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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 25 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 4 di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 707 cod. pen., è inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, che la giustificazione resa dall'imputato, soltanto in sede dibattimentale, fosse vaga e generica, sottolineando la mancanza di specifico riferimento della giustificazione al momento in cui è avvenuto il controllo (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 25 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 4 di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 707 cod. pen., è inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, che la giustificazione resa dall'imputato, soltanto in sede dibattimentale, fosse vaga e generica, sottolineando la mancanza di specifico riferimento della giustificazione al momento in cui è avvenuto il controllo (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobr
Sentenza Cassazione n. 48119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris