CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03039/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31119-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2164/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2164/20, del 1' settembre 2020, della Corte di Appello di Venezia, che — rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 74/18, del 9 gennaio 2018, del Tribunale di Padova — ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria volta a far valere la responsabilità professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA] "per pregiudizievole ed errata redazione dell'atto di compravendita del 30 dicembre 2012 tra [OSCURATO:PERSONA], venditrice e [OSCURATO:PERSONA], acquirente"; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di addebitare alla professionista — secondo quanto è dato comprendere, per vero, più dalla lettura della sentenza e del controricorso, che non dallo stesso atto di impugnazione — la responsabilità di aver configurato l'atto di alienazione, dalla stessa rogitato, come relativo ad interi beni e non a singole loro quote, così aggravando il successivo svolgimento del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria della Fermagli (della quale la Ferretto è erede) relativo anche a tali beni; - che esclusa già dal primo giudice ogni responsabilità del notaio Bressan, quello di appello rigettava il gravame esperito dall'attrice soccombente, rilevando — ancorché "per completezza" — che l'appellante "non ha mai neppure dedotto quale pregiudizio sarebbe in concreto conseguito alle prospettate" responsabilità del professionista; Ric. 2020 n. 31119 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- - che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione la Ferretto, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia "violazione di legge", ed esattamente, dell'art. 2226 cod. civ., in relazione all'art. 1176, comma 2, cod. civ. e all'art. 1 del contratto, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo; - che la ricorrente censura la sentenza impugnata in ragione del fatto che "non sia stata riconosciuta la responsabilità del notaio Bressan nonostante la conclamata presenza nell'atto da lei redatto di due evidenti errori", di natura "fornitale", in quanto dalla stessa lettura del testo, o meglio, concretizzatisi proprio nella redazione di un testo che contiene riferimenti erronei"; - che costituendo tali errori "un fatto", degli stessi — sebbene "oggetto di discussione", in quanto allegati come "causa petendi nell'azione di responsabilità incardinata" — sarebbe stato omesso l'esame da parte del Tribunale e della Corte di Appello, non trovandosi alcun riferimento ad essi nelle motivazioni delle relative decisioni; - che, in particolare, l'errore sarebbe consistito nell'inserimento, art. 1 del contratto, "di seguito al riferimento all'oggetto della cessione precisato in «piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile: fondo agricolo senza fabbricati sito in Comune di Vescovana e così distinto nel catasto terreni» della specifica indicazione dei fogli e mappali oggetto della stessa cessione"; - che si tratta "di una indicazione non corretta, atteso che, eventualmente, la cessione aveva ad oggetto una «quota ereditaria»", sicché la "erroneità delle citate specificazioni (mappali!), l'erroneità di quel fatto (l'aver redatto un atto ove vi è quella indicazione tecnica da parte del notaio che cita fogli e mappali)", avrebbe "portato anche a ben precise conseguenze", tra le quali "una trascrizione alla Ric. 2020 n. 31119 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- conservatoria a favore del cessionario, tale [OSCURATO:PERSONA], di detti immobili", consentendogli di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tali beni "nel successivo giudizio di divisione ereditaria promosso poi da [OSCURATO:PERSONA]"; - che il secondo motivo denuncia anch'esso "violazione di legge", ed esattamente, dell'art. 2226 cod. civ., in relazione all'art. 1176, comma 2, cod. civ. e all'art. 4 del contratto, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo; - che l'errore del notaio — del quale, nuovamente, sarebbe stato omesso ogni esame da parte della Corte veneziana (ed ogni riferimento in sentenza) — sarebbe consistito nel menzionare, nel testo dell'art. 4 del contratto rogitato, una inesistente "controversia in corso"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Bressan, chiedendo che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021; - che ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che questo collegio ritiene, infatti, che i rilievi espressi dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. non valgano a superare quanto osservato nella proposta del consigliere relatore, per le ragioni di seguito meglio illustrate; Ric. 2020 n. 31119 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- - che l'inammissibilità del ricorso — esito prospettabile, per vero, già alla stregua della carente esposizione dei fatti di causa, atteso che a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. occorre che il ricorso rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, SU cui Si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (così, in particolare, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01) — si impone in considerazione di due ulteriori ragioni; - che, per un verso, va cvidenziato come la sentenza impugnata (pag. 4) individui quali profili di responsabilità, fatti valere in giudizio dalla Ferretto nei confronti del notaio Bressan, i tre seguenti: "il fatto che la compravendita avrebbe aggravato il successivo procedimento giudiziale volto ad ottenere lo scioglimento della comunione; la circostanza dell'indicazione, nel rogito, che non sussisteva alcun diritto di prelazione, senza che la professionista avesse svolto alcun accertamento sul punto", nonché, infine, "quale terzo aspetto, la vessatorietà della clausola che prevedeva il deposito presso il notaio di una parte del prezzo, che poi sarebbe stata restituita, nella misura di euro 16.291,01 ogni anno, se non si fosse concluso il procedimento di divisione che era onere del compratore intraprendere"; - che rispetto a tali ipotizzati profili di responsabilità — come, appunto, risultanti dalla sentenza impugnata — del tutto nuova appare Ric. 2020 n. 31119 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -5- quella che fa leva sulla erroneità della "specifica indicazione dei fogli e mappali oggetto della stessa cessione", donde l'applicazione del principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica "non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex a a i .3->> la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02); - che, per altro verso, deve rilevarsi — con specifico riferimento alla censura di "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio" — che l'odierna ricorrente ha esperito gravame contro sentenza resa dal primo giudice nell'anno 2018, sicché l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'H settembre 2012, circostanza che determina l'applicazione "ratione temporzY' dell'art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01); - che tale norma preclude, in un caso qual è quello presente di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., allorché il ricorrente non precisi — precisazione mancata, nell'ipotesi che qui occupa — in quale misura la motivazione dell'impugnata sentenza di appello diverga da quella del primo giudice Ric. 2020 n. 31119 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -6- (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); - che, infine, l'esito dell'inammissibilità del ricorso è imposto anche dalla constatazione che la sentenza impugnata non si è limitata ad escludere la responsabilità del notaio Bressan, ma — esprimendo una seconda "ratio decidend" a sostegno della conferma della reiezione della domanda risarcitoria della Ferretto — ha affermato che l'attrice/appellante "non ha mai neppure dedotto quale pregiudizio sarebbe in concreto conseguito alle prospettate" responsabilità della convenuta; - che tale affermazione, tuttavia, non è stata in alcun modo censurata dall'odierna ricorrente; - che deve, pertanto darsi seguito al principio secondo cui, ove "la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza" (tra le molte, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, 11, 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 31119 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -7- contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che liquida in C 7.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a liOrma ut cumula _ i-u I uctio __11 _ _0 i S ICS3 all. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Se