CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 151/34/13, depositata il 23 ottobre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Notifica cartella 1. L’Agenzia emetteva nei confronti della contribuente tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001. La contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria in quanto notificata ad oltre un anno dalla notifica delle cartelle conseguenti ai suddetti avvisi, che la stessa affermava di non aver mai ricevuto, per cui contestava altresì il merito della pretesa tributaria. La CTP accoglieva il ricorso osservando che né il concessionario della riscossione né l’Agenzia avevano mai fornito la prova della notifica dei provvedimenti prodromici all’iscrizione ipotecaria. La CTR però accoglieva il gravame proposto sia da Equitalia, in via principale, sia dall’Agenzia, in via incidentale, mentre rigettava quello incidentale della contribuente. Avverso tale decisione la contribuente proponeva davanti alla stessa CTR ricorso in revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 5396/44/14, e ricorso in cassazione oggetto del presente giudizio, affidato a quattro motivi. Tanto l’Agenzia quanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono difese a mezzo di controricorso. La contribuente ha poi depositato memorie illustrative in data 17 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 7, 53 e 56, d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e 112, 324 e 329, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Assume la difesa della stessa che la CTR si sarebbe pronunciata sulla tempestività della notifica della cartella, ma in assenza di qualsiasi contestazione da parte delle odierne controricorrenti circa la statuizione sul punto della decisione della CTP, che aveva concluso per l’assenza di prova dell’effettuazione della stessa nel termine di cui all’art. 25, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Piuttosto l’Equitalia si era limitata a dolersi del fatto che la notifica fosse stata ritenuta viziata e non riconducibile (il ricevente) al destinatario 1.1. Il motivo è infondato. Equitalia, che ha ritrascritto nel proprio atto i motivi di appello, aveva premesso come nella memoria 15 dicembre 2009 la contribuente avesse aggiunto, in primo grado, un motivo attinente alla “perenzione (o decadenza o prescrizione) della pretesa erariale – violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/1973 (…) decorso termini per la valida notifica della cartella di pagamento”. Nei motivi trascritti Equitalia precisa che “un motivo aggiunto in ordine alla irregolarità della cartella di pagamento sarebbe (avrebbe) dovuto essere proposto entro 60 giorni dal 5/10/2009 (quindi il motivo aggiunto il 15/12/2009, dopo oltre 70 giorni dal 5/10/2009 –sotto questo profilo è tardivo)”. Risulta quindi censurata in appello l’eccezione sul punto sollevata dalla ricorrente, che rettamente quindi la CTR ha esaminato. 2. Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 26, d.p.r. n. 602/1973 e 148, cod. proc. civ. Osserva infatti la contribuente che la CTR desume la data di notifica dell’avviso di ricevimento dall’estratto di ruolo e da un documento di Equitalia. Il documento prodotto non conterrebbe alcuna data apposta dall’ufficiale postale. 2.1. Il documento in parola (doc. 5 di Equitalia), indicato come conforme all’originale, contiene ben evidente il timbro postale, apposto sotto la sottoscrizione del destinatario, portante la data di avvenuta notifica (4 maggio 2006). Anche questo motivo risulta dunque infondato. 3. Con il terzo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 7, 53 e 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Con tale motivo si censura la sentenza per aver ritenuto “corretta” la notifica per compiuta giacenza dell’avviso di accertamento R1010200553, modalità mai dedotta dall’Agenzia. 3.1. A prescindere da ogni ulteriore osservazione sul punto, va rilevato che, accertato al punto precedente l’avvenuta notificazione della cartella, non impugnata, ogni questione relativa alla notifica dei precedenti avvisi di accertamenti risulta irrilevante. Anche tale motivo è dunque infondato. 4. Con il quarto motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 111, Cost., 112 e 132, cod. proc. civ., 36 e 54, d.lgs. n. 546/1992. La stessa infatti deduce l’assenza di motivazione in ordine all’appello incidentale condizionato e sui motivi assorbiti riproposti in secondo grado. 4.1. In proposito l’appello incidentale condizionato proposto dall’odierna ricorrente atteneva alla regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, questioni tutte superate dall’accertata notifica della cartella, cui non è seguita la relativa impugnazione. Deve dunque ritenersi che lo stesso fosse da considerarsi implicitamente assorbito dalla pronuncia di secondo grado. Ciò vale anche per il primo motivo dichiarato assorbito nella pronuncia di primo grado. Infatti la prima questione (nullità dell’avviso di accertamento per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 43, d.p.r. n. 600/1973), risulta anch’essa preclusa dall’omessa impugnazione della cartella. Per quanto invece si riferisce agli altri motivi dichiarati assorbiti in primo grado, in effetti sul punto la CTR omette qualsiasi pronuncia. Ne deriva l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che, segnatamente con riferimento alla dedotta questione d’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, quantunque erroneamente posta come violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/197, valuterà se la relativa domanda fosse diretta, comunque, ad accertare la mancanza di previo contraddittorio su detta iscrizione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2015, n. 23875, in relazione ai principi affermati da Cass. SU, 18 settembre 2014, n. 19667). Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, respinti i primi tre motivi di ricorso, in accoglimento del quarto nei limiti di quanto in motivazione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardi