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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 34194/2021

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6 ORDINANZA sul ricorso 5329/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - nonché contro Comune di Mezzolombardo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 25c) R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 295/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 02/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione del 18/6/2013, Leonardo de Cles, Guido de Cles e [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere comproprietari dell'area contraddistinta dalla p.f. 347/1 C.C.

Mezzolombardo, avente superficie pari a 11.011 mq., convennero dinanzi alla Corte di appello di Trento il Comune di Mezzolombardo, al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità dovuta ex lege per la reiterazione del vincolo espropriativo impresso sull'area a far data dall'anno 1987, indennità richiesta con decorrenza dall'anno 2003 compreso, quantificata - fino all'anno 2012 - in euro 752.937,12= oltre all'indennizzo dovuto per le annualità successive fino al saldo ed agli interessi legali.

Gli odierni ricorrenti avevano esposto che nell'anno 1987, in sede di revisione generale del piano di fabbricazione, il terreno di proprietà attorea (destinato a vigneto) era stato inserito nelle "zone per attrezzature ed impianti di interesse generale" destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane (edifici sociali, per il culto, istruzione, sanità...) ed il vincolo era stato successivamente reiterato.

La Corte di appello ha respinto la domanda Leonardo de Cles, Guido de Cles e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria.

Il Comune ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato con R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un mezzo e con ricorso incidentale non condizionato con un altro mezzo, oltre che con memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.148, comma 8bis, della legge provinciale di Trento n.1 del 4 marzo 2008, così come introdotto dall'art.12, comma 13, lett. f) della legge provinciale di Trento n.4 del 3 aprile 2009, anche in relazione agli artt. 48 e 124 della legge provinciale di Trento n.15 del 4 agosto 2015.

A parere dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe deciso sulla scorta di una interpretazione abnorme della norma transitoria introdotta dal cit. art.148, comma 8bis, in particolare laddove ha affermato che, in ragione di questa specifica disposizione, il diritto all'indennità per il proprietario dell'immobile sorgeva solo dopo la scadenza del vincolo urbanistico, già presente alla data di entrata in vigore della legge provinciale n.1/2008 (26/3/2008), una volta che lo stesso fosse stato reiterato, e ne ha tratto la conseguenza - per la fattispecie in esame - che, poiché il vincolo era presente al marzo 2008 ed era stato mantenuto dopo la scadenza dello stesso nel 2013, ciò avrebbe potuto giustificare il riconoscimento di un indennizzo solo a partire da questa ultima data, ciò perseguendo la legittima finalità di evitare l'applicazione retroattiva dell'articolo 52, comma 6, limitando così notevolmente la pretesa creditoria degli attori.

Secondo i ricorrenti invece tale interpretazione della norma, oramai abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 - che espressamente prevede all'articolo 48 che l'indennizzo per la reiterazione del vincolo decorre per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale - contrastava con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n.179 del 1999, successivamente normati dall'art.39 del d.P.R. n.327/2001.

I ricorrenti ne traggono la conseguenza che, poiché il vincolo di natura ablativa era stato reiterato senza soluzione di continuità dal 1987, il diritto ad ottenere l'indennizzo decorreva dal 2003, tenuto conto degli effetti della prescrizione decennale, ossia dal decimo anno precedente alla formulazione della domanda di riconoscimento sulle somme dovute a tale titolo.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.52, comma 6, della legge provinciale di Trento n. 1 del 4 marzo 2008 (ed ora dell'art.48 della legge provinciale di Trento n.165 del 4 agosto 2015), nonché dell'art.39 del d.lgs. n.327 dell'8 giugno 2001.

I ricorrenti censurano la statuizione della Corte di appello con la quale è stato negato il diritto all'indennizzo perché - nella fattispecie- non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del danno conseguente alle plurime reiterazioni di vincoli espropriativi operate sul fondo, in quanto, pur a seguito delle reiterazioni, sarebbe continuato lo sfruttamento della proprietà sotto il profilo agricolo.

3.1. I motivi primo e secondo sono fondati e vanno accolti.

3.2. Per costante giurisprudenza, l'indennizzo per i vincoli urbanistici, come alternativa non eludibile al termine di efficacia posto dall'art. 2 della legge n.1187 del 19 novembre 1968, è dovuto allorché la possibilità di reiterazione del vincolo scaduto, riconosciuta all'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, comporti il superamento della durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene.

Non tutti i vincoli urbanistici, tuttavia, sono soggetti a decadenza, e conseguentemente alla possibilità di indennizzo allorché reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione del comma 3 dell'art. 42 Cost. (Corte cost. n. 179 del 20 maggio 1999).

3.3. Inoltre, in materia urbanistica, spetta al giudice ordinario la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità, mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato (Cass. Sez.

U. n. 9302 del 19/04/2010).

3.4. Nel caso in esame è indiscussa la natura espropriativa dei vincoli di cui si tratta e la legittimità della reiterazione.

3.5.1. Quanto al primo motivo va rammentato il quadro normativo di riferimento.

L'art.52, comma 5 e 6, della legge prov. di Trento N.1/2008 prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni, salvo sia prevista una durata inferiore, e «possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione al proprietario, previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto, di un indennizzo, salvo rivalsa del comune...» L'art.148 8bis della medesima legge prevede «Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52» R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.5.2. L' interpretazione di dette disposizioni propugnata dalla Corte di appello è errata. invero l'art.148 8bis cit., laddove stabilisce in via transitoria che «i vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, possono essere reiterati una volta solo a seguito della scadenza di tali vincoli», si limita a stabilire la astratta reiterabilità dei vincoli apposti prima dell'entrata in vigore della norma - anche ove già reiterati, ciò non essendo escluso, in deroga a quanto previsto dall'art.52 cit. - e la decorrenza della reiterazione dalla scadenza del precedente vincolo, ma non esclude la indennizzabilità dei vincoli apposti anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale: tale ermeneusi non si fonda solo sul piano letterale, ma anche sul piano logico, poiché, diversamente opinando, la disposizione transitoria risulterebbe essere una mera duplicazione dell'art.52 cit.

La norma transitoria ha, dunque, la finalità di consentire una ulteriore reiterazione del vincolo, anche ove già adottato o reiterato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale e, d'altra parte, questo è il nucleo centrale della disposizione, risultando considerato il profilo indennitario solo per confermare la ricorrenza del diritto e l'applicabilità dell'art.52.

Ne consegue - contrariamente a quanto opinato dalla Corte di appello - dall'art.148 8bis cit. non può desumersi affatto la limitazione del diritto all'indennità - sempre ove ne ricorrano i presupposti - al solo periodo successivo alla prima scadenza quinquennale posteriore all'entrata in vigore della legge, e cioè dal 2013, come affermato dalla Corte di appello.

Anzi, nel caso in cui il vincolo sia stato già anteriormente reiterato il rinvio espresso all'art.52 (fermo restando l'obbligo di indennizzo R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsto dal citato articolo 52), conferma la sussistenza del diritto all'indennizzo, sempre salva la ricorrenza dei presupposti ed il limite prescrizionale codicistico, ed esplicita, altresì, l'applicabilità dei criteri indennitari previsti dall'art.52 anche per il periodo pregresso.

Ciò anche perché il diritto al ristoro discende direttamente dall'applicazione della sentenza della Corte costituzionale e dell'art.39 del d.p.r. n.327/2001.

3.6.1. Il secondo motivo è anch'esso fondato.

Trova applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale, l'indennizzo in questione è riconosciuto al privato per il sacrificio sofferto - in termini di diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente o potenzialmente vocata - in conseguenza di un atto lecito della P.A., per la reiterazione dei vincoli disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico quando, dopo la loro decadenza, si determini il superamento della durata fissata dal legislatore, senza che sia richiesto al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, non trattandosi di un atto illecito (cfr. Cass. n. 12468 del 21/5/2018; Cass. n. 5336 del 26/02/2021 in motivazione); ciò - come già è stato precisato - in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, secondo la quale, in quanto riconducibile ad un'attività legittima della [OSCURATO:PERSONA], il meccanismo indennitario contemplato dall' art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, ha carattere "sostanzialmente automatico" ed "è tipico della responsabilità da atto legittimo e distante dalle tecniche di tutela proprie della responsabilità civile da atto illegittimo" (Cass.n. 4065 del 16/2/2012, in motivazione).

4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti si dolgono che, nonostante l'obiettiva controvertibilità della materia e la novità della controversia, in ragione della quale era stata disposta anche CTU, la Corte di appello non abbia optato per la compensazione delle spese.

Sotto altro profilo si dolgono della liquidazione in favore del Comune delle spese borsuali per euro 1.466,00=, somma che il Comune non aveva nemmeno richiesto con la nota spese depositata e che nella loro personale ricostruzione corrisponderebbe esattamente all'importo del contributo unificato, il cui onere era stato però sostenuto con versamento degli attori, a carico dei quali era posto, e non del Comune.

4.2. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

5.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato I! Comune ha denunciato l'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare, con conseguente violazione dell'art.112 cod.proc.civ. e nullità della sentenza.

Segnatamente espone di avere eccepito sin dalla comparsa di costituzione che l'utile esperimento dell'azione prevista dall'art.39 del d.p.r. n.327/2001 postulava la preventiva attivazione di un procedimento di carattere amministrativo nell'ambito del quale il privato aveva l'onere di dare la prova del pregiudizio in concreto subito in relazione alla previsione de qua, richiamata anche dall'art. 52, comma 6, della legge provinciale.

5.2. Il motivo è infondato perché il vizio d'omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. n. 1360 del 26/01/2016; Cass. n.R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4079 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), come avvenuto nel caso in esame, atteso che la Corte distrettuale ha pronunciato nel merito.

6.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale non condizionato si critica la statuizione sulle spese.

6.2. Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del ricorso principale.

7. In conclusione il ricorso principale va accolto, fondati i primi due motivi ed assorbito il terzo; il ricorso incidentale condizionato va rigettato ed il ricorso incidentale non condizionato va dichiarato assorbito; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente incidentale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato, assorbito il ricorso incidentale non condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione anche per le spese; - Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 5329/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - nonché contro Comune di Mezzolombardo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 25c) R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 295/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 02/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione del 18/6/2013, Leonardo de Cles, Guido de Cles e [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere comproprietari dell'area contraddistinta dalla p.f. 347/1 C.C. Mezzolombardo, avente superficie pari a 11.011 mq., convennero dinanzi alla Corte di appello di Trento il Comune di Mezzolombardo, al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità dovuta ex lege per la reiterazione del vincolo espropriativo impresso sull'area a far data dall'anno 1987, indennità richiesta con decorrenza dall'anno 2003 compreso, quantificata - fino all'anno 2012 - in euro 752.937,12= oltre all'indennizzo dovuto per le annualità successive fino al saldo ed agli interessi legali. Gli odierni ricorrenti avevano esposto che nell'anno 1987, in sede di revisione generale del piano di fabbricazione, il terreno di proprietà attorea (destinato a vigneto) era stato inserito nelle "zone per attrezzature ed impianti di interesse generale" destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane (edifici sociali, per il culto, istruzione, sanità...) ed il vincolo era stato successivamente reiterato. La Corte di appello ha respinto la domanda Leonardo de Cles, Guido de Cles e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria. Il Comune ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato con R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un mezzo e con ricorso incidentale non condizionato con un altro mezzo, oltre che con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.148, comma 8bis, della legge provinciale di Trento n.1 del 4 marzo 2008, così come introdotto dall'art.12, comma 13, lett. f) della legge provinciale di Trento n.4 del 3 aprile 2009, anche in relazione agli artt. 48 e 124 della legge provinciale di Trento n.15 del 4 agosto 2015. A parere dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe deciso sulla scorta di una interpretazione abnorme della norma transitoria introdotta dal cit. art.148, comma 8bis, in particolare laddove ha affermato che, in ragione di questa specifica disposizione, il diritto all'indennità per il proprietario dell'immobile sorgeva solo dopo la scadenza del vincolo urbanistico, già presente alla data di entrata in vigore della legge provinciale n.1/2008 (26/3/2008), una volta che lo stesso fosse stato reiterato, e ne ha tratto la conseguenza - per la fattispecie in esame - che, poiché il vincolo era presente al marzo 2008 ed era stato mantenuto dopo la scadenza dello stesso nel 2013, ciò avrebbe potuto giustificare il riconoscimento di un indennizzo solo a partire da questa ultima data, ciò perseguendo la legittima finalità di evitare l'applicazione retroattiva dell'articolo 52, comma 6, limitando così notevolmente la pretesa creditoria degli attori. Secondo i ricorrenti invece tale interpretazione della norma, oramai abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 - che espressamente prevede all'articolo 48 che l'indennizzo per la reiterazione del vincolo decorre per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale - contrastava con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n.179 del 1999, successivamente normati dall'art.39 del d.P.R. n.327/2001. I ricorrenti ne traggono la conseguenza che, poiché il vincolo di natura ablativa era stato reiterato senza soluzione di continuità dal 1987, il diritto ad ottenere l'indennizzo decorreva dal 2003, tenuto conto degli effetti della prescrizione decennale, ossia dal decimo anno precedente alla formulazione della domanda di riconoscimento sulle somme dovute a tale titolo. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.52, comma 6, della legge provinciale di Trento n. 1 del 4 marzo 2008 (ed ora dell'art.48 della legge provinciale di Trento n.165 del 4 agosto 2015), nonché dell'art.39 del d.lgs. n.327 dell'8 giugno 2001. I ricorrenti censurano la statuizione della Corte di appello con la quale è stato negato il diritto all'indennizzo perché - nella fattispecie- non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del danno conseguente alle plurime reiterazioni di vincoli espropriativi operate sul fondo, in quanto, pur a seguito delle reiterazioni, sarebbe continuato lo sfruttamento della proprietà sotto il profilo agricolo. 3.1. I motivi primo e secondo sono fondati e vanno accolti. 3.2. Per costante giurisprudenza, l'indennizzo per i vincoli urbanistici, come alternativa non eludibile al termine di efficacia posto dall'art. 2 della legge n.1187 del 19 novembre 1968, è dovuto allorché la possibilità di reiterazione del vincolo scaduto, riconosciuta all'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, comporti il superamento della durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Non tutti i vincoli urbanistici, tuttavia, sono soggetti a decadenza, e conseguentemente alla possibilità di indennizzo allorché reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione del comma 3 dell'art. 42 Cost. (Corte cost. n. 179 del 20 maggio 1999). 3.3. Inoltre, in materia urbanistica, spetta al giudice ordinario la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità, mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato (Cass. Sez. U. n. 9302 del 19/04/2010). 3.4. Nel caso in esame è indiscussa la natura espropriativa dei vincoli di cui si tratta e la legittimità della reiterazione. 3.5.1. Quanto al primo motivo va rammentato il quadro normativo di riferimento. L'art.52, comma 5 e 6, della legge prov. di Trento N.1/2008 prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni, salvo sia prevista una durata inferiore, e «possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione al proprietario, previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto, di un indennizzo, salvo rivalsa del comune...» L'art.148 8bis della medesima legge prevede «Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52» R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.5.2. L' interpretazione di dette disposizioni propugnata dalla Corte di appello è errata. invero l'art.148 8bis cit., laddove stabilisce in via transitoria che «i vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, possono essere reiterati una volta solo a seguito della scadenza di tali vincoli», si limita a stabilire la astratta reiterabilità dei vincoli apposti prima dell'entrata in vigore della norma - anche ove già reiterati, ciò non essendo escluso, in deroga a quanto previsto dall'art.52 cit. - e la decorrenza della reiterazione dalla scadenza del precedente vincolo, ma non esclude la indennizzabilità dei vincoli apposti anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale: tale ermeneusi non si fonda solo sul piano letterale, ma anche sul piano logico, poiché, diversamente opinando, la disposizione transitoria risulterebbe essere una mera duplicazione dell'art.52 cit. La norma transitoria ha, dunque, la finalità di consentire una ulteriore reiterazione del vincolo, anche ove già adottato o reiterato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale e, d'altra parte, questo è il nucleo centrale della disposizione, risultando considerato il profilo indennitario solo per confermare la ricorrenza del diritto e l'applicabilità dell'art.52. Ne consegue - contrariamente a quanto opinato dalla Corte di appello - dall'art.148 8bis cit. non può desumersi affatto la limitazione del diritto all'indennità - sempre ove ne ricorrano i presupposti - al solo periodo successivo alla prima scadenza quinquennale posteriore all'entrata in vigore della legge, e cioè dal 2013, come affermato dalla Corte di appello. Anzi, nel caso in cui il vincolo sia stato già anteriormente reiterato il rinvio espresso all'art.52 (fermo restando l'obbligo di indennizzo R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsto dal citato articolo 52), conferma la sussistenza del diritto all'indennizzo, sempre salva la ricorrenza dei presupposti ed il limite prescrizionale codicistico, ed esplicita, altresì, l'applicabilità dei criteri indennitari previsti dall'art.52 anche per il periodo pregresso. Ciò anche perché il diritto al ristoro discende direttamente dall'applicazione della sentenza della Corte costituzionale e dell'art.39 del d.p.r. n.327/2001. 3.6.1. Il secondo motivo è anch'esso fondato. Trova applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale, l'indennizzo in questione è riconosciuto al privato per il sacrificio sofferto - in termini di diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente o potenzialmente vocata - in conseguenza di un atto lecito della P.A., per la reiterazione dei vincoli disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico quando, dopo la loro decadenza, si determini il superamento della durata fissata dal legislatore, senza che sia richiesto al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, non trattandosi di un atto illecito (cfr. Cass. n. 12468 del 21/5/2018; Cass. n. 5336 del 26/02/2021 in motivazione); ciò - come già è stato precisato - in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, secondo la quale, in quanto riconducibile ad un'attività legittima della [OSCURATO:PERSONA], il meccanismo indennitario contemplato dall' art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, ha carattere "sostanzialmente automatico" ed "è tipico della responsabilità da atto legittimo e distante dalle tecniche di tutela proprie della responsabilità civile da atto illegittimo" (Cass.n. 4065 del 16/2/2012, in motivazione). 4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti si dolgono che, nonostante l'obiettiva controvertibilità della materia e la novità della controversia, in ragione della quale era stata disposta anche CTU, la Corte di appello non abbia optato per la compensazione delle spese. Sotto altro profilo si dolgono della liquidazione in favore del Comune delle spese borsuali per euro 1.466,00=, somma che il Comune non aveva nemmeno richiesto con la nota spese depositata e che nella loro personale ricostruzione corrisponderebbe esattamente all'importo del contributo unificato, il cui onere era stato però sostenuto con versamento degli attori, a carico dei quali era posto, e non del Comune. 4.2. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. 5.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato I! Comune ha denunciato l'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare, con conseguente violazione dell'art.112 cod.proc.civ. e nullità della sentenza. Segnatamente espone di avere eccepito sin dalla comparsa di costituzione che l'utile esperimento dell'azione prevista dall'art.39 del d.p.r. n.327/2001 postulava la preventiva attivazione di un procedimento di carattere amministrativo nell'ambito del quale il privato aveva l'onere di dare la prova del pregiudizio in concreto subito in relazione alla previsione de qua, richiamata anche dall'art. 52, comma 6, della legge provinciale. 5.2. Il motivo è infondato perché il vizio d'omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. n. 1360 del 26/01/2016; Cass. n.R.G.N. 5329/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4079 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), come avvenuto nel caso in esame, atteso che la Corte distrettuale ha pronunciato nel merito. 6.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale non condizionato si critica la statuizione sulle spese. 6.2. Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del ricorso principale. 7. In conclusione il ricorso principale va accolto, fondati i primi due motivi ed assorbito il terzo; il ricorso incidentale condizionato va rigettato ed il ricorso incidentale non condizionato va dichiarato assorbito; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente incidentale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato, assorbito il ricorso incidentale non condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione anche per le spese; - Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 34194/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris