Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2020
ECLI:EU:T:2020:407
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0050_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Dayaday)
(causa T‑50/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday – Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Notorietà – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punti 26, 27)
2.
Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione
(v. punto 33)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 42, 43, 45, 46, 47)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 63-66)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Dayaday e marchi figurativi DAYADAY e dayaday
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 68, 69, 72, 102, 115, 132, 138, 139, 142)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 74)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 84-86)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 (procedimento R 2097/2018‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 novembre 2018 (procedimento R 2097/2018-5) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti seguenti:
–
«occhiali polarizzanti», «occhiali da neve», «occhiali da ciclisti», «occhiali da sport», «occhialini per nuotatori», compresi nella classe 9;
–
«asciugamani da bagno», «tessuti e sostituti per prodotti tessili», «tessuti», «prodotti tessili non compresi in altre classi», compresi nella classe 24.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.