vero è che, ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex multis, Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614, già cit.).

Ma il complessivo percorso argomentativo seguito dai Giudici del merito non sconta certamente alcun vizio di illogicità, ed ancor meno di illogicità palese.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 31 dicembre 2020 del Tribunale di Spoleto resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1067 di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione attesa la destinazione meramente personale dello stupefacente invero rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, quest'ultimo dotato di adeguate capacità economiche in grado di consentirgli la possibilità di effettuare una scorta di sostanza. Tant'è che non era stata rintracciata strumentazione idonea al confezionamento di dosi (al ricorrente erano stati sequestrati un panetto di hashish di circa novanta grammi di peso e quattro involucri di cocaina), ed era stata fornita giustificazione in ordine al possesso dello stupefacente, da consumare nei giorni di fine Anno nella propria casa di famiglia in Umbria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. Tant'è che, in effetti, al di là del richiamo formale alla pretesa violazione dell'art. 73 cit. in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., è stata parimenti invocata in questa sede l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto contestato, attraverso la puntuale doglianza circa i criteri di valutazione operati concordemente dai Giudici del merito circa gli elementi probatori introdotti nel giudizio (circostanze dell'arresto; valore ponderale dell'hashish; presenza di involucri di cocaina nella disponibilità di assuntore di sola cannabis; addotte giustificazioni in ordine al possesso di sostanza acquistata in Roma, e trasportata in Umbria in periodo, tra l'altro, di limitazioni alla circolazione per l'emergenza sanitaria; assenza di strumentazioni). 4. In definitiva, la Corte territoriale - al pari del primo Giudice, che ha dato equilibrato conto altresì della plausibile destinazione dello stupefacente anche ad uso personale, ancorché non esclusivo sì da non fare venire meno la rilevanza penale - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, altresì richiamando il dato, non oggetto di rilievo da parte del ricorrente, del possibile ricavo di ben 444 dosi medie dallo stupefacente sequestrato (al netto degli involucri contenenti cocaina, per i quali alcuna spiegazione convincente risulta essere mai stata fornita). 4.1. Vero è che, ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex multis, Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614, già cit.). Ma il complessivo percorso argomentativo seguito dai Giudici del merito non sconta certamente alcun vizio di illogicità, ed ancor meno di illogicità palese. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 25447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris