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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23058/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i delitti di furto aggravato a loro ascritti; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi - che denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod.) - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la sussistenza della diversa aggravante del mezzo fraudolento (contestata nella specie);considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi - che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - parimenti non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata, che ha concesso dette attenuanti, e nel resto è manifestamente infondato poiché, in tema di determinazione della pena, il giudice non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i delitti di furto aggravato a loro ascritti; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi - che denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod.) - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la sussistenza della diversa aggravante del mezzo fraudolento (contestata nella specie);considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi - che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - parimenti non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata, che ha concesso dette attenuanti, e nel resto è manifestamente infondato poiché, in tema di determinazione della pena, il giudice non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M
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