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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2020

ECLI:EU:T:2020:407
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0050_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Dayaday) (causa T‑50/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday – Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Notorietà – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 26, 27)

2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione (v. punto 33)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 42, 43, 45, 46, 47)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 63-66)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Dayaday e marchi figurativi DAYADAY e dayaday [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 68, 69, 72, 102, 115, 132, 138, 139, 142)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 74)

7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 84-86) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 (procedimento R 2097/2018‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 novembre 2018 (procedimento R 2097/2018-5) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti seguenti: – «occhiali polarizzanti», «occhiali da neve», «occhiali da ciclisti», «occhiali da sport», «occhialini per nuotatori», compresi nella classe 9; – «asciugamani da bagno», «tessuti e sostituti per prodotti tessili», «tessuti», «prodotti tessili non compresi in altre classi», compresi nella classe

24. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0050_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Dayaday) (causa T‑50/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday – Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) – Notorietà – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 26, 27) 2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione (v. punto 33) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 42, 43, 45, 46, 47) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 63-66) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Dayaday e marchi figurativi DAYADAY e dayaday [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 68, 69, 72, 102, 115, 132, 138, 139, 142) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 74) 7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 84-86) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 (procedimento R 2097/2018‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 novembre 2018 (procedimento R 2097/2018-5) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti seguenti: – «occhiali polarizzanti», «occhiali da neve», «occhiali da ciclisti», «occhiali da sport», «occhialini per nuotatori», compresi nella classe 9; – «asciugamani da bagno», «tessuti e sostituti per prodotti tessili», «tessuti», «prodotti tessili non compresi in altre classi», compresi nella classe 24. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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